F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN-SVE del 16 Dicembre 2024 (motivazioni) – Parma Calcio 1913 Srl / SCC Bari SpA / Lega Italiana Calcio Professionistico – Reg. Prot. 4/TFN-SVE

Decisione/0012/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0004/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 dicembre 2024, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS, del 13 novembre 2024, depositato dalla società Parma Calcio 1913 Srl nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico e della società SSC Bari SpA, la seguente

DECISIONE

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 13 novembre 2024, la società Parma Calcio 1913 Srl ha evocato in giudizio la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché in qualità di controinteressata la S.S.C. Bari Spa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“in via principale: accertare e dichiarare che si è verificata la condizione di cui alla variazione di tesseramento n. 0008313502/21 ed all’allegato modulo premi e/o indennizzi, relativi al calciatore Walid Cheddira poiché l’evento condizionante è intervenuto in data 18 agosto 2023 all’esito della cessione del Calciatore a favore della S.S.C. Napoli Spa;  conseguentemente accertare il diritto di Parma Calcio al riconoscimento del corrispettivo per la c.d. sell on fee da corrispondersi secondo le residue scansioni temporali previste, ossia 2° stagione Euro 466.674,00, oltre iva e 3° stagione Euro 466.674,00, oltre iva;

in ogni caso condannare Lega PRO a dar corso alla regolare contabilizzazione dell’importo conseguente al premio c.d. sell on fee, imponendo a S.S.C. Bari di prestare le dovute garanzie a copertura della somma di Euro 1.400.021,00, (oltre IVA), dedotto quanto già riconosciuto a Parma Calcio per Euro 466.674,00 (oltre IVA).

Con integrale vittoria di spese e competenze fino ad una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia

sportiva e non inferiore alla misura di cui all’art. 55, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.” A sostegno della pretesa la Società ricorrente ha dedotto:

- di aver ceduto in data 30 giugno 2022 a titolo definitivo alla S.S.C. Bari Spa il contratto di prestazione sportiva del calciatore Walid Cheddira, mediante la sottoscrizione di un accordo, valevole per la stagione sportiva 2022/2023, in forza del quale veniva riconosciuto in favore della società cedente anche un premio (denominato “Sell On Fee”) pari al 50% del profitto realizzato da S.S.C. Bari per il caso in cui quest’ultima avesse successivamente trasferito  il contratto, circostanza, questa, di fatto verificatasi in data 18 agosto 2023 allorchè il Bari ha ceduto a  titolo definitivo il contratto di prestazione sportiva del calciatore alla S.S.C. Napoli Spa, pattuendo un corrispettivo di Euro 3.000.000,00 oltre IVA, da versarsi in tre stagioni sportive con rate di pari importo di Euro 1.000.000,00 oltre IVA ciascuna;  

- che, a seguito della comunicazione del 21 agosto 2023 con la quale il Bari rendeva nota l’avvenuta cessione del calciatore al Napoli, il Parma Calcio 1913 ha inoltrato all’Ufficio Tesseramento della Lega Pro ripetute richieste del premio in ragione delle diverse interpretazioni dell’Ufficio in ordine al fatto se fosse maturato il diritto all’integrale pagamento del premio ovvero a parte dello stesso sino a quando, a seguito di ultima richiesta inoltrata il 5 agosto 2024, la Lega Pro, con comunicazione del 7 agosto 2024, ha riconosciuto il diritto al pagamento in favore di Parma Calcio 1913 dell’importo di 466.674,00 (oltre IVA), pari alla quota del premio sino ad allora maturata stante l’avvenuto pagamento a quella data da parte della cessionaria Napoli solo della prima annualità del prezzo di acquisto del calciatore.

Sulla scorta tali circostante, la Società ricorrente ha quindi ritenuto che la Lega PRO, pur muovendo dall’evidenza per cui si è avverata la condizione avente ad oggetto il trasferimento del contratto di prestazione sportiva del calciatore, non ha assicurato le prerogative conseguenti all’avveramento di detta condizione in punto di integrale contabilizzazione del premio c.d. sell on fee il cui pagamento – a detta di Parma Calcio 1913 Srl – deve poter beneficiare delle garanzie ordinariamente previste in materia a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali in stanza di compensazione tramite la Lega di competenza.

Per tale ragione si è inteso, quindi, agire in questa sede al fine di ottenere la condanna di Lega PRO al riconoscimento degli impegni di spesa di S.S.C. Bari a copertura dell’integrale importo del premio c.d. sell on fee per Euro 1.400.021,00 (oltre IVA), dedotto quanto già riconosciuto a Parma Calcio 1913  per Euro 466.674,00 (oltre IVA), richiedendo a S.S.C. Bari di prestare contestuale garanzia per le rate ancora non corrisposte.

Ritualmente notiziata del ricorso, la Lega Italiana Calcio Professionistico si è costituita in giudizio con memoria del 19 novembre 2024  eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo – a suo dire- la controversia ad oggetto l’accertamento e la declaratoria di maturazione o meno di un premio (ovvero di una sola parte di esso) nell’ambito di un rapporto contrattuale tra due società sportive professionistiche in relazione al quale la Lega Pro assume, se del caso, il ruolo di controinteressata, dovendo poi provvedere all’annotazione sul portale federale delle contabilizzazioni che si vengono a generare a seguito dell’intervenuta maturazione o meno del premio.

Del pari inammissibile viene ritenuta la domanda di condanna della Lega Pro alla regolare contabilizzazione del premio “ con imposizione a SSC Bari di prestare le dovute garanzie a copertura della somma [...]”  vuoi perché il Bari non è  associato alla Lega Pro ma ad altra lega professionistica, vuoi perchè allo stato non esiste alcuna norma dell’attuale ordinamento (statuale e federale) che consenta ad una Lega di imporre la prestazione di garanzie di sorta a società sportive associate ad altra Lega.  Nonostante ciò, la Lega Pro chiede che l’adito Tribunale voglia comunque rendere, nella motivazione del provvedimento, la corretta interpretazione dei termini di maturazione del premio di cui all’Accordo al fine di poter dare ad ogni modo giusta applicazione alla stessa nel caso in esame.

Anche la S.S.C. Bari Spa si è costituita in giudizio con memoria del 20 novembre 2024 nella quale si è evidenziato che la  Lega Pro ha da ultimo correttamente operato, in quanto la condizione pattuita per il riconoscimento del premio consiste nell'effettivo incasso del corrispettivo per il trasferimento da parte di S.S.C. Bari, ovvero nella sua ricezione da parte della compagine barese.

Di talchè il premio oggetto del ricorso del Parma Calcio risulta ad oggi maturato soltanto parzialmente per la rata già corrisposta, ovverosia per la sola stagione sportiva 2023/2024 e maturerà interamente quando i futuri eventi condizionanti — id est il pagamento da parte della S.S.C. Napoli (o meglio la ricezione da parte della S.S.C. Bari) degli ulteriori due ratei per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026 — si realizzeranno.

Premesso quanto sopra, posto che Parma Calcio e S.S.C. Bari hanno condiviso tanto l'importo del premio, quanto la sua erogazione in tre annualità, la resistente S.S..C Bari  si rimette alle determinazioni di questo Tribunale in ordine alla necessità di richiesta di certificazione annuale dello stesso — come statuito dalla Lega Pro - o in una soluzione - come richiesto da Parma Calcio.

La vertenza è stata quindi chiamata all’udienza del 9 dicembre 2024 in cui, previa discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

Al fine di valutare il fondamento o meno della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, si rende innanzitutto necessario inquadrare la natura delle domande azionate dalla società Parma Calcio 1913 con riferimento al petitum ed alla causa petendi contenute nell’atto introduttivo.

Nel processo sportivo (art. 47 CGS) la legittimazione attiva è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cpc, vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di chi agisce e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’accoglimento della domanda.

A sua volta la legittimazione passiva, vale a dire la titolarità della potestà di resistere in giudizio, presuppone la titolarità di un interesse contrapposto a quello di chi agisce giudizialmente e che, quindi, potrebbe far valere diritti sullo stesso bene giuridico, ovvero un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento.

Orbene, dalle conclusioni rassegnate nel ricorso del 13 novembre 2024 emerge senza ombra di dubbio che la domanda principale proposta da Parma Calcio 1913 ha natura meramente dichiarativa trattandosi, appunto, di domanda volta ad accertare il momento di maturazione della condizione cui è subordinata la corresponsione del premio c.d. “sell on fee” contemplato nell’accordo di cessione del calciatore Walid Cheddira a suo tempo sottoscritto dal Parma Calcio Srl e dalla S.S.C. Bari Spa.

Va da sé, pertanto, che nell’ottica  della valutazione degli interessi giuridicamente rilevanti non vi è dubbio che la Lega Italiana Calcio Professionistico possa avere nella fattispecie in questione l’interesse acciocchè si accerti il momento di maturazione del premio oggetto di causa in considerazione della funzione certificatrice che le spetta, dovendo provvedere all’annotazione sul portale federale delle contabilizzazioni che si vengono a generare a seguito dell’intervenuta maturazione o meno del premio. Del resto è la stessa Lega convenuta che nella propria memoria di costituzione richiede che questo Tribunale proceda a tale accertamento.

Se, quindi, non può negarsi la legittimazione passiva in termini di controinteressata in capo alla Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente a tale profilo della vertenza, si ritiene che la domanda principale di accertamento non possa che portare alla conclusione di ritenere che il diritto rivendicato da Parma Calcio 1913, allo stato, non sia ancora maturato per l’intero importo del premio.

All’uopo si rileva, innanzitutto, come sia pacifico e non contestato, nel caso in esame, non solo  l’importo del premio, complessivo e per singola annualità, che è pari a quello dichiarato dalla S.S.C. Bari con valenza di riconoscimento di debito e cioè 1.400.021,00 oltre IVA per l’intero ed 466.674,00 oltre IVA  per ogni rata annuale; ma anche che il  prezzo di cessione fissato nell’accordo di trasferimento tra il Bari ed il  Napoli (e su cui è parametrato il premio in questione)  deve essere, comunque, pagato in tre annualità di pari importo.

Muovendo da tali premesse Parma Calcio 1913 pretenderebbe, quindi, che il premio venga riconosciuto, e, dunque, certificato dalla Lega Pro, ab origine e nella sua interezza, e pertanto contabilizzato sin da adesso anche per le stagioni a venire, sul presupposto che debba esserci simmetria tra la cessione dapprima intervenuta tra le consorelle Parma Calcio e Bari e la successiva cessione del medesimo calciatore intervenuta tra quest’ultima ed il Napoli.

Simmetria con riferimento alle obbligazioni di pagamento scaturenti dagli accordi di cessione ed alle relative garanzie, ritenendo in ogni caso che tutti gli obblighi di pagamento, ivi compreso quello relativo al premio “sell on fee”, maturino all’atto del perfezionamento dell’accordo di cessione del calciatore.

Senonchè, così argomentando la Società ricorrente non considera, innanzitutto, che un conto è il prezzo di cessione del calciatore, un conto è il “premio” (tale è stato qualificato nell’accordo di trasferimento) che le parti hanno inteso riconoscere – in aggiunta al prezzo di cessione-  per il caso di c.d. “rivendita” del calciatore e la cui ratio è quella di riconoscere un contributo premiale alla originaria cedente allorquando la cessionaria abbia a sua volta tratto un profitto dalla vendita del medesimo calciatore.

Nel mondo del calcio professionistico è diffuso l’inserimento nei contratti di trasferimento dei calciatori della c.d. clausola Sell-On il cui scopo è quello di “proteggere” un club (il vecchio club) a seguito della cessione di un giocatore in un altro club (il nuovo club) da un aumento imprevisto, dopo il trasferimento, del valore di mercato del giocatore; pertanto il vecchio club riceve un pagamento aggiuntivo nel caso in cui il giocatore venga ceduto dal nuovo club.

Nella specie Parma Calcio 1913 e S.S.C. Bari hanno convenuto che “Ogni volta che S.S.C. Bari, per effetto di trasferimento del calciatore WALID CHEDDIRA (“CALCIATORE”), riceva un corrispettivo per la cessione, sia temporanea sia definitiva (inclusa la cessione temporanea con diritto/obbligo di cessione definitiva) o per qualsiasi altro titolo o ragione, mediante uno o più pagamenti ivi inclusi forme forfettarie, bonus o pagamenti condizionati (cd. Premi di rendimento o valorizzazione o indennizzi) o altri importi variabili – e comunque su ogni e qualsivoglia somma dovesse esserle riconosciuta, anche per più trasferimenti, dal o dai club cessionario/i -  S.S.C. BARI corrisponderà a PARMA CALCIO 1913 un premio (“SELL ON FEE”) pari al 50% (cinquantapercento) del “PROFITTO” realizzato da S.S.C. BARI”.

Si legge altresì nel contratto: “Ove maturata, S.S.C. BARI  dovrà effettuare il pagamento della SELL-ON FEE secondo le condizioni previste dall’art. 102, comma 5 NOIF ed eventuali altre disposizioni Federali applicabili”.

All’uopo si evidenzia che l’art. 102, comma 5 NOIF richiamato dalle parti prevede che “Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste”, di talchè è di palmare evidenza, quindi, che le parti abbiano inteso in tal modo introdurre nel negozio di cessione del calciatore Walid Cheddira un elemento aggiuntivo, rispetto al prezzo di cessione, vale a dire un premio condizionato all’avverarsi di determinate circostanze.

Ne consegue, quindi, che non si può parlare di simmetria laddove si assumano a confronto fattori non aventi la medesima natura. Tale non può essere, infatti, da un lato il prezzo di cessione (della rivendita tra S.S.C. Bari e S.S.C. Napoli) e dall’altro un premio, quale quello per cui si discute, che in base alla volontà sancita dalle parti nel contratto si è, peraltro, stabilito di riconoscere soltanto nel caso in cui, operata la nuova cessione, la cedente abbia effettivamente incassato il nuovo prezzo di cessione (con la possibilità di realizzo di un maggior profitto).

Come si evince, infatti, in modo inequivoco dal tenore della clausola contrattuale secondo cui “ ogni volta che SSC Bari… riceverà un corrispettivo per la cessione”…..”la percentuale sul profitto sarà calcolata cumulativamente su tutti gli importi incassati”, va da sé che  il riconoscimento del premio in questione è condizionato non tanto all’avverarsi dell’avvenuto perfezionamento della cessione del calciatore (come ritiene la Società ricorrente), quanto piuttosto all’effettivo incasso delle somme pagate dalla S.S.C. Napoli alla  S.S.C. Bari.

L’avere le parti fatto esplicito riferimento alla “ricezione” del corrispettivo ed all’”incasso” degli importi, induce a ritenere che il perfezionamento della cessione costituisca solo presupposto fattuale che apre la possibilità di pretendere il premio concordato solo ad avvenuto avveramento dell’incasso, da parte della società tenuta al pagamento del premio, del prezzo di cessione del calciatore ad altra compagine.

E se, come nel caso di specie, si è convenuto di corrispondere il prezzo di cessione della rivendita non in unica soluzione bensì in tre annualità, va da sé che anche il premio sarà spalmato in tre annualità con la conseguenza che l’avente diritto potrà pretenderlo pro quota annuale ogni qualvolta la seconda cedente avrà percepito le quote annuali del prezzo e ne abbia dato comunicazione alla prima cedente.

Non a caso S.S.C. Bari si è impegnata, contrattualmente ad “indicare in buona fede i termini economici dei futuri trasferimenti del giocatore, esibendo tutte le informazioni contenute nei modelli federali in caso di trasferimento in Italia, se trattasi di trasferimento internazionale S.S.C. BARI si impegna aa fornire qualsiasi altra informazione presente nel FIFA TMS  a PARMA CALCIO  utile per calcolare la percentuale sulla futura cessione. “

Deve, pertanto, condividersi l’orientamento in precedenza manifestato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico allorchè ha accolto la richiesta di certificazione della prima annualità del premio, statuendo che la certificazione nella specie debba essere richiesta — e rilasciata — in corrispondenza degli effettivi incassi, da parte della S.S.C. Bari, dei ratei del corrispettivo per il trasferimento del calciatore pattuito con la S.S.C. Napoli.

Del  resto  anche l’interpretazione logico-sistematica della problematica non può che portare alla sopra esposta conclusione ove si consideri che, qualora, per qualsiasi ragione, S.S.C. Bari non dovesse ricevere il corrispettivo per il trasferimento, non sussiste alcuna ragione per cui la stessa sia, comunque, costituita debitrice della consorella parmense e tenuta ad erogare al Parma Calcio 1913  ulteriori importi a titolo di premio c.d. sell on fee, rispetto a quanto già parzialmente  contabilizzato e corrisposto per il medesimo titolo.

Con la conseguenza, quindi, che sino a quando non sarà maturata l’obbligazione di pagamento delle rate del premio la Lega competente non potrà contabilizzare l’importo dello stesso.

Allo stato, pertanto, non risultano intervenute tutte le circostanze dalle quali possa scaturire l’obbligo di contabilizzazione del premio anche per la seconda e la terza annualità in mancanza di avvenuto incasso da parte del Bari delle ulteriori rate di pagamento del prezzo di cessione da parte del Napoli.

Accertato, quindi, che  il diritto di Parma Calcio 1913 al riconoscimento del corrispettivo per la c.d. sell on fee contemplata nel contratto di cessione del calciatore Walid Cheddira alla S.S.C. Bari del 30.6.2022, matura  in corrispondenza degli effettivi incassi, da parte di S.S.C. Bari, dei ratei del corrispettivo per il successivo trasferimento pattuito con la S.S.C. Napoli S.p.a., così come già avvenuto per il primo rateo pacificamente corrisposto, va da sé che ogni altra questione posta con il ricorso introduttivo risulta assorbita.

Alla luce di quanto sopra motivato si ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara che il diritto di Parma Calcio 1913 Srl al riconoscimento del corrispettivo del premio "seel on fee" contemplato nel contratto di cessione del calciatore Walid Cheddira (nato il 22.1.1998 - matr. 4829128) alla società SSC Bari SpA del 30 giugno 2022, matura in corrispondenza degli effettivi incassi da parte di SSC Bari SpA dei ratei del corrispettivo per il trasferimento del calciatore pattuito con la SSC Napoli SpA, così come già avvenuto per il primo rateo pacificamente corrisposto. Assorbita ogni altra questione. Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                                   Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 16 dicembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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