F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0056/CFA pubblicata il 29 Novembre 2024 (motivazioni) – Sig. Andrea Riccardi/Procura Federale
Decisione/0056/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0051/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Fabrizio D'Alessandri - Componente
Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0051/CFA/2024-2025, proposto dal Sig. Andrea Riccardi in data 25.10.2024,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0077 del 17.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 19.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e uditi l’Avv. Alessio Cerniglia per il reclamante e l’Avv. Debora Bandoni per la Procura federale; è altresì presente il Sig. Andrea Riccardi.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il reclamo, proposto dal signor Andrea Riccardi, all’epoca dei fatti Presidente della Sezione A.I.A. di Novara, ha per oggetto la decisione in epigrafe, con cui il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare gli ha irrogato la sanzione di anni due di sospensione per la violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri:
a) per avere indotto il sig. Giuseppe Marino, arbitro della gara valevole per la Coppa U17 provinciale Cureggio – San Giacomo del 25 novembre 2023 in cui quest’ultima squadra non si è presentata, ad annullare il referto relativo alla citata gara originariamente compilato nel quale si rappresentava la “mancanza squadra del San Giacomo” e a sostituirlo con altro referto non veritiero nel quale si dichiarava “la gara è stata anticipata il giorno del 25-11-2023 ore 15,00, la gara non è iniziata impraticabilità del terreno di gioco”;
b) per avere, in qualità di Presidente della Sezione A.I.A. di Novara, utilizzato una e-mail contenente le dimissioni dell'arbitro Giuseppe Marino, da quest'ultimo disconosciuta.
2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
A seguito di segnalazione effettuata dal Presidente del Comitato regionale arbitri Piemonte Valle d'Aosta, sig. Fabrizio Malacart, la Procura federale avviava un’indagine relativa alla condotta tenuta dal sig. Andrea Riccardi, Presidente della Sezione A.I.A. di Novara, nei confronti di un associato appartenente alla stessa sezione, sig. Giuseppe Marino, in due occasioni:
1) la sostituzione di un referto di gara che sarebbe stata eseguita dall’arbitro Marino su richiesta del Presidente Riccardi;
2) l’utilizzo, da parte del presidente Riccardi, di una e-mail contenente le dimissioni dell’arbitro Marino, che lo stesso arbitro non avrebbe mai inoltrato.
Nel corso dell’istruttoria della Procura federale venivano svolte audizioni del Presidente Fabrizio Malacart, nonché del sig. Michele Verdicchio, delegato provinciale Novara L.N.D., del Presidente Andrea Riccardi e dell’arbitro Giuseppe Marino (ascoltato tre volte).
Quest’ultimo, in particolare, dichiarava di non avere mai rassegnato le proprie dimissioni da arbitro effettivo, nonostante il Presidente Riccardi gliele avesse richieste. Dichiarava, inoltre, con riferimento all’episodio relativo alla sostituzione del referto della gara Curreggio-San Giacomo del 25 novembre 2023 (in cui la seconda squadra non si era presentata), che il Presidente Riccardi gli avrebbe chiesto di modificare il referto con la dicitura “metti campo impraticabile”. Il sig. Marino si sarebbe poi rivolto al Presidente della delegazione di Novara, sig. Michele Verdicchio, per avere indicazioni al riguardo, ottenendo risposta affermativa circa la sostituzione del referto, in quanto era stato commesso un errore e non era stato comunicato alla società San Giacomo che la gara, inizialmente in calendario per il 26 novembre, era stata anticipata al giorno prima.
Risultava poi che sarebbe stata inviata una e-mail dall’indirizzo di posta elettronica facente capo al signor Marino, con richiesta di dimissioni, poi inserite nel sistema “AIA Sinfonia4you” per la relativa annotazione. Il signor Marino disconosceva di avere mai trasmesso quella e-mail, pur riconoscendo come proprio l’indirizzo di posta elettronica.
Dopo che, il 6 agosto 2024, veniva comunicato al presidente Riccardi e all’arbitro Marino l’avviso di conclusione delle indagini, il secondo concludeva con la Procura federale un accordo ex art. 126 CGS (Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento), con il quale gli veniva irrogata la sanzione di 5 mesi di sospensione.
Il Presidente Riccardi chiedeva, invece, di essere nuovamente ascoltato, cosa che avveniva in data 9 settembre 2024. Nell’occasione, il Presidente Riccardi, assistito dal proprio legale, depositava memoria difensiva con allegati: 1) il tabulato delle designazioni arbitrali, dal quale sarebbe emerso che la gara Curreggio-San Giacomo era inizialmente in programma domenica 26 novembre 2023 alle ore 15.00, e non sabato 25 novembre, come dichiarato dal sig. Michele Verdicchio; 2) la lettera con cui il Presidente Malacart inoltrava al signor Riccardi, in data 13 dicembre 2023, una e-mail, a firma di un esponente dell’a.c.d. Castellettese, con la quale quest’ultimo si lamentava della condotta tenuta dall’arbitro Giuseppe Marino durante la gara del 10 dicembre 2023 tra la Castellettese e il San Maurizio (in tale contesto, tra l’altro, l’arbitro avrebbe chiesto ai dirigenti della squadra ospitante, durante l’intervallo, un caffè corretto con una bevanda alcoolica).
In data 18 settembre 2024, la Procura federale notificava al Presidente Andrea Riccardi l’atto di deferimento.
3. Il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare (TFN), all’udienza del 10 ottobre 2024, respingeva la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, avanzata dal signor Riccardi per il tramite del suo legale. La richiesta era stata motivata, per quanto riguarda il legale, in ragione di concomitanti motivi professionali e, per quanto riguarda il deferito, in ragione dell’impossibilità per il Presidente Riccardi di partecipare in quanto impegnato in un viaggio all’estero.
Il TFN ha rilevato che la richiesta di rinvio non era stata formulata tramite il fascicolo telematico e che non era stata dimostrata la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all’udienza o di una causa di forza maggiore o del caso fortuito. Sarebbe per di più risultato dall’itinerario del viaggio e dal sito della compagnia aerea che la data effettiva della partenza per New York del signor Riccardi non sarebbe stata il 10 ottobre 2024 bensì il 12 ottobre 2024, con rientro il 19 ottobre e non il 23 ottobre. Inoltre, i biglietti risultavano emessi il 28 agosto. L’impedimento del difensore, dallo stesso prospettato ma non documentato, ad avviso del TFN era da considerarsi comunque superato dalla sua presenza in udienza mediante collegamento da remoto.
La decisione del TFN, oggetto del reclamo, ha ribadito in primo luogo i principi relativi: al valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo, ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale); alla formazione della prova di un fatto, che può anche essere logica piuttosto che fattuale.
In secondo luogo, la decisione reclamata ha ritenuto che i fatti ascritti al signor Riccardi siano stati provati con riguardo all’episodio della sostituzione del referto di gara. Le fonti di prova consistevano: nelle chat intercorse; nelle dichiarazioni autoaccusatorie del signor Marino; nell’ammissione da parte del signor Riccardi dell’errore commesso da parte del Comitato, nel non aver comunicato alla società San Giacomo l’anticipo al 25 novembre della gara con il Curreggio. Non è stato riconosciuto valore alle controdeduzioni del signor Riccardi. Questi aveva sostenuto che non vi sarebbero prove in ordine al fatto che avesse ordinato di modificare il referto di gara, essendosi limitato a dare un consiglio al Marino; aveva insinuato che il suggerimento di modifica del referto provenisse dal delegato L.N.D., sig. Michele Verdicchio; aveva aggiunto che “la probabile modifica del referto” sarebbe comunque ininfluente, dal momento che la partita comunque non si sarebbe potuta decidere con il risultato a tavolino, in quanto la mancata presenza della squadra del San Giacomo era dovuta a un errore di comunicazione da parte del Comitato. Ad avviso del TFN, anche laddove fosse dimostrato che il sig. Verdicchio avesse avallato la modifica del referto, ciò non dimostrerebbe l’estraneità del Riccardi. Del tutto irrilevante è stato considerato, inoltre, il fatto che la partita tra il Curreggio e il San Giacomo si sarebbe in ogni caso rigiocata, in quanto tale circostanza non incide sulla sussistenza dell’illecito.
In terzo luogo, nella propria decisione il TFN ha ritenuto che anche i fatti relativi al secondo episodio (la e-mail con le dimissioni, intestata al signor Marino) siano stati provati, alla stregua del principio del “più probabile che non”. Ad avviso del TFN, dagli atti di causa (essenzialmente: molteplici messaggi tra i due) si evince pacificamente che il Presidente Riccardi auspicava le dimissioni del signor Marino. Ciò presumibilmente a causa di una segnalazione inoltrata dalla società Castellettese la quale lamentava il comportamento inappropriato tenuto dal signor Marino, che si era fatto portare un caffè corretto tra il primo e il secondo tempo di una partita.
Ad avviso del TFN sussistono, difatti, plurimi elementi indiziari che consentono di ritenere, con ragionevole certezza, che l’arbitro Marino non abbia inviato la e-mail contenente le proprie dimissioni: 1) le dichiarazioni dello stesso Marino; 2) la denuncia presentata dal signor Marino ai Carabinieri, con la quale l’interessato disconosce ancora una volta la e-mail; 3) l’orario di spedizione della e-mail (le 16.39 del 15 dicembre 2023), cui avrebbe fatto seguito l’inserimento nel sistema Sinfonia4You a cura di Andrea Riccardi, alle ore 16.42.04 dello stesso giorno (sarebbe quantomeno inverosimile che nel giro di soli tre minuti il signor Riccardi abbia potuto ricevere la e-mail ed inserirla nel sistema); 4) la non verosimiglianza dell’invio delle dimissioni da parte del signor Marino lo stesso 15 dicembre, dopo che aveva risposto a Riccardi, pochi minuti prima, che avrebbe proceduto alle dimissioni non prima della domenica successiva; 5) la circostanza che il signor Marino, il giorno successivo, 16 dicembre, aveva inviato una e-mail al Presidente Riccardi chiedendo il motivo per il quale non riusciva a entrare nel sistema Sinfonia4You, non ricevendo alcuna risposta.
Il TFN, con la propria decisione ha dunque considerato congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale, tenuto conto della natura e della gravità degli illeciti contestati, e ha di conseguenza irrogato al sig. Andrea Riccardi la sanzione di due anni di sospensione.
4. Il signor Andrea Riccardi ha quindi proposto reclamo per l’adozione della misura cautelare ex art. 107 CGS e per l’annullamento della decisione del TFN.
In particolare, il reclamo, nel ricostruire i fatti della causa, sottolinea che il reclamante non avrebbe mai dato ordine di modifica del referto ma, al massimo, avrebbe dato un consiglio e che il signor Marino sarebbe stato l’unico nella materiale disponibilità della email in questione. Inoltre, la Procura federale avrebbe ignorato la memoria del 9 settembre 2024, depositata ex art. 123 CGS, nella quale si confutavano le tesi ex adverso prodotte nonché la richiesta di supplemento istruttorio con ulteriori testi.
Il reclamo deduce i seguenti quattro motivi.
Il primo motivo riguarda l’errato compimento dell’istruttoria; la lesione del diritto alla partecipazione all’udienza del 10 ottobre 2024 del signor Andrea Riccardi. Si lamenta infatti il mancato accoglimento da parte del TFN della richiesta di rinvio dell’udienza, tra l’altro atto a forma libera.
Con il secondo motivo viene dedotto l’errato compimento dell’istruttoria; la mancata considerazione dei presupposti esposti nella memoria del 9 settembre 2024 in relazione al comportamento del signor Giuseppe Marino.
