F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFNT del 17 Dicembre 2024 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 – Reg. Prot. 6/TFN-ST
Decisione/0006/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0006/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Roberto Bucchi - Vice Presidente
Francesco Corsi - Componente
Filippo Crocè - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 dicembre 2024, sulla richiesta di giudizio proposta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 affinché si valuti la regolarità del tesseramento del calciatore Fiuza Luan Felipe (nato il 2.8.1998 - matr. 1008412) in favore della società ASD Sporting Sala Consilina (matr. 951514),
la seguente
DECISIONE
Svolgimento del giudizio
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inoltrato, in data 14 novembre 2024 a questo Tribunale Federale Sez. Tesseramenti, richiesta di Giudizio, a seguito di ricorso proposto dalla ASD Roma 1927 Futsal, con il quale la precitata società sportiva ha chiesto che venisse comminata la punizione sportiva della perdita della gara in danno alla ASD Sporting Sala Consilina come previsto dall’art. 10 comma 6 lettera a) del CGS, per aver, quest’ultima, schierato nella gara disputata in data 12 novembre 2024 il calciatore Fiuza Luan Felipe nato in Brasile il 2 agosto 1998, “che non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto in posizione irregolare di tesseramento”.
Il ricorrente, sostiene, infatti, che il precitato atleta, alla data di disputa della gara per la quinta Giornata del Campionato di Serie A di Calcio a 5 Maschile, tra la ASD Roma Futsal 1927 e la ASD Sporting Sala Consilina, vinta da quest’ultima con il risultato di 4 a 0, veniva inserito da quest’ultima società sportiva, nella distinta presentata all’arbitro, come giocatore dilettante italiano proveniente da Federazione Estera, con la dicitura 3 F, (Federazione estera – Formato in Italia) che riguarda i giocatori di cittadinanza italiana o i giocatori stranieri nati all’estero ma in possesso della cittadinanza italiana ed equiparati ai calciatori italiani.
Il ricorrente sul punto rileva invece che, al calciatore, in epoca anteriore all’incontro, era stata revocata la cittadinanza italiana e la residenza anagrafica, precisando che, in ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale Penale di Nola in data 19 maggio 2022 n. 1052/22, il Comune di Brusciano (NA), con provvedimento del Sindaco del 21 marzo 2024, aveva ordinato la revoca della cittadinanza italiana jure sanguinis al calciatore Fiuza Luan Felipe, con conseguente cancellazione anagrafica, disponendo altresì la comunicazione della precitata ordinanza al Comune di Padova, nonché all’interessato per il tramite del Comune di Padova, luogo di residenza del Fiuza, in quella data.
Detta circostanza, ovvero aver inserito, nella distinta, il calciatore Fiuza Luan Felipe come calciatore straniero in possesso della cittadinanza italiana e, quindi, equiparato ai calciatori italiani, continuava il ricorrente, viola l’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, che dispone al primo comma la perdita della gara della società ritenuta responsabile di fatti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, ed al comma quarto la penalizzazione di un punto nonché la violazione dell’art, 32, comma 2 e ss del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale.
Ed inoltre, la violazione del combinato disposto dei commi 1, n.1, e 3 dell’art. 40 quinquies delle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF).
Eccepisce pertanto, che dalla distinta rilasciata all’arbitro prima dell’incontro del 12 novembre 2024, (allegato 2 del ricorso), nonché dal tabulato calciatori della ASD Sporting Sala Consilina, emerge che la precitata società di calcio, avendo già occupato lo slot dei calciatori extracomunitari privi della cittadinanza italiana, non poteva schierare il calciatore Luan Felipe Fiuza, perché privo della cittadinanza italiana e della residenza.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell’art. 89 n. 1, lett a) e b), del Codice di Giustizia Sportiva, la sospensione del giudizio istaurato davanti al Giudice Sportivo e il deferimento del giudizio alla Sezione tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale della FIGC e, nel merito - vista l’irregolarità del tesseramento del calciatore Luan Felipe Fiuza, schierato dall’ASD Sala Consilina nella partita del 12 novembre 2024 contro l’ASD Roma 1927 Futsal, in violazione del combinato disposto degli artt. 10 Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40 quinquies n. 1 e 2 NOIF - che venisse disposta “la sconfitta per 0-6 a carico dell’ASD Sporting Sala Consilina e di tutte le partite in cui è stato impiegato il calciatore, nonché la penalizzazione della stessa società sportiva”.
Con memoria difensiva, a seguito della rimessione degli atti al Tribunale Federale Nazionale, si costituiva nell’odierno giudizio la ADS Sporting Sala Consilina, impugnando e contestando integralmente quanto affermato dalla ASD Roma 1927 Futsal e, di contro, sostenendo la perfetta regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Luan Felipe Fiuza. Dichiarava, infatti, che “nonostante quanto statuito dal Sindaco di Brusciano, il sig. Fiuza è e rimane cittadino italiano jure sanguinis, in quanto l’atleta non si limitava a richiedere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, in via amministrativa, presso il Comune di Brusciano, ove rimaneva vittima di faccendieri senza scrupolo, che lo raggiravano abilmente, carpendogli fiducia e denaro, ma perseguiva anche la via giudiziale rivolgendosi nel 2023 alla sezione specializzata del Tribunale di Venezia, che con sentenza n. 1450/2024, pubblicata il 24 aprile 2024 (all.2 della memoria), lo dichiarava cittadino italiano dalla nascita, essendo stata documentalmente comprovata la sua discendenza diretta dall’avo (cittadino italiano) sig. Giovanni Maria Favaretto” .
Ad ulteriore conferma di quanto affermato, la difesa della società sportiva resistente produceva certificato di residenza del calciatore, rilasciato dal Comune di Sala Consilina (SA) in data 26 novembre 2024 (all. 3 della memoria), precisando che “il sig. Luan Felipe Fiuza è, ad oggi, residente nel Comune di Sala Consilina, dopo essere stato precedentemente residente , fino al 16 ottobre 2024 e, dunque, anche al momento del suo tesseramento con l’attuale deducente, nel Comune di Padova (v. Certificato Storico di Residenza – ALL.5 )”. Chiedeva, per tale ragione, la dichiarazione di “”legittimità e validità del tesseramento del calciatore Sig. Luan Felipe Fiuza per la predetta Società, con lo “status 3 F” di “dilettante proveniente da Federazione Estera – Formato in Italia” , a far data dal 7 settembre 2023, come sinora risultante dal tabulato federale””. Affermava, infine, che la cittadinanza italiana jure sanguinis ha efficacia fin dalla nascita.
La ASD Roma 1927 Futsal, in data 6 dicembre 2024, depositava deduzioni difensive in replica alla memoria di controparte con le quali, in sintesi, affermava che, sulla base di tutta la documentazione prodotta agli atti dell’odierno giudizio, solo dal 24 aprile 2024 – data di emissione della Sentenza del Tribunale di Venezia – il calciatore Luan Felipe Fiuza, poteva godere dello status indicato al n. 3 del tesseramento. In precedenza, “ovvero dalla data del 7 luglio 2022, con la citata sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nola nell’ambito del proc. penale n. 5426/16 RGNR, veniva non soltanto dichiarata la falsità delle pratiche di rilascio della cittadinanza, fra cui quella del Fiuza, in sequestro ai sensi dell’art. 537 c.p.p. ma ordinato ai sensi dell’art. 240 c.p. la confisca e distruzione di quanto in sequestro”. Dalla pronuncia di condanna, confermata con concordato richiesto dagli imputati ex art. 599 bis c.p.p., dalla Corte di Appello di Napoli, in data 11 novembre 2024, derivava la citata disposizione del Sindaco di Brusciano del 21 marzo 2024 che, non soltanto ordinava l’annullamento del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, ma disponeva anche la cancellazione anagrafica del calciatore. A conferma di ciò, ovvero che il calciatore Fiuza Luan Felipe non fosse più residente in Italia, il ricorrente rilevava che, nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Venezia, incardinato in data anteriore al tesseramento oggi in disamina, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, il calciatore, nell’indicare le proprie generalità anagrafiche, dichiarava di essere residente a Curitiba ( PR – Brasile), Rua Alcebiades Plaisan 961, risultando ciò in netto contrasto con il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Padova. La difesa dell’ASD Roma 1927 Futsal eccepiva, inoltre, la violazione, da parte del calciatore, dell’obbligo di comunicazione di ogni variazione dello status, in quanto certamente mutato a seguito della sua cancellazione anagrafica dal Comune di Brusciano, nonché la sussistenza di una responsabilità oggettiva della società Sporting Sala Consilina, che impiegava il giocatore in modo non conforme ai regolamenti federali.
Adduceva come prova della conoscenza della revoca della cittadinanza, l’avere il calciatore presentato nel 2023, in epoca immediatamente successiva alla Sentenza del Tribunale Penale di Nola, una seconda richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, davanti al Tribunale di Venezia.
Le società sportive in disputa sono entrambe presenti all’udienza del 9 dicembre 2024. Assente il calciatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’art. 89, comma 1, del C.G.S prevede che il procedimento innanzi alla Sezione Tesseramenti del TFN sia instaurato anche su richiesta degli organi di Giustizia Sportiva, che ritengono preliminare alla questione loro deferita, la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.
