F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN-SVE del 5 Dicembre 2024 (motivazioni) – SSD Città di Lanciano F.C. Srl / ASD Life FC 1929- Reg. Prot. 3/TFN-SVE

Decisione/0011/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0003/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Roberta Landi – Componente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 novembre 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società SSD Città Di Lanciano Football Club Srl (57953) contro la società ASD Life FC 1929 (934343) avverso la decisione della Commissione Premi relativa al premio di preparazione per il calciatore Alessandro Rabitti (2800003), pubblicata sul C.U. n. 3/E del 24 ottobre 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso n. 190 del 24 giugno 2024, la società ASD Life FC 1929 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Lanciano Football Club Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato, per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, il calciatore Rabitti Alessandro, nato il 21 luglio 2004. Con delibera pubblicata nel CU 3/E del 24 ottobre 2024, la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la società SSD Città Di Lanciano FC Srl al pagamento della somma di 1.212,00 di cui 969,60 in favore della società A.S.D. Life FC 1929 e 242,40 in favore della FIGC a titolo di penale.

Con un primo motivo di reclamo, la società SSD Città di Lanciano Football Club Srl eccepisce la notificazione alla medesima del ricorso alla Commissione Premi da parte della società ASD Life FC 1929, in quanto le raccomandate sarebbero state inviate dalla ASD Life FC 1929 ad un indirizzo diverso e non riconducibile a quello della sede legale della SSD Città di Lanciano FC Srl e non inviate tramite raccomandata così come richiesto dal 3^ comma dell’art 96 delle NOIF. Pertanto, chiede l’annullamento della impugnata delibera della Commissione Premi per nullità della suddetta notificazione.

Con un secondo motivo di reclamo, la società SSD Città di Lanciano FC Srl lamenta la mancata allegazione innanzi alla Commissione Premi da parte dell’ASD Life FC 1929 del tesserino del calciatore Rabitti Alessandro per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 e pertanto, verificata tale circostanza, la delibera impugnata sarebbe da annullare anche sotto questo profilo.

La società ASD Life FC 1929, ritualmente notiziata del reclamo, non si è costituita né è comparsa all’udienza del 27 novembre 2024, ove è invece comparsa la sola reclamante.

La vertenza, discussa in modalità videoconferenza all’udienza del 27 novembre 2024, veniva trattenuta in decisione.

Deve anzitutto essere disattesa l’eccezione preliminare di nullità della notifica del ricorso proposto alla Commissione Premi, in quanto il ricorso è stato ritualmente notificato alla SSD Città di Lanciano FC Srl (allora denominata Miglianico Lanciano FC) mediante PEC del 24 giugno 2024 in atti. Pertanto, la relativa notifica è da ritenersi valida. Non può essere altresì accolta la doglianza che la medesima sia stata effettuata tramite PEC e non tramite raccomandata come previsto dal 3° comma dell’art. 96 delle NOIF in quanto la notifica tramite PEC, come noto, è legalmente equipollente alla raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno (art. 48 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e la ricevuta di consegna della PEC costituisce prova legale della ricezione del destinatario.

Quanto al secondo motivo di reclamo, anch’esso va rigettato. L’articolo 96 comma 3 delle NOIF prevede effettivamente che al ricorso alla Commissione Premi “vanno allegate a pena di inammissibilità, - omissis - , nonché le tessere del calciatore/calciatrice

rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto”.  Nel caso in esame, esse non risultano allegate, ma la ASD Life FC 1929 ha comunque allegato lo “storico del calciatore” rilasciato dal CR Veneto per le stagioni in questione (2019/2020 e 2020/2021). Sul punto, il Collegio di Garanzia del CONI, nella decisione n. 93/2019, Prot. n. 00949/2019/, relativa al ricorso ASCD Aquila 1902 Montevarchi contro SS Arezzo S.r.l. ha statuito che “il tesseramento è richiamato dal legislatore unicamente quale criterio di immediata individuazione, da un lato, della categoria di qualifica dell’atleta – omissis – e dall’altro della stagione sportiva nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale per la prima volta si compie e, dunque, sorge la pretesa alla corresponsione dello stesso premio. E tali indicazioni sono inequivocabilmente contenute anche nel documento storico del calciatore”. Lo stesso orientamento è seguito anche da codesto Tribunale (vedi decisione 009/TFNSVE 2022 – 2023 nel caso Alcione Milano SSDARL contro la società SSDRL Accademia Internazionale).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla SSD Città Di Lanciano Football Club Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata delibera della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 novembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                                Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 5 dicembre 2024.

IL SEGRETARIO

 

Marco Lai

 

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