F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0059/CFA pubblicata il 9 Dicembre 2024 (motivazioni) – A.S.D. Casoria Calcio 2023 – sig. Ciro Cristiano/PFI
Decisione/0059/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0041/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Daniele Maffeis – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0041/CFA/2024-2025 proposto dalla A.S.D. Casoria Calcio 2023 e dal sig. Ciro Cristiano in data 07.10.2024
contro
Procura Federale Interregionale per la riforma della decisione del Tribunale federale presso il Comitato regionale Campania, di cui al C.U. n. 2/TFT del 26.11.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli della causa;
Relatore all’udienza del 05.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Fabrizio Boccia per i reclamanti e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale Interregionale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito delle segnalazioni del Comitato regionale Campania concernenti un anomalo numero di svincoli disposti dalla società ASD Casoria Calcio 2023 (d’ora in poi anche: Casoria Calcio) e un comportamento non corretto della medesima società in occasione di una gara del campionato di Eccellenza, la Procura federale ha avviato un’indagine, nel corso della quale sono stati ascoltati diversi tesserati ed è stata acquisita varia documentazione.
In particolare, dall’indagine è emerso che:
- la decadenza del tesseramento di sedici calciatori era avvenuta, a norma dell’art. 117 bis delle NOIF, a seguito del deposito di accordi di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale di lavoro sportivo;
- successivamente ai mesi di settembre ed ottobre 2023 (periodo nel quale sono avvenuti gli svincoli), la società non aveva provveduto al tesseramento di altri calciatori che potessero sostituire coloro che erano stati svincolati; a causa del depotenziamento numerico della rosa, poi, il Casoria Calcio non era stato in grado di portare a termine la stagione sportiva 2023-2024 di Eccellenza, cui era iscritta, per aver rinunziato a disputare quattro gare;
- in occasione della gara con l’Albanova Calcio del 18 novembre 2023, prima della definitiva esclusione dal campionato di Eccellenza per quarta rinuncia, la società aveva schierato in campo sette atleti non tesserati e dunque privi del titolo a partecipare.
2. All’esito delle indagini, con atto del 2 aprile 2024, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:
- il sig. Ciro Cristiano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Casoria Calcio, per rispondere
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 53, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nei mesi di settembre ed ottobre 2023, risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F. il rapporto di tesseramento con i calciatori sig. Luciano Auriemma, sig. Antonio Terracciano, sig. Raffaele Russo, sig. Armando Guglielmo, sig. Antonio Porzio, sig. Antonio Battaglia, sig. Lorenzo Carannante, sig. Gennaro De Rosa, sig. Alessio Foti, sig. Giulio Giordano, sig. Giovanni Grieco, sig. Ilario Lepre, sig. Domenico Rega, sig. Luiz Gabriel Salim Ribeiro, sig. Fabio Francese e sig. Marco Severino - sedici calciatori in tutto - senza provvedere al tesseramento di altri atleti depotenziando, quantomeno in termini numerici, la rosa della prima squadra con la conseguenza che la società A.S.D. Casoria Calcio 2023 non ha portato a termine il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania al quale era iscritta;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Casoria Calcio 2023, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Emanuele Omoruyi, Kevin Kabore, Giuseppe Puccinelli, Antonio Pierro, Genni Musella, Antonio Iovino ed Antonio Iasevoli, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Casoria Calcio 2023 alla gara Albanova Calcio - Casoria Calcio 2023 disputata il 18.11.2023, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
- il sig. Emanuele Omoruyi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova - Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
- il sig. Kevin Kabore, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova - Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
- il sig. Giuseppe Puccinelli, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D.
Casoria Calcio 2023, per rispondere
a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova - Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara Albanova - Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Campania, sottoscritto quale capitano della compagine la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, attestando in tal modo in maniera non veridica il proprio regolare tesseramento, nonché quello dei calciatori sig.ri Emanuele Omoruyi, Kevin Kabore, Antonio Pierro, Genni Musella, Antonio Iovino ed Antonio Iasevoli;
- il sig. Antonio Pierro, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova - Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
- il sig. Genni Musella, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova - Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
- il sig. Antonio Iovino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova - Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
- il sig. Antonio Iesevoli, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova - Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
- la società A.S.D. Casoria Calcio 2023 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ciro Cristiano, Emanuele Omoruyi, Kevin Kabore, Giuseppe Puccinelli, Antonio Pierro, Genni Musella, Antonio Iovino ed Antonio Iesevoli.
3. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale per la Campania ha ritenuto fondati i capi di incolpazione e, in accoglimento delle richieste della Procura federale, ha inflitto le seguenti sanzioni:
- al calciatore Emanuele Omoruyi, tre (3) giornate di squalifica;
- al calciatore Kevin Kabore, tre (3) giornate di squalifica;
- al calciatore Giuseppe Puccinelli, tre (3) giornate di squalifica;
- al calciatore Antonio Pierro, tre (3) giornate di squalifica;
- al calciatore Genni Musella, tre (3) giornate di squalifica;
- al calciatore Antonio Iovino, tre (3) giornate di squalifica;
- al calciatore Antonio Iesevoli, tre (3) giornate di squalifica;
- al presidente sig. Ciro Cristiano, mesi diciotto (18) di inibizione;
- alla società Casoria Calcio, la penalizzazione di punti sette (7) in classifica, da scontarsi nella stagione 2024-2025, ed € cinquemila,00 (5.000,00) di ammenda.
Il Tribunale ha rigettato una istanza istruttoria e non ha condiviso la ricostruzione dei fatti offerta dagli incolpati costituiti, ritenendo, fra l’altro, irrilevante la mancata proposizione da parte dei calciatori di azioni idonee a recuperare le spettanze asseritamente dovute.
4. Con reclamo del 6 ottobre 2024, depositato il giorno successivo, la società Casoria Calcio e il signor Ciro Cristiano hanno interposto appello avverso la decisione di primo grado.
I reclamanti hanno riproposto la propria versione dei fatti, disattesa dal giudice di primo grado, e hanno dedotto:
(i) la violazione dell’art. 57 e dell’art. 58 CGS nella parte in cui il Tribunale ha affermato di non poter esaminare le registrazioni delle telefonate intercorse tra il presidente del Casoria Calcio 2023 e il signor Armando Nardiello, all’epoca direttore sportivo della società. L’art. 61 (recte: 58) CGS riguarderebbe la sola possibilità di utilizzare i filmati per i fatti relativi allo svolgimento delle gare e non impedirebbe l’utilizzabilità delle registrazioni di telefonate, per le quali la certezza della data emergerebbe chiaramente dal contenuto delle conversazioni intercorse fra le parti;
(ii) l’omesso esame della documentazione allegata alla memoria depositata dal Casoria Calcio e dal Presidente della società. I pagamenti in favore dei calciatori sarebbero stati effettuati solo in parte in contanti, come apparirebbe incrociando i dati relativi ai prelevamenti dal conto corrente intestato alla ditta individuale del Presidente e le quietanze di pagamento firmate dai calciatori. Inoltre il primo giudice non avrebbe considerato i bonifici effettuati in favore dei calciatori espressamente indicati negli estratti conto allegati. A nulla rileverebbe poi che i pagamenti provenissero da un conto corrente non intestato alla società, perché il presidente sarebbe stato libero di effettuare i versamenti anche attraverso il conto corrente personale;
(iii) la violazione dell’art. 57 e dell’art. 60 CGS. Le prove testimoniali richieste avrebbero dovuto essere ammesse in quanto le registrazioni fornite, gli estratti conto e le quietanze di pagamento prodotti evidenzierebbero chiaramente la falsità delle dichiarazioni rese dai calciatori escussi senza contraddittorio tra le parti;
(iv) la dichiarazione scritta del signor Armando Nardiello, direttore sportivo del Casoria, il quale sostiene che le dichiarazioni da lui rese al rappresentante della Procura federale sarebbero state totalmente travisate e non corrisponderebbero a verità. Anche da tale dichiarazione discenderebbe l’esigenza di ammettere la prova testimoniale.
I reclamanti hanno formulato istanza istruttoria, rivolta a ottenere l’assunzione della prova testimoniale, su distinti capi, di otto atleti, del signor Armando Nardella e del signor Carmine Zagarelli, e chiesto la riforma della decisione gravata.
Venuto meno per rinunzia l’originario difensore, i reclamanti si sono costituiti nuovamente in giudizio con il patrocinio di un diverso avvocato.
5. All’udienza del 5 dicembre 2024, svoltasi in videoconferenza, è comparso, costituendosi, il rappresentante della Procura federale. Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. In via preliminare, il Collegio osserva che la decisione di primo grado non è stata impugnata dai calciatori deferiti e sanzionati in quella sede e che neppure è stato reclamato il capo che ha affermato la responsabilità del presidente e della società Casoria Calcio per avere utilizzato, nel corso di una gara del campionato di Eccellenza 2023-2024 del Comitato regionale Campania, sette atleti non tesserati.
A seguito dell’avvenuta formazione del giudicato interno sui punti richiamati, dunque, la decisione stessa è divenuta definitiva in parte qua.
7. Quanto al rimanente, al signor Cristiano viene contestata la violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS, anche in relazione al disposto dell’art. 53, comma 1, delle NOIF, e al Casoria Calcio la responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti del presidente, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva.
L’art. 53, comma 1, delle NOIF prescrive che “[l]e società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”.
Nella specie, nei mesi di settembre e ottobre 2023, il presidente ha risolto il rapporto di tesseramento con sedici calciatori senza provvedere a reintegrare l’organico, il che ha impedito al Casoria di portare a termine il campionato di Eccellenza al quale era iscritta.
8. Sostiene la Procura Federale, alla cui tesi ha prestato adesione il Tribunale territoriale, che la decadenza del tesseramento dei predetti calciatori sarebbe avvenuta a seguito della risoluzione consensuale del rispettivo rapporto contrattuale di lavoro sportivo, determinata dal mancato pagamento da parte della società delle prime mensilità dei compensi pattuiti.
I reclamanti, invece, tornano ad affermare che i calciatori tesserati avrebbero ricevuto le spettanze relative alle mensilità di settembre e ottobre 2023 già al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti, in quanto tale adempimento avrebbe costituito una condizione posta dai calciatori per accettare la proposta di tesseramento.
Sin dalla prima partita di campionato, i sedici calciatori, con i quali successivamente si è risolto il contratto, avrebbero operato forti pressioni sul presidente Cristiano e rivolto minacce al direttore sportivo Nardiello al fine di ottenere lo svincolo e accettare le più favorevoli proposte di ingaggio ricevute da altre società, minacciando altrimenti di non impegnarsi adeguatamente per il prosieguo del campionato.
Questi comportamenti avrebbero indotto il presidente a sottoscrivere le risoluzioni consensuali così come richiesto dagli atleti.
Non avrebbero poi avuto buon esito i tentativi del presidente e del direttore sportivo di ricostituire la squadra, anche per la chiusura delle liste di trasferimento. Ne sarebbe seguita una situazione di aspra tensione con i sostenitori del Casoria Calcio, sfociata in episodi di aggressione fisica e verbale nei confronti del presidente, di un dirigente accompagnatore e degli atleti. Questa situazione, da ultimo, non avrebbe consentito lo svolgimento dell’incontro con il Castelvolturno Calcio, provocando l’esclusione della società dal campionato con conseguenti ingenti danni per il presidente e la società stessa (perdita di sponsorizzazioni, vanificazione degli investimenti effettuati, danno all’immagine).
9. Il Collegio rileva che il dibattito sulla ragione delle risoluzioni contrattuali (che di per sé motivano con la circostanza che i singoli giocatori non sarebbero più rientrati nei piani tecnici della prima squadra) non sembra determinante. Esso, infatti, non tocca il nucleo del deferimento, il quale solo nelle premesse menziona il mancato pagamento degli stipendi e, nel proprio nucleo dispositivo, considera unicamente il dato obiettivo del volontario depauperamento e del mancato reintegro della compagine del Casoria Calcio, che hanno impedito alla squadra di condurre a termine il campionato in corso.
Il punto, allora, è valutare se l’ordinamento federale potesse “umanamente” pretendere dal signor Cristiano una condotta diversa da quella che gli viene rimproverata (cfr. Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2024, n. 35122; Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8076).
La risposta al quesito deve essere affermativa poiché nel quadro delle circostanze concrete non è dato cogliere quella inesigibilità che sola potrebbe scriminare la condotta dei reclamanti.
Per adoperare le parole del reclamo, “[s]in dalla prima partita di campionato i calciatori Luciano Auriemma, Antonio Terracciano, Raffaele Russo, Armando Guglielmo, Antonio Porzio, Antonio Battaglia, Lorenzo Carannante, Gennaro De Rosa, Alessio Foti, Giulio Giordano, Giovanni Grieco, Ilario Lepre, Domenico Rega, Luiz Gabriel Salim Ribeiro, Fabio Francese e Maro Serverino, avendo ricevuto da altre squadre proposte di ingaggio superiore a quello riconosciuto dal Casoria, hanno esercitato ingenti pressioni sul Presidente Cristiano al fine di ottenere lo svincolo e vedersi tesserare dalle altre società. In particolare i calciatori si sono recati più volte presso la sede della Crono Multiservice di Cristiano Ciro, sita in Napoli al Centro Direzionale Isola C2, per chiedere a gran voce lo svincolo e di fronte alla ferma opposizione del Presidente che eccepiva di aver già versato due mensilità, gli stessi minacciavano di non impegnarsi adeguatamente per il prosieguo del campionato.
Il Presidente ha poi saputo dal Direttore Sportivo Nardiello che i calciatori rivolsero pesanti minacce anche al dirigente della società che invitò il Cristiano ad accettare le richieste di svincolo dei calciatori perché tenere dei calciatori demotivati sarebbe stato controproducente per la società. Per tali ragioni, e per non minare la tranquillità della sua famiglia e della sua azienda, il Presidente del Casoria Calcio sottoscrisse insieme ai calciatori le risoluzioni consensuali dei contratti motivando che il calciatore non rientrava più nei piani tecnici della società”.
Dunque, nei confronti del signor Cristiano, sarebbero state esercitate “ingenti pressioni”, espresse richieste “a gran voce”, formulate minacce “di non impegnarsi adeguatamente per il prosieguo del campionato”.
Le minacce che si assumono rivolte al direttore sportivo non hanno ricevuto conferma.
Ora, le pressioni, richieste e minacce, riferite nei termini sopra riportati, appaiono al più configurarsi come una sorta di dichiarazione preventiva di non voler adempiere e, considerate alla luce del canone di buona fede, non raggiungono un livello tale da avere reso praticamente inevitabile la risoluzione dei contratti sportivi stipulati con gli atleti.
Per altro verso, risultano indimostrati i tentativi del signor Cristiano di ricostruire la squadra, su cui pure il reclamo insiste.
Già in applicazione del criterio della inesigibilità, dunque, il reclamo si mostra infondato. E ciò, anche considerando che il primo dovere del presidente di una società è quello di consentire alla squadra la regolare partecipazione al campionato di iscrizione.
10. Comunque, anche muovendosi nell’ordine di idee in cui si è sinora articolato il contraddittorio, il reclamo deve essere respinto.
Per sostenere la propria versione dei fatti, i reclamanti articolano una istanza istruttoria intesa ad acquisire la testimonianza di svariati tesserati.
L’istanza non può essere accolta.
È sufficiente, a questo proposito, ricordare gli approdi della consolidata giurisprudenza federale in tema di prova testimoniale (ribadita, da ultimo, da CFA, Sez. I, n. 20/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 14/2024/2025; CFA, SS.UU., n. 8/2024/2025). E cioè che i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale (CFA, Sez. I, n. 19/2023-2024) i procedimenti relativi alle infrazioni, oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (CFA, SS.UU., n. 20/2017-2018). Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021/2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022 e CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).
11. Ora, nel caso di specie, non vi è ragione per ammettere la testimonianza di soggetti in buona parte già ascoltati in sede di indagini, in quanto - come ha correttamente ritenuto il primo giudice - il materiale probatorio in atti è sufficiente per considerare infondato il presente reclamo. E ciò, sebbene la vicenda presenti aspetti opachi, concretamente irrilevanti, tuttavia, ai fini del decidere.
La società e il presidente hanno depositato copia di un estratto di conto corrente, dal quale appaiono bonifici in favore di cinque dei sedici calciatori in questione e svariata movimentazione contabile, e alcune informali quietanze di pagamento di altri atleti. Ma l’estratto fa riferimento a un soggetto terzo (Crono Multiservice di Cristiano Ciro, titolare peraltro - come appare dall’estratto conto stesso - di un autonomo conto corrente), non vi è prova alcuna di una correlazione fra prelievi e affermati pagamenti in contanti, le quietanze non hanno data certa. E non è risolutiva la possibile contraddizione in cui potrebbe essere incorso uno degli atleti.
Del pari, non sono decisivi:
né i file audio, privi di data certa, delle conversazioni telefoniche fra - asseritamente - il presidente e il direttore sportivo, di cui i reclamanti chiedono l’acquisizione (è evidentemente debole la tesi secondo cui la certezza della data emergerebbe dal contenuto delle conversazioni intercorse);
né la dichiarazione scritta del direttore sportivo Nardiello, che si risolve in una generica e immotivata smentita di quanto dichiarato in istruttoria circa gli svincoli e la relativa motivazione economica;
né il mancato avvio, da parte dei calciatori, di azioni giudiziarie per recuperare i crediti asseritamente vantati nei confronti della società, che corrisponde a una libera scelta degli interessati.
Inoltre, in termini di comune esperienza, appare improbabile che sedici calciatori abbiano ricevuto offerte di migliori ingaggi a stagione iniziata ad opera di altre società.
In definitiva, la ricostruzione fattuale operata dai reclamanti non scalfisce quella che il primo giudice ha fatto propria.
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e come anticipato, il reclamo appare dunque infondato e va di conseguenza respinto, con conferma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce