F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0068/CFA pubblicata il 19 Dicembre 2024 (motivazioni) – sig. Gianluca Cioppa/PFI

Decisione/0068/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0069/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Tommaso Mauceri – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0069/CFA/2024-2025 proposto dal sig. Gianluca Cioppa in data 26.11.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale presso il Comitato regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 11/TFT del 21.11.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli della causa;

Relatore all’udienza del 18.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Monica Fiorillo per il reclamante e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale Interregionale; è presente altresì il Sig. Gianluca Cioppa; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 4 settembre 2024, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale

(i) il signor Gianluca Cioppa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Monte Maggiore Futsal, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Monte Maggiore Futsal, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori minori signori M.C., F.D.A., V.F., G.O., C.D.A., A.D.P., C.S., M.S., L.B., P.B., M.C., R.C., F.C., E.O., L.M., G.B., L.C., M.R., F.P., M.C. ed M.V., nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Monte Maggiore Futsal, alle seguenti gare e precisamente: i calciatori minori signori M.C., F.D.A., V.F., G.O., C.D.A., A.D.P., C.S., M.S., L.B e P.B. alla gara A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Maddaloni Academy del 27.2.2024 valevole per il campionato Pulcini 1^ anno 7vs7; i calciatori minori signori R.C., F.C., E.O., L.M., G.B., L.C. ed M.C. alle gare A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Foxes S.S. del 3.3.2024, A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Albanova Calcio del 9.4.2024 e Foxes S.S. - A.S.D. Monte Maggiore Futsal del 2.5.2024, tutte valevoli per il campionato Primi Calci; i calciatori minori signori M.C. ed M.R. alle gare A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Foxes S.S. del 3.3.2024 ed A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Albanova Calcio del 9.4.2024, entrambe valevoli per il campionato Primi Calci; il calciatore signor F.P. alla gara A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Foxes S.S. del 3.3.2024, valevole per il campionato Primi Calci; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 53 delle N.O.I.F., per non avere, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, garantito alla squadra della società dallo stesso rappresentata militante nei campionati Pulcini 1^ anno 7vs7 e Primi Calci, un numero di calciatori tesserati adeguato e sufficiente per la regolare partecipazione alle competizioni, ricorrendo invece in maniera sistematica alla partecipazione alle gare di calciatori non tesserati per il raggiungimento del numero minimo di atleti previsto per la disputa degli incontri;

(ii) la società A.S.D. Monte Maggiore Futsal a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Cioppa così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 21 novembre scorso, il Tribunale federale territoriale per la Campania ha ritenuto fondati gli addebiti contestati e, in accoglimento delle richieste della Procura federale, ha inflitto al Presidente signor Gianluca Cioppa la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione e alla società A.S.D. Monte Maggiore Futsal dell’ammenda di 600,00.

3. Con reclamo del successivo 26 novembre, il solo signor Cioppa ha impugnato la decisione di primo grado deducendo la violazione del diritto di difesa e, in subordine, l’infondatezza nel merito della pronuncia gravata.

4. All’udienza del 5 dicembre 2024, svoltasi in videoconferenza, è comparso, costituendosi, il rappresentante della Procura federale. Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Con il primo motivo del reclamo, il signor Cioppa si duole della violazione dell’art. 93, comma 1, CGS. Egli avrebbe sì ricevuto a suo tempo, a mezzo PEC, la comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento; non invece l’avviso di fissazione dell’udienza, a causa della intervenuta disattivazione della propria casella di posta elettronica certificata, disposta asseritamente a sua insaputa per mancato rinnovo. Da ciò, appunto, discenderebbe la violazione del suo diritto di difesa, perché la mancata notifica dell’avviso non gli avrebbe consentito di presentare memorie, proporre alla Procura federale il patteggiamento ex art. 127 CGS, partecipare all’udienza dibattimentale, il cui esito sarebbe stato conosciuto solo a seguito della pubblicazione della decisione sul comunicato ufficiale.

Il motivo è infondato.

L’art. 53 CGS prescrive che, quanto alle persone fisiche tesserate, gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento.

Nel caso di specie, non è contestato che l’indirizzo PEC cui è stata effettuata la notificazione non andata a buon fine fosse quello indicato dal reclamante in istruttoria per le future comunicazioni del procedimento; indirizzo risultato in concreto inidoneo, tuttavia, a ricevere la notifica per essere stato disattivato.

A questo riguardo, il Collegio ritiene di dover sviluppare l’indirizzo delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello, secondo il quale, al fine di negare il perfezionamento della notifica via PEC, è esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC sia finita in posta indesiderata (c.d. “spam”) o in una casella piena (decisione n. 19/2022-2023, sulla scorta di consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione). La stessa conclusione, allora, deve adottarsi nell’ipotesi in cui la notificazione sia stata concretamente impedita dalla disattivazione della casella di posta elettronica intervenuta nel frattempo.

Infatti, il titolare dell'account di posta elettronica certificata deve controllare prudentemente la relativa casella e non può essere scusato per non avere tenuto conto del messaggio di disabilitazione ora depositato in atti, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare. E ciò, sia perché non è dimostrato che egli non avesse avuto consapevolezza della disattivazione, sia perché, comunque, non può certo ritenersi inesigibile da parte di un tesserato sottoposto a procedimento disciplinare un onere qualificato di prudente e assiduo controllo circa l’adeguatezza del necessario strumento di notificazione telematica; onere la cui inosservanza non può produrre effetti negativi per il notificante (da ultimo: Cass. civ. Sez. III, 15 marzo 2023, n. 7510; Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2022, n. 26810; Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2022, n. 36318; Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2022, n. 26810).

Infine, risulta dagli atti che, non potendosi effettuare la notifica via PEC, il Tribunale federale territoriale ha cautelativamente fatto ricorso alla notifica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del deferito, il quale non sostiene di non aver ricevuto con questa modalità l’avviso di fissazione dell’udienza.

Il primo motivo del reclamo, pertanto, deve essere respinto.

6. Il secondo motivo del reclamo dovrebbe contenere le ragioni di merito che la mancata ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza avrebbe impedito al signor Cioppa di svolgere in primo grado.

Al proposito, conviene rilevare anzitutto che il reclamante è stato comunque ascoltato in istruttoria, ove ha svolto rilievi tutt’altro che decisivi per stornare l’incolpazione prospettata. Nella circostanza - come rileva l’atto di deferimento, non contestato sul punto il signor Cioppa “ha confermato l'omesso tesseramento di un numero di calciatori sufficienti per la regolare partecipazione alle competizioni sportive nonché l'impiego di numerosi calciatori in posizione irregolare, poiché privi di regolare tesseramento, riferendo testualmente quanto segue sul punto: "confermo di aver effettuato i tesseramenti solo ad aprile, a stagione iniziata".

Come è evidente, si tratta di una dichiarazione di natura schiettamente confessoria.

Ci si attenderebbe allora, in questa sede di reclamo, qualche più articolato rilievo. E, invece, il secondo motivo è privo di qualunque argomentazione.

Pertanto anch’esso va respinto.

7. In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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