Richiamando specificatamente tutto ciò che è stato detto nella parte introduttiva di questa motivazione ed esaminati tutti gli atti e i documenti pervenuti e/o acquisiti d’ufficio, il Collegio ritiene che il tesseramento del calciatore Fiuza Luan Felipe per la società ASD Sporting Sala Consilina sia da considerarsi valido ed efficace.
E’ preferibile, per una disamina più agevole della fattispecie sottoposta alla valutazione del Collegio, riportare, di seguito, le norme presuntivamente violate dalla ASD Sporting Sala Consilina e dal calciatore Luan Felipe Fiuza, nell’ordine di cui al ricorso della ASD Roma 1927 Futsal, per cui è causa.
1) Art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (Sanzione della perdita della gara): “ La società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara (….) è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole (….)”
2) Art. 10, comma 4, del CGS: “La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto"
3) Art. 32, comma 2, del CGS (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari): “Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle leghe”
4) Art. 40 quinquies delle NOIF ( Il tesseramento dei calciatori stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque) comma 1 n. 1: “Le società della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque possono richiedere il tesseramento, entro il termine annuale fissato dal Consiglio Federale: di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all’uopo autorizzati ; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dalla Società contenete il nome della Società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità”
5) Art. 40 quinquies, comma 3, delle NOIF: “I giocatori / giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia anche se provenienti da Federazioni estere, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità”
Ne consegue che questo Tribunale deve essenzialmente verificare se le disposizioni previste e sancite dal surrichiamato art. 40 quinquies delle NOIF siano state rispettate dalla ASD Sporting Sala Consilina e dal suo tesserato Luan Felipe Fiuza.
Certamente, non può trascurarsi, ai fini del decidere, l’ordinanza emessa, in data 21 marzo 2024, dal Sindaco del Comune di Brusciano, con la quale, in ottemperanza alla sentenza del 19 maggio 2022, emessa dal Tribunale Penale di Nola, ha revocato la cittadinanza italiana jure sanguinis e la cancellazione anagrafica del calciatore Fiuza Luan Felipe.
Sul punto deve rilevarsi che il Comune di Brusciano ha ordinato la revoca della cittadinanza e la cancellazione anagrafica del Fiuza quasi due anni dopo l’emissione della sentenza del Tribunale Penale di Nola, probabilmente in attesa della definizione del giudizio in appello, ma, comunque, successivamente all’istaurazione del giudizio di accertamento della cittadinanza italiana, nel frattempo proposto dal Fiuza davanti al Tribunale Civile di Venezia di cui, in seguito, si dirà in modo più specifico.
Della precitata ordinanza, versata in atti dalla difesa della ricorrente, il Comune di Brusciano disponeva la notificazione al Comune di Padova e, tramite il Comune di Padova, al calciatore Fiuza Luan Felipe.
Tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, deve considerarsi assorbente ai fini del decidere in merito alla validità del tesseramento del calciatore Fiuza con la società di Sala Consilina, il fatto che dal certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Padova in data 15 novembre 2024 e prodotto dalla difesa della società sportiva resistente, il calciatore risultava residente in Padova alla data del 16 ottobre 2024, senza soluzione di continuità dal 20 maggio 2022.
Relativamente al giudizio penale di cui alla sentenza di condanna per falso ideologico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, emessa dal Tribunale di Nola il 19 maggio 2022, è bene evidenziare che non vi è prova, in atti, che il Fiuza avesse avuto notizia degli esiti a lui non favorevoli, alla data del suo tesseramento con la Sporting Sala Consilina. Sul punto è opportuno riportare la parte del dispositivo di “nostro interesse”: “Letto l’art. 537 c.p.p. dichiara la falsità delle pratiche in sequestro e ne ordina la cancellazione”. A tal fine, va precisato che le c.d. “pratiche in sequestro” riguardavano ben oltre un centinaio di cittadini extracomunitari, tutti rimasti estranei al giudizio penale, sia nella fase dibattimentale, sia nella fase delle indagini preliminari. E’ certo, invece, che la sentenza del Tribunale di Venezia, dichiarando, in favore del Fiuza Luan Felipe, la sussistenza della cittadinanza jure sanguinis, di fatto ha superato, rendendolo inefficace, ogni provvedimento contrario, ivi inclusa l’ordinanza (tardiva) del Sindaco di Brusciano, emessa, come già evidenziato, solo un mese prima della sentenza del Tribunale di Venezia. Quest’ultima, inoltre, ha certificato che il Fiuza fosse nella condizione e in possesso dei requisiti per ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis, già dalla data della precedente richiesta avanzata al Comune di Brusciano, nel 2015.
E’ vero anche che il Fiuza Luan Felipe ha promosso il giudizio di accertamento della cittadinanza italiana davanti al Tribunale di Venezia poco dopo l’emissione della precitata sentenza penale, ma tale circostanza non appare sufficiente a provare la conoscenza della “sfavorevole” sentenza penale.
Analogamente incerta e debole è la prova che il Fiuza fosse venuto a conoscenza dell’ordine di cancellazione anagrafica emesso dal Comune di Brusciano il 21 marzo 2024, non essendoci agli atti la prova dell’avvenuta notificazione del precitato provvedimento.
In tal senso è difficile, quindi, in questa sede sostenere che il calciatore in questione abbia delle responsabilità relative all’omessa comunicazione della presunta variazione di status, come diversamente eccepito dalla difesa della ASD Roma 1927 FUTSAL, risultando necessario, con riferimento a tale ultima circostanza – e più in generale alla posizione del Fiuza rispetto anche alla falsificazione dei documenti accertata dal Tribunale di Nola che aveva condotto alla revoca della cittadinanza italiana da parte del Comune di Brusciano, rimettere gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti del caso e per le conseguenti valutazioni che le competono.
Vale, comunque – in questa sede e per quanto devoluto alla competenza di questo Tribunale – che, nel mese successivo alla cancellazione della iscrizione anagrafica emessa dal Comune di Brusciano, ovvero il 24 aprile del 2024, il Fiuza ha visto riconoscersi dal Tribunale di Venezia, in via definitiva e retroattiva, la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Non rilevando, ai fini della odierna decisione, neppure il fatto che, nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Venezia, il Fiuza abbia dichiarato una residenza estera, ovvero diversa da quella effettiva, in quanto deve ritenersi indubbio, alla luce della pronuncia dei giudici veneziani, che dal 2015 il calciatore Fiuza Luan Felipe vivesse e fosse residente in Italia e, comunque, la sentenza del Tribunale di Venezia, che ha riconosciuto e conferito la cittadinanza italiana per discendenza ad undici cittadini brasiliani, tutti discendenti dall’italiano Giovanni Maria Favaretto, tra i quali il Fiuza Luan Felipe, pur se fosse stata ipoteticamente viziata, in ragione della mendace dichiarazione del Fiuza, è ormai “passata in giudicato”.
Anche in ordine a tale ultimo aspetto, riguardante la dichiarazione resa in quel giudizio dal Fiuza circa la propria residenza estera (presupposto per adire quel Tribunale “speciale” ai fini del riconoscimento e dell’attribuzione della cittadinanza italiana) potrà fare ampia luce, mediante i più pregnanti poteri investigativi che le competono, la Procura federale alla quale questo Tribunale rimette gli atti.
Da tutto quanto sopra esposto ne consegue che, alla data del tesseramento con la ASD SPORTING SALA CONSILINA, avvenuto il 7 settembre 2023, il calciatore Fiuza era da considerarsi regolarmente residente in Italia e, precisamente, nel Comune di Padova, alla via Pelosa n. 27, nonché in possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis, dal momento che la più volte citata sentenza del Tribunale Civile di Venezia ha riconosciuto e affermato la sussistenza del vincolo di sangue del Fiuza Luan Felipe con l’avo italiano Giovanni Maria Favaretto, con conseguente acquisto della cittadinanza a titolo originario.
Tanto basta – ad avviso di questo Tribunale federale – per riconoscere la validità e l’efficacia del tesseramento del Fiuza con la società ASD Sporting Sala Consilina.
Eventuali responsabilità disciplinari del calciatore e della società sportiva resistente, relativamente alla mancata comunicazione della variazione di status, potrebbero configurarsi esclusivamente se venisse provata la conoscenza del provvedimento di revoca della cittadinanza disposto dal Sindaco del Comune di Brusciano ovvero la conoscenza dell’esito “sfavorevole” del giudizio penale svoltosi davanti il Tribunale Penale di Nola, per la cui complessità, però, appare come detto necessario affidarsi ai doverosi accertamenti che vengono devoluti, mediante, trasmissione degli atti dell’odierno giudizio, alla Procura Federale. Tale organo inquirente della giustizia sportiva dovrà, inoltre, accertare in che modo il Fiuza possa essere stato eventualmente coinvolto e/o interessato dalla falsificazione della documentazione amministrativa accertata dal Tribunale di Nola ed infine, per quale ragione lo stesso Fiuza abbia dichiarato, nell’adire il Tribunale di Venezia al fine di vedersi riconoscere e accertare la cittadinanza italiana, di essere all’epoca residente all’estero, risultando di contro, dalle certificazioni anagrafiche versate in atti nel presente giudizio, la sua residenza in Italia.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando sulla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5, dichiara, allo stato degli atti, la validità del tesseramento del calciatore Fiuza Luan Felipe in favore della società ASD Sporting Sala Consilina.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Filippo Crocè Gioacchino Tornatore
Depositato in data 17 dicembre 2024
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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