F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0062/CFA pubblicata il 12 Dicembre 2024 (motivazioni) – Sig. Antonio Bellavista-PF
Decisione/0062/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0118/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Maria Barbara Cavallo – Componente
Salvatore Lombardo – Componente
Marco Lipari – Componente
Tommaso Marchese - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo per revisione numero 0118/CFA/2023-2024, proposto dal Sig. Antonio Bellavista in data 12.04.2024,
per la revisione della decisione della Commissione disciplinare nazionale, di cui al C.U. n. 13/CDN (2011/2012) del 09/08/2011, confermata dalla decisione della Corte di giustizia federale, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 048/CGF (2011/2012) del 18/08/2011, che aveva sanzionato il Sig. Antonio Bellavista con la squalifica per 5 anni e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 06.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Marchese e uditi l’Avv. Francesco Rondini per il reclamante e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il reclamo in esame, proposto ai sensi dell’art. 63, comma 4, lettere b) ed a), C.G.S., il Sig. Antonio Bellavista ha chiesto la revisione della decisione della Commissione disciplinare nazionale, di cui al C.U. n. 13/CDN (2011/2012) del 09/08/2011, confermata dalla decisione della Corte di giustizia federale, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 048/CGF (2011/2012) del 18/08/2011, che lo aveva sanzionato con la squalifica per 5 anni e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
2. A sostegno dell’istanza revisionale, il reclamante deduce due motivi, l’uno riferito alla fattispecie di cui all’art. 63, comma 4, lett. b), C.G.S. e l’altro a quella di cui alla lett. a) della stessa disposizione.
2.1. Con il primo motivo, il reclamante, riferendosi tuttavia ad una successiva decisione della Commissione disciplinare nazionale di cui al C.U. n. 12/CDN (2012/2013) del 10/08/2012, con la quale gli è stata comminata un’ulteriore squalifica di 4 anni - non impugnata dal Bellavista - afferma che nel sotteso procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Bari egli non sarebbe stato neppure rinviato a giudizio.
Invoca, poi, la sentenza “n. 2493/2019”, tuttavia senza specificare quale autorità giudiziaria l’abbia emessa.
2.2. Con il secondo motivo, il reclamante, sempre facendo riferimento alla diversa decisione della Commissione disciplinare nazionale di cui al C.U. n. 12/CDN (2012/2013) del 10/08/2012, osserva come la propria posizione risulti simile a quella dei tesserati Paoloni e Signori, ai quali venne concessa la grazia nel 2021, e di essersi a sua volta “avvalso” - al pari di quegli altri tesserati - dell’istituto della prescrizione, nell’ambito di un procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Cremona.
In tale profilo circostanziale, unitamente alla ribadita circostanza di non essere stato rinviato a giudizio nel procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Bari, si rinverrebbero, a dire del reclamante, le “nuove prove” dimostrative che il sanzionato doveva essere prosciolto a tenore dell’art. 63, comma 4, lett. a), C.G.S..
2.3. Il reclamante, inoltre, propone in via subordinata un’istanza di riabilitazione, ritenendo ricorrere le tre condizioni contemplate dall’art. 42 C.G.S. e, in particolare, per quella di cui alla lett. c), asserendo di svolgere attività di rilievo sociale e politico nella città di Bitonto (BA).
2.4. La parte reclamante rassegna pertanto le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
- accertare in via pregiudiziale l’ammissibilità del reclamo per revocazione art. 34, comma 11 lett. a) Statuto FIGC, art. 63 CGS; Nel merito:
In via principale:
- accertare che, nel caso di specie, vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione così come indicati in narrativa nel presente ricorso, ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. a); - accertare che sono sopravvenute o si sono scoperte nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto, così come statuito dall’art. 63, comma 4, lett. b);
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande in via principale, attesa la sussistenza (verosimiglianza) delle argomentazioni esposte e delle condizioni di cui all’art. 42 C.G.S. accogliere il reclamo e, di conseguenza riabilitare il sig. Antonio Bellavista) per i motivi di cui ampiamente in premessa, in fatto e in diritto.
- per l’effetto dichiarare che venga revocata la pena accessoria della preclusione inflitta al sig. Antonio Bellavista (riabilitare il sig. Antonio Bellavista per i motivi di cui ampiamente in premessa, in fatto e in diritto, con revoca della pena accessoria della preclusione)”.
3. La Procura federale ha presentato in data 06.05.2024 le proprie controdeduzioni.
Essa ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del reclamo per mancata notifica alla stessa Procura, in violazione dell’art. 49, comma 4, C.G.S..
Ha altresì eccepito la tardività del reclamo, relativamente al punto delle conclusioni in cui il reclamante chiede accertarsene l’ammissibilità con riferimento alla “revocazione”.
Ha poi dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del reclamo, poiché in esso non si fa alcuna menzione delle circostanze necessarie per la proposizione dell’istanza revisionale, non essendo stata comunque depositata alcuna decisione da cui risulti la sussistenza dei relativi requisiti.
Ha infine dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza della richiesta di riabilitazione, mancando la prova delle condizioni richieste dall’art. 42 C.G.S..
3.1. La Procura federale ha dunque concluso come segue:
“si chiede che l’Ecc.ma Corte federale d’Appello a Sezioni Unite voglia rigettare il ricorso per revocazione e revisione proposto dal sig. Antonio Bellavista, in quanto tardivo, inammissibile ed infondato, con la conseguente conferma delle decisioni impugnate”.
4. Il reclamo è stato in un primo tempo chiamato per la trattazione all’udienza del 9.5.2024, in vista della quale il procuratore del reclamante ha depositato, in data 6.5.2024, un’istanza di sospensione del giudizio, riferendo di aver presentato in pari data una nuova istanza di grazia.
Il Collegio, nulla opponendo il rappresentante della Procura federale, ha quindi disposto un rinvio della trattazione a data da destinarsi.
Il reclamo è stato poi nuovamente chiamato all’udienza di discussione del 06.07.2024, tenutasi in videoconferenza, nel corso della quale le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi.
All’esito, la controversia è stata assunta in decisione dal Collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo per revisione proposto dal Sig. Antonio Bellavista non supera il vaglio preliminare della fase rescindente e va dunque dichiarato inammissibile.
Analoga sorte merita l’istanza di riabilitazione proposta in via subordinata.
Può prescindersi, pertanto, dall’esame delle eccezioni processuali di inammissibilità ed irricevibilità sollevate dalla Procura federale.
1. Con il reclamo in esame, come osservato, il Bellavista ha chiesto la revisione della decisione della Commissione disciplinare nazionale, di cui al C.U. n. 13/CDN (2011/2012) del 09/08/2011, confermata dalla decisione della Corte di giustizia federale, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 048/CGF (2011/2012) del 18/08/2011, che lo aveva sanzionato con la squalifica per 5 anni e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
L’istanza revisionale è affidata a due motivi.
Con il primo, il reclamante, riferendosi tuttavia ad una successiva decisione della Commissione disciplinare nazionale di cui al C.U. n. 12/CDN (2012/2013) del 10/08/2012, con la quale gli è stata comminata un’ulteriore squalifica di 4 anni - non impugnata dal Bellavista - afferma che nel sotteso procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Bari egli non sarebbe stato neppure rinviato a giudizio.
Invoca, poi, la sentenza “n. 2493/2019”, tuttavia senza specificare quale autorità giudiziaria l’abbia emessa.
Con il secondo, sempre facendo riferimento alla diversa decisione della Commissione disciplinare nazionale di cui al C.U. n. 12/CDN (2012/2013) del 10/08/2012, osserva come la propria posizione risulti simile a quella dei tesserati Paoloni e Signori, ai quali venne concessa la grazia nel 2021, e di essersi a sua volta “avvalso” - al pari di quegli altri tesserati - dell’istituto della prescrizione, nell’ambito di un procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Cremona.
In tale profilo circostanziale, unitamente alla ribadita circostanza di non essere stato rinviato a giudizio nel procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Bari, si rinverrebbero, a dire del reclamante, le “nuove prove” dimostrative che il sanzionato doveva essere prosciolto a tenore dell’art. 63, comma 4, lett. a), C.G.S..
Nessuno di tali motivi è suscettibile di favorevole delibazione.
1.1 Quanto al primo, se ne deve predicare l’inammissibilità, innanzitutto, per difetto di specificità, atteso che la relativa ragione di revisione appare riferita alla decisione della Commissione disciplinare nazionale del 10.8.2012, e non a quella, effettivamente impugnata in via straordinaria, del 9.8.2011, con la conseguente violazione della regola processuale posta dall’art. 49, comma 4, C.G.S..
È inoltre dirimente osservare, sempre in punto di inammissibilità, che, come rilevato dalla Procura federale, il reclamante non ha depositato alcuna delle pronunce giudiziarie che, peraltro, ha evocato senza indicarne gli estremi.
In ogni caso, il reclamante ha asserito che la sua posizione sarebbe stata “archiviata” nell’ambito del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Bari, di guisa che, anche là dove egli avesse ritualmente prodotto il relativo decreto, il giudizio della Corte non muterebbe, stante la consolidata giurisprudenza federale secondo cui “il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 c.p.p.)” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020; in termini già Corte di giustizia federale, Sez. V, n. 115/CGF/2009-2010), atteso che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, può avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, “conclusione che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all’emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria. Nel caso di specie, pertanto, nessuna efficacia di giudicato può darsi al citato decreto di archiviazione” (CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024; conforme, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 6/2024-2025).
D’altro canto, la norma federale di riferimento dell’ipotesi di revisione per “inconciliabilità” tra decisioni appare plasmata su quella di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., la quale parimenti richiede che il confronto revisionale avvenga con i fatti stabiliti in “altra sentenza irrevocabile”, resistendo pertanto l’originaria pronuncia affermativa della responsabilità ad ogni altro provvedimento che non sia munito di tale ineludibile qualificazione processuale.
Anche recentemente, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza dell’11.3.2024, n. 41, ha ribadito il carattere “ neutro” del provvedimento di archiviazione, “ad ogni effetto giuridico”.
1.2 Quanto al secondo, valgono gli stessi rilievi processuali pregiudiziali svolti in relazione al primo.
Va inoltre rilevato che l’ipotesi revisionale di cui all’art. 63, comma 4, lett. a), C.G.S. contempla l’eventualità del sopravvenire o della scoperta di “nuove prove”, che non possono pertanto identificarsi con pronunce giudiziarie, rispetto alle quali è invece specificamente delineata la diversa fattispecie revisionale di cui alla successiva lettera b).
È inoltre punto irrilevante che il Bellavista, nel procedimento indicato come celebratosi dinanzi al Tribunale di Cremona, si sia “avvalso” della prescrizione, elemento circostanziale del tutto inconferente con l’istituto processuale in rassegna.
Può dunque agevolmente concludersi che l’impugnazione straordinaria in esame non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.
2. Come osservato nelle premesse il fatto, il reclamante propone inoltre, in via subordinata, un’istanza di riabilitazione, ritenendo ricorrere le tre condizioni contemplate dall’art. 42 C.G.S. e, in particolare, per quella di cui alla lett. c), asserendo di svolgere attività di rilievo sociale e politico nella città di Bitonto (BA).
Anche tale istanza, tuttavia, presenta vistosi profili di inammissibilità, in quanto proposta - ancorché in via subordinata - in contestualità con un’istanza revisionale, per sua natura tendente ad ottenere il proscioglimento del sanzionato.
La riabilitazione, per contro, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, presuppone, per dare corpo alla condizione di ammissibilità di cui all’art. 42, lett. c), C.G.S., “il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità” (CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; conforme, CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023).
Ne deriva che, nel corpo dello stesso reclamo, non possono coesistere due causae petendi tra loro inconciliabili, l’una fondante su ragioni demolitorie della decisione avversata con l’impugnazione straordinaria, l’altra fondante su ragioni per loro natura conservative ed osservanti della stessa decisione, di cui si chiede - riconoscendone l’autorità - che vengano fatti cessare gli effetti pregiudizievoli.
Proprio la ineludibile condizione di resipiscenza del sanzionato, vieppiù rilevante in ambito sportivo, in ragione dei valori e dei principi che informano il relativo ordinamento, si presenta del tutto incompatibile con contestuali istanze volte invece ad ottenere il proscioglimento.
In ogni caso, l’istanza di riabilitazione de qua appare insuscettibile di favorevole delibazione anche per la mancanza di riscontri apprezzabili sull’avvenuto ravvedimento dell’interessato e, dunque, in ordine alla ricorrenza delle “particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”, prescritta dall’art. 42, lett. c), C.G.S., la cui allegazione è affidata dal reclamante ad un’autodichiarazione, in ipotesi idonea a comprovare il requisito di cui alla precedente lettera b), cioè “la ininterrotta
condotta incensurabile”, ma non le predette “particolari condizioni”, cioè l’elemento maggiormente qualificante dell’istituto in rassegna.
Ne deriva l’inammissibilità anche dell’istanza riabilitativa proposta dal reclamante in via subordinata.
3. Per completezza, si osserva che, alla pagina 5 del reclamo, il Bellavista afferma incidentalmente che la Corte potrebbe “considerare benevolmente la sua richiesta di grazia, tuttora priva di qualsivoglia riscontro da parte della F.I.G.C.”.
Al riguardo, tuttavia, non può che richiamarsi la competenza del Presidente federale - connaturata alla natura di clemenza dell’istituto - stabilita dall’art. 43 C.G.S..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Marchese Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce