F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0064/CFA pubblicata il 13 Dicembre 2024 (motivazioni) – Sig. Lucchetti Moreno-A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC-PFI
Decisione/0064/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0061/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Salvatore Casula - Componente
Ivo Correale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0061/CFA/2024-2025 proposto dalla società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC e dal Sig. Luchetti Moreno;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 08/TFT 2024-2025, depositata il 28 ottobre 2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ivo Correale e uditi l’Avv. Alessandro Pettinari per i reclamanti e l’Avv. Francesco Keller per la Procura federale interregionale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La fattispecie in esame trae origine da contatti intervenuti tramite la “piattaforma” messaggistica “WhatsApp”, in prossimità della partita del campionato di Seconda Categoria, Girone F, presso il Comitato regionale Marche del 20 aprile 2024, tra l’odierno reclamante, Moreno Luchetti, in forza alla A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC, il sig. Edoardo Pettinari e il sig. Federico Cuccagna, entrambi tesserati per la U.S. Palombarese.
1.1 In particolare, risultano i seguenti due messaggi al sig. Pettinari: a) "Ciao Edo, che volete fa sabato? battaglia o una merennata? Che dovimo fa?"; b) "daje che, dopo nandranno vengo a fa lo direttore alla Palombese Puntiamo per vincere, che li c'è qualcuno che non capisce di calcio, aggià c'ho avuto contatti";
- un terzo messaggio risulta al sig. Cuccagna: b) "oh turbo, che deete fa? Che ce volete tirà a partita? Spero proprio de no, eh?".
1.2. La Procura federale, quindi, informata dei fatti, provvedeva al deferimento, per quel che rileva in questa sede, del signor Luchetti, e della A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC, rispettivamente:
- il sig. Luchetti, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso inviato messaggi vocali ai sigg.ri Edoardo Pettinari e Federico Cuccagna, entrambi calciatori tesserati per la società U.S. Palombese, al fine di persuaderli a porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Palombese — A.S D. Borgo Mogliano Madal FC del 20.4.2024, valevole per girone F del campionato di Seconda categoria del Comitato regionale Marche;
- la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 30, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Moreno Lucchetti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
1.3. Il procedimento era portato al giudizio del Tribunale federale territoriale competente, il quale, dopo l’instaurazione del formale contraddittorio, assumeva, in sintesi, la seguente decisione:
- dalla documentazione depositata in atti e dall'ascolto dei messaggi risultava provato che il sig. Moreno Luchetti avesse messo in atto un comportamento che rientra nelle fattispecie previste dall'art. 30, comma 1, C.G.S, dato che l'audizione dei messaggi e il loro contenuto consentiva di affermare che il sig. Luchetti aveva messo in atto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;
- dall'ascolto dei messaggi non emergeva in alcun modo che gli stessi avessero un contenuto ironico o scherzoso; inoltre, le parole usate dal sig. Luchetti non lasciavano dubbi in merito al fatto che i messaggi fossero diretti ad alterare lo svolgimento della gara ed a condizionarne il risultato, dato che, nei tre messaggi, il sig. Luchetti di fatto aveva invitato i due calciatori della squadra avversaria ad affrontare l'incontro in maniera del tutto amichevole, favorendo la sua squadra, chiedendo nel primo messaggio al Pettinari se, in occasione dell'incontro, si dovesse mettere in atto una battaglia o fare " una merennata ", aggiungendo poi, nel secondo messaggio, una promessa per una futura collaborazione, affermando che l'anno successivo sarebbe andato a fare il direttore proprio alla U.S. Palombese, la squadra del Pettinari, e che si sarebbe puntato a vincere il campionato. Stesso contenuto sostanziale, sulla richiesta di non impegnarsi, aveva il messaggio rivolto al sig. Cuccagna;
- l'ascolto diretto dei messaggi ad opera dello stesso Tribunale consentiva di dire che non era percepito alcun tono scherzoso o ironico nelle parole usate dal sig. Luchetti e che si concludeva che lo scopo degli stessi è quello di ottenere un comportamento arrendevole nello svolgimento della gara, con l'intento di alterarne l’esito a favore della A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC;
- la giurisprudenza in materia di illecito sportivo ha più volte affermato che, in casi come quello in esame dove deve essere stabilito se i colloqui o i messaggi abbiano un contenuto prettamente scherzoso - come sostenuto anche dal sig. Luchetti – deve essere verificata quale sia stata la reazione dei soggetti che hanno ricevuto le telefonate o i messaggi; nel caso di specie, il Pettinari e il Cuccagna, pur deferiti, avevano patteggiato la pena;
- in particolare, il Pettinari aveva inviato gli audio al gruppo “WhatsApp” della squadra, in qualità di capitano, " al fine di spronare la squadra a giocare una partita "tirata", come da lui dichiarato, per cui era certo che la sua percezione era stata quella di aver ricevuto una richiesta di “accomodamento” della partita, con esclusione di alcun tono scherzoso o ironico nei messaggi del sig.Luchetti;
- sussisteva poi la responsabilità oggettiva della società ASD Borgo Mogliano Madal F.C. per la quale era tesserato il sig. Luchetti nel momento di compimento dei comportamenti illeciti sopra evidenziati e che comunque aveva consentito allo stesso di metterli in atto.
Per il resto, il Tribunale pronunciava anche sugli altri soggetti deferiti, non reclamanti in questa sede.
I.4. Avverso tale decisione il sig. Luchetti e la ASD Borgo Mogliano Madal F.C proponevano reclamo, chiedendo la piena riforma della decisione, con conseguente assenza di sanzioni nei loro confronti, lamentando, in sintesi, quanto segue.
a) il medesimo Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Marche aveva affermato che la partita si era svolta regolarmente e, pertanto, era evidente che non vi fosse stato alcun illecito;
b) il Tribunale aveva fondato la sua decisione anche sulla reazione dei soggetti che avevano ricevuto i messaggi, ma i giocatori della U.S. Palombese non avevano sporto alcuna denuncia agli organi competenti, pensando di inserire i messaggi in questione nella chat della squadra considerandoli, evidentemente, a sfondo goliardico e scherzoso;
c) in riferimento alla responsabilità oggettiva addebitata all'ASD Borgo Mogliano Madal FC, questa risultava essere priva di fondamento, in quanto la società sportiva non poteva avere una capacità di controllo sui propri tesserati, in particolare nel caso di specie in quanto si trattava di mere chat tra conoscenti/amici;
d) nonostante il modello organizzativo richiesto dal CGS della FIGC al fine della norma di cui all'art. 7 sulla scriminante o attenuante della responsabilità della società, nel caso di specie non era nel potere e facoltà della società controllare tutto quello che il sig. Luchetti inviava a due suoi amici via “chat”.
In subordine, le parti reclamanti chiedevano di condannare le stesse al minimo edittale, con ogni beneficio e conseguenza di legge, considerate le attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., e di limitare la condanna a una contenuta ammenda, ovvero, in via ulteriormente gradata, di commutare l'eventuale squalifica e/o penalizzazione in ammenda.
I.5 Si costituiva in giudizio la Procura federale, insistendo nella reiezione del reclamo perché infondato, come illustrato in specifica memoria.
Anche parte ricorrente depositava una memoria, in cui insisteva nelle sue tesi.
Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 4 dicembre 2024, i difensori delle parti, come da relativo verbale, si riportavano alle loro argomentazioni e la causa era trattenuta in decisione, con pubblicazione del dispositivo in pari data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A queste Sezioni Unite la fattispecie appare chiara nella sua dinamica: un calciatore della all'ASD Borgo Mogliano Madal FC, Moreno Luchetti, nell’imminenza dell’incontro di calcio valevole per il campionato di seconda categoria nella Regione Marche, invia a due calciatori della compagine avversaria tre messaggi “vocali” attraverso la piattaforma “w-app”, facendo riferimento alla possibilità di dare luogo a un incontro in cui i giocatori della compagine U.S. Palombese avessero un atteggiamento “morbido”.
Ad avviso di queste Sezioni Unite, il tono dei messaggi – asserito come “goliardico” e “scherzoso” dal reclamante – si colora nettamente di certezza verso la volontà di alterare lo svolgimento della gara a beneficio della all'ASD Borgo Mogliano Madal FC e ciò per vari ordini di motivi:
- in primo luogo, lo stesso Tribunale ha asserito di avere ascoltato tali messaggi e di averne dedotto l’assenza della percezione di alcun tono scherzoso o goliardico e, in questa sede, non è rappresentato alcun elemento ulteriore che sia idoneo a confutare tale conclusione;
- oltre al tono non scherzoso dei messaggi emerge la loro ripetitività, nel senso che il Luchetti ha insistito tre volte per: 1) convincere l’interlocutore a non impegnarsi, laddove è detto “che volete fa sabato? battaglia o una merennata?”; 2) millantando di diventare direttore alla Palombese, in tal modo rappresentando all’interlocutore la convenienza ad acconsentire a quanto richiesto; 3) insistere con altro calciatore della U.S. Palombese sulla intenzione di non impegnarsi, laddove è affermato “"oh turbo, che deete fa? Che ce volete tirà a partita? Spero proprio de no, eh?".
In nessuno di questi singoli messaggi si coglie un tono scherzoso né è rilevato che questi fossero accompagnati da ulteriori elementi idonei allo scopo, quali, a titolo esemplificativo, l’utilizzo dei c.d. “emoticon” che offre quella piattaforma di messaggistica, ovvero di un immediato nuovo messaggio in cui si esplicitava l’intenzione scherzosa dei precedenti, chiarendo che la partita sarebbe stata giocata - come doveroso – al massimo delle proprie possibilità.
II. Così pure nessuna rilevanza può avere la circostanza per la quale i due calciatori della U.S. Palombese non abbiano immediatamente informato i soggetti competenti del tentativo di illecito, dato che essi stessi sono stati deferiti e hanno preferito dare luogo a patteggiamento, con procedimento che non rileva in questa sede. Ad ogni modo, l’aver “girato” nella “chat” dei giocatori della U.S. Palombese i suddetti messaggi ricevuti, ad opinione di queste Sezioni Unite, lungi dal significare la volontà di coinvolgere nello “scherzo” il resto della squadra, aveva una più verosimile funzione di allargare la volontà di accomodamento della partita in questione.
Sulla base di tali presupposti, non è condivisibile la tesi di parte reclamante, secondo cui lo svolgimento della partita era stato regolare e l’illecito non si era perpetrato, come rilevato anche dal Tribunale in primo grado.
III. E’ principio ben noto, infatti, quello per il quale, per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (per tutte: CFA, Sez. I, n. 47/CFA/2024-2025/D).
Inoltre, è stato ribadito che la struttura dell’illecito sportivo considera integrata la fattispecie già quando le condotte dei responsabili consistono nell’adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva; ciò in quanto l’ordinamento federale ha inteso apprestare una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso, che rileva come circostanza aggravante e non come elemento costituente dell’illecito. Questa scelta del legislatore federale, visibilmente finalizzata all’esigenza di reprimere con fermezza comportamenti di estrema gravità, intende anticipare e allargare l’area della punibilità delle condotte vietate. Quanto sopra vale ad escludere la completa assimilabilità o sovrapponibilità dell’illecito sportivo all’illecito penale (CFA, Sez. I, n. 49/CFA/2024-2025/B).
A ciò deve aggiungersi che queste Sezioni Unite hanno rilevato come la configurabilità dell’illecito sportivo prescinde dai motivi personali che possono aver determinato la condotta trasgressiva, i quali sono del tutto irrilevanti, perché estranei alla struttura della fattispecie normativa e come in materia di illecito sportivo, la valutazione delle circostanze fattuali dell’attività di indagine deve essere condotta in modo complessivo e non atomistico (CFA, SSUU, n. 50/CFA/2024-2025/B).
L’illecito sportivo, quindi, si configura, da un lato, come a consumazione anticipata, nel senso che, sul piano dell’elemento oggettivo, si caratterizza per essere già perfetto in presenza di un atto “diretto” a raggiungere il fine voluto, indipendentemente cioè dall’effettiva realizzazione di questo, e si configura, dall’altro, come un illecito “di attentato”, per cui il bene giuridico tutelato – quale è il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata, che si attiva nel momento in cui inizia la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. La fattispecie considerata, in sostanza, equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei “reati di pericolo” (per tutte: CFA, SSUU, 0008/CFA/2024-2025/E).
IV. Tirando le fila di tale illustrazione e in relazione agli specifici motivi di reclamo emerge, quindi che:
i) non è necessario che l’illecito sia portato effettivamente a termine ma è sufficiente l’intenzione di metterlo in atto per configurare già l’ipotesi di condotta sanzionabile;
ii) tale intenzione è desumibile da indizi gravi precisi e concordanti, che nel caso di specie si configurano nell’azione di aver mandato ben tre messaggi diversi a due giocatori della squadra avversaria nell’imminenza della partita, dal tono non scherzoso e comunque non percepibile come tale, nell’iniziativa di avere millantato la possibilità di diventare direttore della squadra avversaria, nel fatto che il calciatore della U.S. Palombese non ha immediatamente trasmesso i messaggi in questione ai suoi dirigenti ma li abbia inseriti direttamente nella “chat” della sua squadra.
V. Per quanto riguarda la sanzione alla all'ASD Borgo Mogliano Madal FC, queste Sezioni Unite ricordano che è demandato agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 C.G.S. (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024). Ma ove tale accertamento risulti negativo, riespande la responsabilità della società sia ove la si voglia configurare come responsabilità oggettiva “in senso stretto”, sia ove la si voglia configurare come responsabilità per “colpa di organizzazione” (CFA, SS.UU., n. 39/CFA/2024-2025/G; CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022).
Nel caso di specie manca ogni elemento di prova, anche solo indiziario, teso a dimostrare che la società avesse adottato, quanto meno a livello embrionale, modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto federale, né di avere adottato alcuna attività preventiva, anche in senso generale, quale, a titolo di esempio, un decalogo ai propri calciatori di non contattare nell’imminenza delle gare calciatori delle squadre dirette avversarie, a nulla rilevando che i contatti tra le parti fossero prevalentemente avvenuti telefonicamente e al di fuori dei locali di pertinenza dei sodalizi, tenuto conto che il momento conclusivo ha comunque avuto luogo prima dell’inizio della gara (CFA, SSUU, n. 8/2024-2025/G).
Alla luce di quanto illustrato, quindi, non si rinvengono elementi per accogliere il reclamo, né per ridurre la squalifica inflitta o modificare la sanzione nei confronti della società, come chiesto ai sensi dell'art. 13 CGS, risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di primo grado.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce