F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFNT del 18 Dicembre 2024 (motivazioni) – Richiesta di giudizio della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Reg. Prot. 7/TFN-ST
Decisione/0007/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0007/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Roberto Bucchi - Vice Presidente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Componente
Angelo Pasquale Perta - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 dicembre 2024, sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio LND, a seguito della delibera pubblicata sul C.U. 110/CSAT del 25 ottobre 2024, nonché delle relative motivazioni, pubblicate sul C.U. 140/CSAT del 15 novembre 2024, in relazione al reclamo proposto dalla società Castiglione Calcio, la seguente
DECISIONE
La Richiesta di giudizio
Con Richiesta di giudizio del 22 novembre 2024, la Corte Sportiva di Appello del C R Lazio LND, ha chiesto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, di pronunciarsi in ordine alla decorrenza del tesseramento per la società Castiglione Calcio del calciatore Souihi Amin, a seguito della delibera adottata dalla stessa Corte, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 110 CSAT del 25.10.2024, nonché delle relative motivazioni, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 15.11.2024, in relazione al reclamo proposto dalla società Castiglione Calcio, avverso la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara in relazione alla irregolare posizione di tesseramento del calciatore Souihi Amin. Il Giudice Sportivo rilevava infatti, nel motivare la sua delibera, che il tesseramento del calciatore, dilettante di nazionalità straniera avesse decorrenza posteriore al 5.10.2024, data di effettuazione della gara in epigrafe e quindi che la sua partecipazione alla gara dovesse considerarsi irregolare.
La società deduceva, invece, a fondamento del proprio reclamo, che il calciatore in questione avesse conseguito la cittadinanza italiana fin dal 9.1.2024 e quindi il suo tesseramento dovesse assumere la decorrenza dall'invio del relativo modulo di tesseramento, ben anteriore alla data della gara in questione.
Da quanto si deduce dalla delibera della Corte instante, la stessa nell'esaminare il reclamo ha, innanzitutto, verificato che l'assunto della reclamante sul conseguimento da parte del calciatore della cittadinanza italiana fosse fondato in quanto dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla carta d'identità, emessa proprio in data 9.1.2024, si ricava che già a quella data il calciatore risultava di nazionalità italiana e quindi non vi possono essere dubbi sulla veridicità di quanto affermato dalla società.
Secondo quanto accertato dalla Corte instante, dall'esame della documentazione prodotta dalla società in sede di tesseramento si ricava invece come, erroneamente, nella stessa venisse riportato ancora lo status di dilettante straniero e, di conseguenza, la pratica di tesseramento sia stata lavorata come tale, con la conseguenza ulteriore che la decorrenza del tesseramento sia stata considerata come la data di effettiva autorizzazione rilasciata dagli organi federali competenti.
Ciò posto, secondo la Corte Sportiva Territoriale, se in linea formale l'attività degli Uffici preposti non può che essere ritenuta del tutto conforme alle regole in materia, non di meno, in via sostanziale, il tesseramento del calciatore doveva seguire le regole dettate per i dilettanti italiani con la conseguente datazione della decorrenza del tesseramento dalla data di invio del modulo di tesseramento.
La Corte ulteriormente rilevava che, pur ritenendo il tesseramento del calciatore decorrente dalla data di invio del relativo modulo di tesseramento, non fosse nei suoi poteri quello di modificare la data di decorrenza dello stesso, competenza riservata alla sezione tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale a cui ha rimesso il procedimento per provvedere all'esame del tesseramento del calciatore ed alla correzione eventuale della decorrenza del tesseramento, tenuto conto delle evidenze già considerate da questo Organo Giudicante.
La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 09.12.2024.
L'udienza
All'udienza del 09.12.2024, in sede di discussione, sono presenti, in rappresentanza della società ASD Castiglione Calcio, il Presidente sig. Adriano Mescolini ed il Segretario sig. Alessandro Roticiani. Nessuno per la società ASD Robur Tevere, né per il sig. Amin Souihi.
Il sig. Alessandro Roticiani, presa la parola, ha dichiarato di concordare con quanto prospettato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale e di rimettersi alle valutazioni di questo Tribunale.
Motivi della decisione
Nel caso in esame deve, sin da subito, osservarsi come quanto rilevato ed evidenziato dalla Corte Sportiva territoriale di appello nel rimettere gli atti a questo Tribunale (compendiato nella delibera adottata dalla stessa Corte, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 110 CSAT del 25.10.2024, nonché delle relative motivazioni, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 15.11.2024), trovi immediato riscontro nella documentazione in atti e induca questo Giudice a riconoscere la validità del tesseramento del calciatore Amin Souihi (nato il 24.8.2005 - matr. 2076192), a decorrere dalla data di invio del modulo di tesseramento e, quindi, dal 19.09.2024.
In particolare, per quanto già rilevato nella delibera adottata dalla Corte rimettente, l'assunto della reclamante circa il conseguimento, da parte del calciatore, della cittadinanza italiana risulta fondato in quanto, dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla carta d'identità, emessa proprio in data 9.1.2024, è possibile ricavare che, già a quella data, il calciatore risultava di nazionalità italiana e, quindi, non vi possono essere dubbi sulla veridicità di quanto affermato dalla società.
Allo stesso modo, trova riscontro in atti quanto osservato dalla Corte instante in base all'esame della documentazione prodotta dalla società in sede di tesseramento, dalla quale è possibile ricavare come, erroneamente, nella stessa fosse stato ancora riportato lo status di dilettante straniero e, di conseguenza, la pratica di tesseramento sia stata lavorata come tale, con la conseguenza ulteriore che la decorrenza del tesseramento sia stata considerata coincidente con la data di effettiva autorizzazione rilasciata dagli organi federali competenti.
Ciò posto, deve condividersi quanto già ipotizzato dalla Corte Sportiva Territoriale, suffragato, come detto, dalla documentazione in atti, per cui, se in linea formale l'attività degli Uffici preposti non può che essere ritenuta del tutto conforme alle regole in materia, non di meno, in via sostanziale, il tesseramento del calciatore doveva seguire le regole dettate per i dilettanti italiani con la conseguente datazione della decorrenza del tesseramento dalla data di invio del modulo di tesseramento e, quindi, dal 19.09.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio LND, dichiara la validità del tesseramento del calciatore Amin Souihi (nato il 24.8.2005 - matr. 2076192), a decorrere dalla data di invio del modulo di tesseramento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Gioacchino Tornatore
Depositato in data 18 dicembre 2024
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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