In particolare, viene lamentata la finalità di discredito, che avrebbe ispirato le affermazioni del signor Marino nei confronti del Presidente Riccardi, al fine di minimizzare i propri comportamenti, denunciati anche dal signor Malacart e da altri. Inoltre, il procedimento si sarebbe aperto solo a quattro mesi di distanza dai presunti fatti, così come la denuncia del presunto illecito relativo al rapporto di gara del 25 novembre 2023, avvenuta solo dopo lo “scandalo” legato ai comportamenti dell’arbitro Marino e le dimissioni rassegnate da questi.
Con il terzo motivo sono censurate le considerazioni svolte dalla decisione reclamata, che sarebbe fondata sulla presunta e indimostrata violazione dell’art. 42, comma 1, del regolamento A.I.A. circa la sostituzione del referto da parte dell’arbitro Marino con altro non veritiero.
L’unico soggetto che avrebbe potuto modificare il referto di gara sarebbe stato lo stesso signor Marino e nessun ordine sarebbe stato impartito dal signor Riccardi. Inoltre, anche se non vi fosse stata la dichiarazione di impraticabilità del campo, la gara non si sarebbe potuta comunque decidere con il risultato a tavolino, in quanto la squadra era assente per un’omessa comunicazione da parte del Comitato. La sostituzione di un referto in relazione a fatti che, pur rappresentati dal signor Marino al signor Riccardi, sarebbero veritieri circa l’impraticabilità del campo, non costituirebbe alcuna forma di illecito. E ancora, le affermazioni del signor Riccardi non si sarebbero minimamente riferite al contenuto del referto bensì al comportamento avuto dalla delegazione in ordine alla comunicazione delle date effettive di svolgimento delle gare e dei loro rinvii.
Con il quarto motivo sono censurate le valutazioni della decisione del TFN sulla presunta inesistenza delle dimissioni di Marino. L’indirizzo di e-mail della lettera di dimissioni sarebbe lo stesso indicato in tutti gli atti prodotti dal signor Marino, nonché quello indicato al Procuratore federale in sede di audizione. Sussisterebbe dunque una grave incongruenza con i fatti riportati nella denuncia.
La decisione impugnata non terrebbe minimamente in conto le dichiarazioni rese da Giuseppe Marino in sede di denuncia penale presentata ai Carabinieri di Trecate in data 13 luglio 2024. Inoltre, l’indirizzo di e-mail in questione sarebbe stato già in costante uso da parte del signor Marino anche prima dell’audizione dell’11 luglio 2024. Le e-mail da cui risulta che il signor Marino è stato reintegrato a seguito di domanda costituirebbero ulteriore conferma che in effetti le dimissioni erano state realmente presentate. Marino sarebbe l’unico nella materiale disponibilità della e-mail in questione, prima e dopo la richiesta di dimissioni, protocollata e archiviata non dal signor Riccardi ma dall’allora segretario della Sezione A.I.A. di Novara, signor Lombardo, che avrebbe poi chiarito come effettivamente sia possibile ricevere e inserire le dimissioni in meno di tre minuti. Per di più, Marino non avrebbe denunciato il reato di cui all’art. 615 ter c.p. (l’accesso abusivo al sistema informatico), ma una “sostituzione” di persona.
Il reclamo chiede quindi:
- in via preliminare, che venga dichiarata la lesione del diritto di difesa del reclamante, nel corso del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale e, per l’effetto, che venga adottato ogni opportuno provvedimento ivi incluso l’annullamento con rinvio al primo giudice del provvedimento reclamato;
- in via principale, che venga accertata e dichiarata l’inesistenza di qualsivoglia illecito disciplinare.
5. Il reclamante, ai sensi dell’art. 103, comma 1, CGS, ha poi depositato propria memoria del 15 novembre 2024 con la quale:
- deduce l’omessa indicazione nella decisione reclamata del metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione della sanzione e la mancata considerazione delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS;
- dichiara di volersi avvalere di tutti gli elementi documentali prodotti nel corso del procedimento e allega ulteriore e-mail, di cui sarebbe venuto a conoscenza dopo la presentazione del reclamo, che dimostrerebbe che l’indirizzo di e-mail del signor Marino sarebbe nella sua esclusiva disponibilità;
- ritiene che il Collegio, d’ufficio, possa decidere di procedere nelle forme dell’art. 60 (testimonianza) CGS nei riguardi del signor Denis Santonocito (partecipante alla riunione tecnica obbligatoria della sezione arbitri del 18 dicembre 2023) e del signor Matteo Lombardo (segretario della Sezione arbitri di Novara).
6. All’udienza da remoto del 19 novembre 2024, fissata per la discussione del reclamo, sono comparsi l’Avv. Alessio Cerniglia per il reclamante (pure presente) e l’Avv. Debora Bandoni per la Procura federale, il primo insistendo, in uno con il proprio assistito, per l’accoglimento del reclamo, la seconda chiedendone la reiezione.
Il Presidente della Sezione, in relazione alla richiesta di applicazione della misura cautelare, ha avvisato le parti che il Collegio si riservava di decidere anche sul merito del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il Collegio, considerato il contenuto del reclamo e lo svolgimento dell’udienza, ritiene preliminarmente di non doversi pronunciare sull’istanza sospensiva e di dovere decidere direttamente sul merito del reclamo.
8. La Corte rileva innanzitutto che sussisterebbero i presupposti per dichiarare, rilevando la questione d’ufficio, la irricevibilità del reclamo ai sensi dell’art. 101, comma 2, CGS. Il reclamo, infatti, ha a oggetto una decisione del TFN pubblicata il 17 ottobre 2024 e risulta depositato il 25 ottobre 2024, alle ore 00.15, quando ormai era scaduto il termine perentorio di sette giorni. Non risulta pertanto rispettata la previsione richiamata che non ammette la scissione tra notifica dell’atto (alla controparte) e deposito dello stesso (presso la segreteria del giudice adito), in coerenza con i principi di informalità nonché di semplificazione e speditezza, che informano il processo sportivo e che non consentono neppure di riconoscere l’errore scusabile, tanto più che nel caso di specie non può neppure riconoscersi che l’irricevibilità sia dovuta a causa non imputabile alla parte, chiara ed inequivoca essendo la previsione normativa dell’art. 101, comma 2, CGS (cfr. CFA, SS.UU., n. 73/CFA-2021-2022; in termini analoghi CFA, n. 90/20202021, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 98/2021).
Il Collegio ritiene tuttavia di doversi pronunciare sul merito del reclamo, che va respinto, prescindendo dai profili di irricevibilità.
Nell’ordinamento sportivo, difatti, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi, è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018). Ciò vale ancor più allorché si profila, come nel caso di specie, la reiezione del reclamo. Diversamente andrebbe considerato con maggior rigore il carattere preclusivo e assorbente della irricevibilità del reclamo.
9. Il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta del reclamante, avanzata con la memoria del 15 novembre 2024, e dunque di non procedere alla testimonianza dei signori Denis Santonocito (partecipante alla riunione tecnica obbligatoria della sezione arbitri del 18 dicembre 2023) e Matteo Lombardo (segretario della Sezione arbitri di Novara).
Nel processo sportivo, infatti, la testimonianza costituisce un’eccezione, com’è dimostrato dal tenore dell’art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla “necessità” l’ammissione della prova testimoniale («la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso»). Il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, una eccezione (CFA, SS.UU., 122/CFA/2023-2024/A; SS.UU. 64/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 74/2017/2018). Nel caso di specie, non può considerarsi assolto dal reclamante l’onere di dimostrare la necessità della assunzione della testimonianza dei signori Santonocito e Lombardo, di cui – tra l’altro – risultano già allegati al reclamo dichiarazioni scritte (allegati nn. 4 e 6 al reclamo).
10. Nel merito, il deferimento, prima, e il reclamo, poi, interessano l’articolo 42 (Doveri degli arbitri) del regolamento AIA (Associazione italiana arbitri), in base al quale, per quanto rileva ai fini del presente giudizio: gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità (comma 1); gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali (comma 2); gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati a tenere una serie di comportamenti (comma 3).
