F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0065/CFA pubblicata il 13 Dicembre 2024 (motivazioni) – U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. – dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig – PF

 

Decisione/0065/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0059/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Daniele Maffeis - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0059/CFA/2024-2025 proposto dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig in data 04.11.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 86/TFNSD-2024-2025 resa in data 28 ottobre 2024 e notificata in data 28 ottobre 2024, visto il reclamo con i relativi allegati,

visti tutti gli atti della causa;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Prof. Daniele Maffeis e uditi l’Avv. Mattia Grassani per i reclamanti e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale; presente altresì il Sig. Antonino Minutoli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 20 settembre 2024, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, recante “Disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro”, per aver lo stesso provveduto a depositare presso la Lega Pro una fideiussione risultata non veridica, apparentemente emessa dalla società “Achmea”, quale garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alla data del 31.7.2024. Era deferita anche la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. sia a titolo di responsabilità diretta - ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo d'incolpazione – sia a titolo di responsabilità propria - ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nonché di quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024.

Con decisione in data 28 ottobre 2024 e notificata in pari data, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 86/TFNSD-2024-2025, irrogava le seguenti sanzioni: - per il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, mesi 6 (sei) di inibizione; - per la società US Triestina Calcio 1918, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) con diffida.

Con reclamo in data 4 novembre 2024 il Sig. Benjamin Lee Rosenzweig e l’U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. hanno proposto reclamo e chiedono “in via principale, annullare la decisione n. 0086/TFNSD-2024-2025 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare e, per l’effetto, le sanzioni irrogate in sede di prime cure; - in via subordinata, ridurre le sanzioni irrogate nella misura ritenuta di giustizia”.

I reclamanti danno atto in più passaggi del reclamo che l’U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. ha effettivamente presentato nei termini (in data 8 agosto 2024) una fideiussione “non veridica” sottoscritta dal Presidente, Sig. Benjamin Lee Rosenzweig.

Su questo assunto, i reclamanti espongono che il Presidente non ha avuto alcun ruolo nell’individuazione dei consulenti che avrebbero dovuto reperire la fideiussione, nell’interlocuzione con gli stessi e con la Lega Pro e, in generale, nel porre in essere gli adempimenti, precedenti e successivi, al fine di ottemperare a quanto previsto dal C.U. n. 255/A del 14 giugno 2024 della FIGC e deducono che da ciò discenderebbe la conseguenza che la responsabilità disciplinare del Presidente non potrebbe derivare dalla mera circostanza che lo stesso abbia sottoscritto la fideiussione non veridica.

I reclamanti soggiungono che la ratio del Comunicato Ufficiale n. 255/A del 14 giugno 2024 della FIGC - nella parte in cui impone alle società di Serie C di depositare una garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00 “qualora nel corso della stagione sportiva 2024/2025 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi il massimale di euro 1.000.000,00” - sarebbe diversa dalla ratio delle prescrizioni che regolano l’ammissione ai campionati professionistici, con la conseguenza che la disciplina sanzionatoria delle garanzie integrative per le società di Serie C non potrebbe essere equiparata a quella delle prescrizioni che regolano l’ammissione ai campionati professionistici. Secondo i reclamanti, in particolare, il termine previsto nel Comunicato Ufficiale n. 255/A per il deposito, presso la Lega Pro, della garanzia integrativa non sarebbe perentorio.

I reclamanti hanno poi narrato che, effettivamente, sono state le verifiche della Lega Pro a far emergere, definitivamente in data 3 settembre 2024, che la garanzia non era stata emessa da Achmea e che era sottoscritta da un soggetto privo di potere, con conseguente reperimento di una garanzia sostitutiva, ma la Società e il Presidente avrebbero agito con “affidamento incolpevole” e in “buona fede”, perché essi si sarebbero affidati ad esperti del settore: un legale, un broker che solo più tardi si sarebbe rivelato tale solo “apparentemente”. Sarebbero state anche impegnate risorse del tutto adeguate allo scopo di perfezionare l’operazione richiesta, e quella inviata alla Lega Pro sarebbe stata la polizza assicurativa ricevuta da un indirizzo di posta elettronica certificata apparentemente riconducibile ad Achmea (achmea@pec.achmea.it), in data 8 agosto 2024, con firma digitale del soggetto apparentemente autorizzato a rappresentare la società in Italia, oltre che, sempre apparentemente, da un notaio. In particolare, la Triestina Calcio si era premurata di chiedere l’esibizione del documento legittimante il broker, rappresentante rivelatosi apparente di Achmea, a spendere il nome della compagnia assicurativa e ad essa era stato esibito un “Accordo di collaborazione in esclusiva” con la società Achmea, redatto, in duplice lingua (olandese e italiano), alla presenza del Dott. Sander Peters, notaio in Den Haag, con apposte valide firme digitali, con il quale egli assumeva specifici poteri di rappresentanza della compagnia olandese in Italia, della cui veridicità non vi sarebbe stata alcuna ragione di dubitare. E non sarebbe ravvisabile colpa o negligenza per non aver colto il carattere non veritiero dell’indirizzo di posta elettronica dal quale era stata trasmessa la polizza.

Soggiungono i reclamanti che la FIGC e la Lega Pro, nel periodo compreso tra l’8 agosto (data di deposito della fideiussione Achmea) e il 3 settembre 2024 (data di invalidazione della stessa da parte della Lega Pro), hanno approvato 9 operazioni di tesseramento, in entrata ed in uscita, ancorché garantite dalla fideiussione successivamente invalidata, ad eccezione di quella del Sig. Marco Olivieri, così considerando idonea allo scopo la fideiussione Generali S.p.a., riconoscendo alla stessa efficacia sanante e retroattiva, ancorché depositata con qualche giorno di ritardo rispetto al termine previsto dal Comunicato Ufficiale, così riconoscendo il beneficio della rimessione in termini. Secondo i reclamanti, sarebbe irragionevole che, mentre la Sezione tesseramenti considera idonea la garanzia successiva, la Sezione disciplinare sanzioni la condotta relativa alla garanzia rivelatasi inidonea.

La Procura Federale ha depositato memoria in data 28 novembre 2024 e ha chiesto di “ respingere il reclamo proposto dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig e dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. (…), con conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. 86/TFNSD-2024-25 del 28.10.2024”.

La Procura ha esposto che è stato il Presidente della società, sig. Benjamin Lee Rosenzweig, a sottoscrivere la fideiussione rivelatasi non veridica e che solo a lui spettava il potere di sottoscriverla. Ha soggiunto che la previsione della garanzia integrativa per le società di serie C tende a salvaguardare la corretta amministrazione da parte delle società in ordine agli aspetti gestionali e che sarebbero infondate le deduzioni dei reclamanti in ordine all’affidamento incolpevole ed alla buona fede, perché la Società sarebbe stata non diligente, quantomeno nell’aver affidato a terzi la ricerca della garanzia fideiussoria. Deduce ancora la Procura federale che non vi sarebbe alcuna contraddittorietà o incongruenza tra le decisioni della Sezione tesseramenti e della Sezione disciplinare.

Il Sig. Benjamin Lee Rosenzweig e l’U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. hanno depositato memoria difensiva di replica in data 29 novembre 2024, per insistere negli argomenti già illustrati e nelle conclusioni già formulate col reclamo. Hanno però aggiunto i reclamanti un ulteriore argomento, a tenore del quale, in caso di inosservanza della prescrizione prevista dal C.U. n. 255/A del 14 giugno 2024, la sanzione principale sarebbe costituita dalla mancata esecutività dei contratti, mentre quella accessoria (“nonché”) sarebbe costituita dalla penalizzazione di un punto in classifica, con la conseguenza che, senza la caducazione degli effetti dei contratti, non potrebbe irrogarsi la sanzione della penalizzazione di punti in classifica. I reclamanti deducono così che, essendosi formato il giudicato sulla mancata applicazione del provvedimento di caducazione del contratto di prestazione sportiva, all’esito della approvazione disposta in via definitiva dal Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, occorrerebbe annullare anche la pena accessoria disposta dal Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare.

In data 4 dicembre 2024 si è tenuta l’udienza alla quale sono stati uditi l’Avv. Mattia Grassani per i reclamanti e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale, anche in presenza del Sig. Antonino Minutoli.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Conviene prendere le mosse dal terzo motivo di reclamo.

L’artt. 4, comma 1 CGS impone l’osservanza delle norme federali e dei princìpi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Per la declinazione che i princìpi assumono nel caso di specie, l’ordinamento sportivo richiede la regolarità degli adempimenti amministrativi, caratterizzati, per la loro stessa natura, innanzitutto dall’autenticità della documentazione contrattuale presentata.

Il rispetto dei princìpi integra una regola di condotta, e nella fattispecie la condotta è sia quella del Presidente della Società sia quella della Società in persona degli altri esponenti dei quali si è avvalsa, sia dei soggetti del cui operato risponde ai sensi dell’art. 6 CGS, sia degli ausiliari esterni al suo organico nei quali ha scelto di riporre la sua fiducia (atteso che ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” e che analogamente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. i “committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro (…) commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”).

La condotta è consistita nella mancata adozione dell’accortezza che avrebbe consentito alla Società, sin da prima della presentazione del draft in data 2 agosto 2024, di appurare che la garanzia depositata presso la Lega Pro era rappresentata da una fideiussione non veridica, perché solo apparentemente riconducibile alla società “Achmea”. La garanzia, infatti, è un contratto caratterizzato essenzialmente dalla qualità personale del contraente garante, e la relativa scelta – con assunzione di rischio conseguente – spetta alla singola società. È utile ricordare che “l’asserito mancato adempimento del terzo non scrimina e non esonera la società … (la sola ad essere obbligata per l’ordinamento federale), esulando dalla (…) sede di giustizia sportiva eventuali profili di responsabilità negoziale sottesi alla vicenda (…)” (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. II, n. 93/CFA/20182019).

Non serve ricorrere a presunzioni per ricostruire lo scenario alternativo ipotetico che si sarebbe verificato se la Società avesse adottato le misure idonee, perché, nel caso di specie, esso si evince linearmente dalla circostanza che la Lega Pro, ricevuta la comunicazione in data 29 agosto 2024, con cui si confermava l’asserita validità della garanzia, ha inviato una nota all’indirizzo di posta elettronica achmeareinsurance@achmea.com, che non è contestato fosse un indirizzo individuato dalla Lega Pro tramite una ricerca sul web, ed era diverso da quello dal quale era pervenuta la comunicazione in data 29 agosto 2024, ossia “achmea@ achmeareinsurancegroup.nl”.

Anche ad una valutazione complessiva, rappresentano ulteriori indizi di una condotta difforme dal dovuto il previo ricorso ad altra garanzia considerata non idonea e la presentazione del draft della garanzia in discussione nella consapevole attesa che fosse la Lega Pro a indagarne l’autenticità.

Quella omessa dalla Società era quindi una condotta non solo esigibile, ma dovuta, come applicazione concreta dei princìpi della lealtà, della correttezza e della probità.

Da queste premesse discende la infondatezza degli ulteriori motivi di reclamo.

Quanto al primo motivo, la responsabilità personale del Presidente discende dalla circostanza che egli ha sottoscritto la garanzia senza prima accertare che la Società avesse adottato le misure idonee a verificare, sotto ogni profilo, la validità e l’efficacia della garanzia. Non la “consapevolezza della fittizietà delle operazioni inesistenti o fraudolente”, come il reclamante prospetta che sarebbe necessario, ma la certezza dell’adozione delle misure per verificare la circostanza. La mancanza di un’organizzazione idonea rappresenta un ulteriore inadempimento, che concerne una misura organizzativa ancillare e prodromica, che è nella linea di tendenza, come emerge dall’art. 2086, comma 2 cod. civ. a mente del quale “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa”, il che significa anche un assetto idoneo alla compliance con la normativa dell’ordinamento sportivo, in cui la Società opera.

Quanto al secondo motivo di reclamo, la circostanza che sia in discussione una condotta rende irrilevante la natura del termine per la presentazione della garanzia, perché la prestazione di una garanzia successiva rappresenta una condotta diversa da quella di cui si tratta, che è la condotta tenuta in occasione della presentazione della prima garanzia.

È infondato anche il quarto motivo di reclamo, perché, essendo in discussione la condotta tenuta in occasione della presentazione della prima garanzia risultata non veridica, non è in discussione l’idoneità allo scopo della garanzia successiva, con ogni connesso profilo di rispetto del termine o di rimessione in termini.

È infondato anche l’argomento secondo cui, in caso di inosservanza della prescrizione prevista dal C.U. n. 255/A del 14 giugno 2024, non potrebbe irrogarsi la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, senza la caducazione degli effetti dei contratti.

Ed invero, secondo il C.U. n. 255/A del 14 giugno 2024 “l’inosservanza (della) prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025”.

I reclamanti deducono che, essendosi formato il giudicato sulla mancata applicazione del provvedimento di caducazione del contratto di prestazione sportiva, all’esito della approvazione disposta in via definitiva dal Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, occorrerebbe annullare anche la pena accessoria disposta dal Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare.

Ma non solo, a differenza di come la interpretano i reclamanti, la parola “nonché” non significa che il cumulo delle sanzioni sia necessario o che sia condizionato, ma solo che è possibile. Nel caso di specie, è di nuovo dirimente la circostanza che non è in discussione la presenza, considerata nei termini, di una garanzia idonea, bensì la precedente condotta della presentazione di una garanzia non solo non idonea, ma non autentica.

P.Q.M.

Ne discende l’infondatezza del reclamo.

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Daniele Maffeis                                                       Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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