L’art. 63 del medesimo regolamento stabilisce poi le sanzioni, prevedendo che, fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 7- bis, del Codice di giustizia sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all’AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del Regolamento e delle norme secondarie dell’AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni: a) il rimprovero; b) la censura; c) la sospensione sino ad un massimo di due anni; d) l’esclusione dall’AIA. Ancora, l’art. 63 prevede che la sanzione debba essere commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima.
11.Venendo al reclamo in esame, il primo motivo risulta infondato.
Non può essere riconosciuta alcuna compressione del diritto di difesa nel corso del procedimento in primo grado. Non si può dubitare del fatto che, per potere ottenere il rinvio dell’udienza già calendarizzata, la parte richiedente deve dimostrare la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all’udienza di cui si chiede il rinvio, ovvero che sussista una impossibilità di partecipazione dovuta a forza maggiore o caso fortuito. E’ legittima la reiezione della richiesta di rinvio dell’udienza, proposta della parte adducendo un impedimento, ove il giudice accerti l’insussistenza delle ragioni addotte o la parte non assolva ai correlati oneri probatori.
Al contrario, nel caso di specie, gli accurati accertamenti della Procura federale hanno mostrato le date effettive del viaggio all’estero di Riccardi, che sarebbero state compatibili con la data dell’udienza dinanzi al TFN. Né può essere sottovalutato il fatto che la richiesta di rinvio è stata presentata a stretto ridosso dell’udienza, con riguardo a un viaggio da tempo programmato dall’interessato (almeno dal 28 agosto 2024, data accertata di emissione del biglietto aereo).
Inoltre, l’asserito impedimento del legale, indipendentemente dalle modalità di presentazione dell’istanza, non risulta sostenuto da alcun elemento giustificativo e invece risulta, dal punto di vista sostanziale, superato dalla avvenuta partecipazione all’udienza di primo grado del medesimo legale.
Sono pertanto da condividere le conclusioni cui è prevenuta sul punto la decisione reclamata.
12. Anche il secondo motivo del reclamo è infondato.
La decisione del TFN risulta avere considerato compiutamente gli elementi addotti dall’odierno reclamante. Gli elementi elencati da questi per scongiurare la sanzionabilità della propria condotta sono privi di pregio. Infatti, le ragioni che hanno mosso il signor Marino, la sequenza temporale dei fatti e delle dichiarazioni rese da lui rese, con l’ammissione dei fatti commessi e, per altro verso, la denuncia dinanzi ai Carabinieri, non sono in grado di scalfire il quadro probatorio a supporto delle conclusioni del TFN.
13. Il terzo e il quarto motivo sono, al pari degli altri, infondati.
Gli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul rilievo e il grado probatorio – in astratto e in concreto – non presentano i vizi dedotti dal reclamante.
13.1. Innanzitutto, non può che trovare conferma il criterio ispiratore dello standard probatorio cui ha aderito da tempo questa Corte federale: il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA, SS. UU. n. 2/CFA/2023-2024/F; Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).
E ancora, va ribadito che è “ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, può ritenersi sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 19/2020-2021). La prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). La definizione dello standard probatorio ha anche ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, "per potersi ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio", così concludendo come a tale principio debba oramai assegnarsi una portata generale (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021)” (CFA, Sez. I, n. 87/CFA/2023-2024/A)
13.2. Ebbene, lo scambio di messaggi sulla sostituzione del referto tra il signor Marino e il signor Riccardi è inequivocabile.
Non ha rilievo che si tratti di un ordine ovvero – come deduce il reclamante – di un consiglio rivolto dal reclamante stesso al signor Marino. Si tratta comunque di condotta volta a falsificare documenti già prodotti, corrispondenti allo svolgimento dei fatti.
A nulla vale la sussistenza o meno delle condizioni per dichiarare l’impraticabilità del campo, una volta che era stata accertata e attestata con il primo referto (poi sostituito) l’assenza della squadra ospite. Al contrario, tutto fa presupporre che la sostituzione sia stata mirata a dissimulare una dimenticanza del Comitato nel comunicare l’anticipo della partita.
In altri termini, il percorso logico seguito, anche a fini probatori, è coerentemente svolto dalla decisione del TFN, alla luce degli atti di causa, in cui, con riguardo alla sostituzione del referto, risultano i contenuti delle chat intercorse tramite whatsapp tra il signor Marino e il reclamante. Da esse si apprende che il signor Riccardi ha indotto l’arbitro Marino a sostituire il referto del 26 novembre 2023, già inviato alla delegazione. In tale referto si dava atto della mancata presenza della squadra del San Giacomo. Emerge poi dallo scambio di messaggi che l’arbitro Marino riceveva una serie di comunicazioni dal reclamante, volte a indicare il contenuto del referto e, poi, una volta che quest’ultimo aveva appreso che il esso era già stato trasmesso, a effettuare la sostituzione, con l’indicazione relativa alla impraticabilità del campo e alla sostituzione.
13.3. Quanto all’altra vicenda – l’invio di una e-mail di dimissioni da parte di soggetto diverso dal signor Marino, titolare dell’indirizzo di posta elettronica – va considerato, come ha correttamente fatto la decisione del TFN, che ricorre una pluralità di elementi convergenti e non equivoci, per cui è del tutto fondata la valutazione della decisione affidata al criterio probatorio del “più probabile che non”.
La sequenza dei messaggi tra il reclamante e l’arbitro Marino – puntualmente ricostruiti dalla decisione del TFN (v. in particolare il par. 4)) – portano a riconoscere la responsabilità del signor Riccardi anche per il secondo capo di incolpazione, se solo si considerano: le dichiarazioni del signor Marino innanzi alla Procura, in data 11 luglio 2024; la successiva denuncia del medesimo ai Carabinieri il successivo 13 luglio, con la quale viene disconosciuta ancora una volta la e-mail di dimissioni; i tempi di inserimento delle dimissioni nel sistema Sinfonia4You, contraddetti dai precedenti messaggi del signor Marino, da cui emergeva la sua volontà di presentare le dimissioni in un secondo momento (la domenica successiva); la ulteriore e-mail del signor Marino al signor Riccardi del 16 dicembre, con cui veniva chiesto, senza ottenere risposta, il motivo per il quale il primo non riusciva a entrare nel sistema Sinfonia4You.
14. Il Collegio ritiene di dovere esaminare anche la richiesta relativa ai criteri utilizzati dal TFN per l’applicazione della sanzione nella misura dallo stesso irrogata, sebbene essa sia stata introdotta dal reclamante solamente con la memoria del 15 novembre 2024 e configuri un ulteriore motivo del ricorso, la cui presentazione successiva, con la predetta memoria, non sarebbe giustificata da sopravvenienze intercorse. Anche in questo caso, deve essere riconosciuta priorità ai principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, sì da affermare il compito proprio degli Organi di giustizia: considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.
Ebbene, la misura della sanzione irrogata è conforme ai parametri e ai limiti previsti dalle disposizioni di riferimento (artt. 42 e 63 del regolamento A.I.A.). La gravità della condotta posta in essere dal reclamante non consente comunque di accogliere la domanda volta a una riduzione della sanzione, che, per inciso, non è quantificata neppure dalla citata memoria del 15 novembre 2024.
Va infine annotato che, diversamente da quanto sostenuto con la predetta memoria, la decisione del TFN espone espressamente il criterio utilizzato per la determinazione del quantum sanzionatorio. Essa fa espresso riferimento (par. 5) alla natura e alla gravità degli illeciti contestati, traendone la conclusione che la sanzione richiesta dalla Procura federale sia congrua.
La decisione è quindi esente dal vizio dedotto dal reclamante.
15. In conclusione, per le ragioni esposte il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Tucciarelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce