F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0069/CFA pubblicata il 19 Dicembre 2024 (motivazioni) – Taranto Football Club 1927 S.r.l./Procura federale

Decisione/0069/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0066/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta da:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Maria Barbara Cavallo – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0066/CFA/2024-2025 proposto dalla società Taranto Football Club 1927 S.r.l. in data 14.11.2024

contro

Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0093/TFNSD-2024-2025 del 12.11.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 12.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi l’Avv. Fabio Fistetto per la reclamante, l’Avv. Angela De Michele e il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con segnalazione Prot. n. 3841/2024 del 9 settembre 2024, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura federale che, all’esito delle verifiche effettuate, emergeva che la società Taranto Football Club 1927 S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 1° agosto 2024, al pagamento in favore di alcuni tesserati degli emolumenti contrattuali, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. G), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, né al pagamento in favore di un tesserato degli ulteriori compensi (o “altri compensi” indirettamente collegati al contratto economico) relativi alla mensilità di giugno 2024, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del menzionato Comunicato Ufficiale (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025).

La Co.Vi.So.C. segnalava in particolare che i mancati pagamenti entro il termine federale del 1° agosto 2024 riguardavano le fattispecie che seguono.

In relazione alla violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, accadeva quanto segue:

- a n. 2 tesserati non venivano corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2024 per un ammontare complessivo pari a euro 14.280,00;

- a n. 3 tesserati non venivano corrisposti tempestivamente gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2024, per un ammontare complessivo pari a euro 19.812,00; la Co.Vi.Soc. precisava che, in data successiva alla scadenza federale, venivano formalizzati degli accordi di conciliazione in sede sindacale aventi ad oggetto la rinuncia della suddetta mensilità;

- a n. 25 tesserati non venivano corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2024 per un ammontare complessivo pari a euro 87.326,00; la Co.Vi.Soc. precisava che i pagamenti venivano erogati in data successiva alla scadenza federale (segnatamente in data 8 agosto 2024, per un importo complessivo pari a euro 73.114,00, in favore di 23 tesserati; in data 16 agosto 2024, per un importo pari a euro 6.715,00, in favore di 1 tesserato; in data 27 agosto 2024, per un importo pari a euro 7.497,00, in favore di un tesserato);

In relazione alla violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, accadeva quanto segue:

- a n. 1 tesserato (in particolare, il Sig. Mauro Semprini) non veniva corrisposta la rata, in scadenza nel mese di giugno 2024, del compenso relativo all’accordo di risarcimento del danno emergente per un importo pari ad euro 5.657,00; la Co.Vi.Soc. precisava che tale pagamento veniva effettuato soltanto in data 8 agosto 2024.

La Co.Vi.Soc., pertanto, in sostanza, rilevava due tipologie di fattispecie di violazione: una (in realtà composta da eventi relativi a plurimi tesserati) di violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo I), par. IX), lett. G), punto 1), e l’altra (riguardante il tesserato Sig. Mauro Semprini) relativa alla violazione del medesimo Comunicato Ufficiale, Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2).

La Co.Vi.Soc., infine, dava atto che la medesima Società Taranto Football Club 1927 S.r.l.,, alla scadenza federale del 1° agosto 2024, aveva depositato una copia della dichiarazione prevista dalla regolamentazione federale, sottoscritta dal proprio legale rappresentante e dal Sindaco Unico, con la quale non veniva attestato l’avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni ma all’opposto veniva confermato, ai fini della segnalazione Co.Vi.Soc. e del conseguente procedimento disciplinare, il mancato assolvimento dei riferiti adempimenti.

A valle della menzionata segnalazione e della successiva attività istruttoria svolta dalla Procura federale, con atto Prot. 7345 /214pf23-24/GC/blp del 20 settembre 2024, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:

A) il Sig. Salvatore Alfonso, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto Football Club 1927 S.r.l., per rispondere (i) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo I) par. IX), lett. G) punto 1), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° agosto 2024, al pagamento in favore di tesserati (sopra numericamente menzionati) degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2024, per un importo complessivo di Euro 121.418,00; nonché (ii) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo I) par. IX), lett. G) punto 2), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° agosto 2024, al pagamento in favore di un tesserato (il Sig. Mauro Semprini) di altri compensi e, segnatamente, della rata in scadenza nel mese di giugno 2024 del compenso relativo all’accordo di risarcimento del danno emergente per un importo pari ad Euro 5.657,00;

B) il Sig. Massimo Giove, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto Football Club 1927 S.r.l., per rispondere (i) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo I) par. IX), lett. G) punto 1), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1° agosto 2024, al pagamento in favore di tesserati degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2024, per un importo complessivo di Euro 121.418,00; nonché (ii) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo I) par. IX), lett. G) punto 2), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° agosto 2024, al pagamento in favore di un tesserato (il Sig. Mauro Semprini) di altri compensi e, segnatamente, della rata in scadenza nel mese di giugno 2024 del compenso relativo all’accordo di risarcimento del danno emergente per un importo pari ad Euro 5.657,00;

C) la Società Taranto Football Club 1927 S.r.l. per rispondere, a Titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove in violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo I) par. IX), lett. G) punti 1) e 2) nonché, a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo I) par. IX), lett. G), punti 1) e 2), che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Con il richiamato atto di deferimento, inoltre, il Procuratore federale rilevava che i Sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove non avevano fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né avanzato richiesta di ess re ascoltati e che la società Taranto Football Club 1927 S.r.l., nonostante la richiesta inizialmente formulata di essere ascoltata, non si era presentata all’audizione fissata per il giorno 17 settembre 2024.

Il giudizio veniva quindi chiamato per l’udienza di primo grado del 10 ottobre 2024.

Con ordinanza istruttoria n. 22/TFNSD-2024-2025, peraltro, il Tribunale disponeva l’acquisizione agli atti del procedimento dell’accordo di natura economica sottoscritto tra il tesserato Mauro Semprini e la società Taranto Football Club 1927 S.r.l. (documento non depositato in Tribunale).

Nel rispetto del termine concesso dal Tribunale, il predetto documento veniva quindi depositato sia dalla Procura federale e sia dal deferito Sig. Massimo Giove, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Taranto Football Club 1927 S.r.l..

Va anche segnalato che sino all’udienza conclusiva di discussione del procedimento innanzi al Tribunale, i soggetti deferiti non svolgevano alcuna reale attività difensiva. Solo nel corso di detta udienza, la difesa del Sig. Massimo Giove e della società sportiva deferita contestavano la richiesta di sanzione svolta dalla Procura federale in relazione esclusivamente alla violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023.

Solo con riguardo a tale profilo, dunque, la difesa dei deferiti sosteneva che l’accordo economico intervenuto tra il Taranto Football Club 1927 S.r.l. e il tesserato Mauro Semprini non avesse ad oggetto un incentivo all’esodo bensì un risarcimento del danno e, per tale ragione, non potesse essere sovrapposto a pagamenti di compensi (o mensilità) disciplinati dalla norma federale. Dunque, secondo la società Taranto Football Club 1927 S.r.l. non si era dato luogo ad alcun pagamento di “altri compensi” (cioè compensi indirettamente collegati al rapporto economico) posto che gli accordi raggiunti non avevano natura retributiva. E il relativo ritardo di erogazione rispetto ai termini federali era ininfluente ai fini della contestata violazione.

Per tale via, quindi, sempre secondo la ricostruzione della difesa dei deferiti, la contestazione della Procura federale relativa al Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 non trovava fondamento normativo in quanto la particolare tipologia di accordo concluso con il Sig. Semprini non poteva essere inclusa nella fattispecie sanzionatoria.

La difesa dei deferiti, in conclusione, riteneva possibile la sanzione (di 2 punti di penalizzazione) in relazione alle violazioni riferibili alla prima fattispecie oggetto di contestazione, ossia, violazione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo I) par. IX), lett. G) punto 1), ma contestava come erronea l’eventuale sanzione aggiuntiva relativa alla violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del predetto Comunicato Ufficiale n. 140/A.

Con la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0093/TFNSD-2024-2025, qui gravata, il Tribunale accoglieva il deferimento della Procura federale e, per l’effetto, così statuiva: “irroga le seguenti sanzioni: - al sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione; - al sig. Massimo Giove, mesi 4 (quattro) di inibizione; - alla società Taranto FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva”.

Il Tribunale osservava che i fatti oggetto di causa risultavano, nella loro materialità, comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e che gli stessi non erano stati neppure oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti (a parte le difese sopra richiamate). Il Tribunale, quindi, accertava l’intervenuta violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), tanto con riferimento al punto 1) quanto con riferimento al punto 2).

Rispetto poi alla (specifica) difesa del Sig. Massimo Giove e della società Taranto Football Club 1927 S.r.l., il Tribunale segnalava che: “dall’analisi dell’accordo economico intervenuto in sede sindacale tra il Taranto F.C. e il tesserato Semprini emerge chiaramente che la definizione in sede conciliativa ha riguardato un’ipotesi di risarcimento dei danni lamentati dal tesserato e si è concretizzata nello scioglimento del vincolo negoziale e nel pagamento di una somma di denaro rateizzata in 7 distinte mensilità. Il mancato tempestivo pagamento della “mensilità” di giugno 2024 ha conseguentemente determinato la violazione del precetto federale, atteso che la somma risarcitoria deve essere logicamente ricompresa nella fattispecie normativa “compenso” e il suo mancato pagamento è ricollegato ad un accordo rilevante a livello federale (si veda in particolare l’art.3 dell’accordo economico, nella parte in cui viene stabilito, con riguardo alle conseguenze del mancato pagamento delle mensilità previste, che “la Società riconosce – ed accetta fin d’ora – che il mancato rispetto di detti termini comporterà per la stessa l’applicazione delle sanzioni e penalità sancite e previste dalla normativa endofederale in vigore per il mancato pagamento delle retribuzioni, anche qualora mai la stessa non fosse espressamente riferibile alle somme oggetto della presente transazione”)”.

In sostanza, secondo il Tribunale di primo grado, e in senso opposto a quanto sostenuto dai deferiti, la tipologia di accordo sottoscritto dalla società Taranto Football Club 1927 S.r.l. con il tesserato Sig. Mauro Semprini rientrava nell’ambito oggettivo della norma federale (di cui al Comunicato Ufficiale 140/A, Titolo I), par. IX), l tt. G), punto 2)) che risultava quindi violata.

Avverso la decisione del Tribunale federale propone ora reclamo la società Taranto Football Club 1927 S.r.l.. Non presentano invece reclamo gli altri deferiti di primo grado Sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove.

Resiste la Procura federale, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Tribunale federale n. 93/TFNSD2024-2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Società reclamante si affida ad un unico motivo di reclamo, con il quale vengono riproposte le difese già formulate nel corso del giudizio di primo grado in riferimento alla vicenda del tesserato Mauro Semprini e quindi al mancato adempimento, nei termini federali, delle previsioni portate dal verbale di conciliazione sottoscritto tra il Taranto Football Club 1927 S.r.l. e il predetto tesserato.

Prestata dunque acquiescenza alla decisione di primo grado con riferimento alla violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punto 1), la Società reclamante si limita a contestare la riconoscibilità, nel caso di specie, della ulteriore e distinta violazione anche del punto 2) del Titolo I), par. IX), lett. G), del medesimo Comunicato Ufficiale.

Sostiene quindi la Società reclamante che l’accordo di conciliazione (o transattivo) a suo tempo concluso con il tesserato Mauro Semprini non possa rientrare nel novero dei pagamenti disciplinati dalla normativa federale.

E da tale premessa la società Taranto Football Club 1927 S.r.l. desume che la decisione del Tribunale di primo grado debba essere riformata nel senso di “annullare la sanzione di due punti di penalizzazione irrogata con riferimento alla violazione oggetto di reclamo, ove occorra applicando, in sua sostituzione, una eventuale sanzione pecuniaria, che tenga conto della esiguità del fatto contestato”.

Il reclamo non può però essere accolto.

Merita anzitutto di essere sottolineato, anche in questa sede, che i fatti sottostanti la decisione di primo grado non risultano in alcun modo in discussione. La sussistenza di un ritardo di pagamento è pacifica ed è stata del resto confermata dalla stessa Società al momento della presentazione della dichiarazione prevista dalla regolamentazione federale. La Società, in altri termini, ha essa stessa attestato il mancato assolvimento dei adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punto 1) e punto 2).

Ma anche a voler superare un simile accertamento di fatto compiuto dal Tribunale federale, le argomentazioni della Società reclamante non sono in grado di sovvertire la correttezza dell’iter logico seguito dal giudice di primo grado.

Meritevole di conferma è innanzitutto la non rilevanza, segnalata dal Tribunale federale, del precedente (la decisione n. 0107/CFA2023-2024) richiamato dalla Società reclamante come ragione di non punibilità della propria condotta.

Del tutto corretto, sotto tale profilo, è il ragionamento del Tribunale di primo grado là ove si precisa che “la violazione contestata in questa sede è stata prevista dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025) e non già dal combinato disposto degli artt. 85 NOIF e 33 CGS, oggetto della pronuncia richiamata dalla difesa dei soggetti deferiti”.

La pronuncia resa da questa Corte e richiamata dalla reclamante come precedente esattamente in termini, che escluderebbe la responsabilità della reclamante, non appare in realtà sovrapponibile alla fattispecie in discussione. Nella decisione n. 0107/CFA si discuteva esclusivamente di incentivo all’esodo in rapporto alla diversa previsione delle NOIF.

Si trattava, però, di una fattispecie (l’incentivo all’esodo) che qui non ricorre. E ciò, tanto più ove si consideri l’esatto contenuto del verbale di conciliazione sottoscritto tra la società Taranto Football Club 1927 S.r.l. e il tesserato Mauro Semprini e poi non adempiuto dalla Società.

Come si tornerà a precisare anche meglio tra poco, la fattispecie sanzionata dal Tribunale riguarda un importo dovuto quale risarcimento sostitutivo di mensilità di retribuzione e non invece un incentivo all’esodo (che ha una natura non retributiva come precisato dalla decisione n. 0107/CFA). Premesso allora che i due istituti (risarcimento del danno e incentivo all’esodo) sono profondamente diversi, la decisione n. 0107/CFA non solo non appare richiamabile ma persino finisce per confermare, e non contraddire, la correttezza della decisione del Tribunale di primo grado.

D’altro lato, la motivazione del Tribunale appare tanto più vera ove si tenga a mente l’obiettiva differenza tra il dettato dell’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF (oggetto di scrutinio della decisione n. 0107/CFA) quello di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del

21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2), qui rilevante.

Come richiamato dal Tribunale federale la normativa contestata alla Società in questa sede ha riguardato “il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2024, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico”.

L’avverbio indirettamente – non contenuto nell’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF e invece riportato nel Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) qui in discussione – ha una portata chiaramente estensiva del precetto normativo qui in discussione.

A sua volta, l’ampio ambito oggettivo di applicabilità della norma è una chiara ratio decidendi del Tribunale di primo grado che il reclamo non affronta e tenta di aggirare confondendo istituti che qui non vengono in rilievo. Sostiene, infatti, il Tribunale che “dall’analisi dell’accordo economico intervenuto in sede sindacale tra il Taranto F.C. e il tesserato Semprini emerge chiaramente che la definizione in sede conciliativa ha riguardato un’ipotesi di risarcimento dei danni lamentati dal tesserato e si è concretizzata nello scioglimento del vincolo negoziale e nel pagamento di una somma di denaro rateizzata in 7 distinte mensilità”. Si è trattato, prosegue il Tribunale, di una pattuizione relativa ad una “somma risarcitoria [che] deve essere logicamente ricompresa nella fattispecie normativa ‘compenso’ e il [cui] mancato pagamento è ricollegato ad un accordo rilevante a livello federale”.

Ciò che rileva, allora, non è tanto e solo la mensilizzazione di quanto dovuto, ma la circostanza che detto importo fosse direttamente o indirettamente collegato ad un compenso da erogare entro il 1° agosto 2024 con riferimento al mese di giugno 2024.

Rispetto ad un tale pagamento, l’inadempimento della Società è pacifico e la predetta ratio decidendi del Tribunale perfettamente condivisibile.

La norma di cui si discute – cioè il Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) – prevede espressamente di applicarsi non solo ai mancati pagamenti direttamente disciplinati dal contratto economico tra società e tesserato, ma anche a quelli indirettamente derivanti dal detto rapporto, con una portata precettiva particolarmente ampia e nella quale non può non rientrare qualunque mancato pagamento direttamente o indirettamente (appunto) conseguente al predetto rapporto, incluso il caso oggetto della violazione contestata al Taranto Football Club 1927 S.r.l..

È dunque l’argomento principe utilizzato dal Taranto Football Club 1927 S.r.l. nel proprio reclamo ad essere non fondato.

Sostiene la Società reclamante che, in realtà, il verbale di conciliazione sottoscritto con il tesserato Mauro Semprini regolava un risarcimento del danno essenzialmente “biologico” che non aveva alcuna natura retributiva. Proprio perché risarcimento del danno e non pagamento di compensi retributivi, secondo il Taranto Football Club 1927 S.r.l. le rate di pagamento pattuite dovevano essere assimilate al diverso istituto dell’incentivo all’esodo e dovevano considerarsi del tutto svincolate da quelle previste nel contratto originario e nei regolamenti federali in materia di pagamento delle retribuzioni.

È però vero il contrario.

L’accordo di conciliazione sottoscritto tra il Taranto Football Club 1927 S.r.l.  e il sig. Mauro Semprini aveva sì ad oggetto un risarcimento del danno, ma tutt’altro che dettagliato (nelle voci) e dimostrabile come estraneo alla funzione retributiva. Per come genericamente formulato, il pagamento previsto dal verbale di conciliazione sottoscritto con il Sig. Mauro Semprini aveva una chiara funzione sostitutiva dei compensi previsti dal contratto economico originariamente sottoscritto tra la Società reclamante e il medesimo tesserato sig. Mauro Semprini.

Dunque, detto accordo e il relativo mancato pagamento tornavano ad essere chiaramente collegato, direttamente o indirettamente, al rapporto economico tra tesserato e società sportiva. E come tale, detta obbligazione tornava ad essere oggetto del precetto contenuto nel Comunicato Ufficiale 140/A, Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2).

Qui, per vero, la difesa della reclamante sembra confondere piani che devono invece essere tenuti distinti. Una cosa è discutere di incentivo all’esodo, che non ha natura retributiva, altra cosa è discutere di risarcimento del danno biologico (o di danno specifico ed accertabile come danno emergente), anch’esso non sostitutivo di mensilità (e scisso dalla risoluzione del rapporto di lavoro), altra cosa ancora è discutere di risarcimenti del danno invece esattamente sostitutivi di mensilità o comunque di pagamenti (corrispettivi della risoluzione del rapporto di lavoro) che la corretta prosecuzione del contratto di lavoro avrebbe garantito (lucro cessante).

Solo un eventuale risarcimento del danno emergente, cioè effettivamente scisso dalla risoluzione del rapporto di lavoro e limitato ad un danno (dimostrabile) diverso dai compensi originariamente stabiliti da rapporto economico, avrebbe potuto in astratto dirsi suscettibile di essere escluso dalla fattispecie sanzionatoria.

Ma nel caso in esame una simile fattispecie non è riconoscibile in quanto il verbale di conciliazione è pacificamente generico. Esso prevede, in un tutt’uno, che la Società “considerata l’impossibilità del calciatore di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro alle medesime condizioni in essere, verserà al Sig. Semprini la somma netta di 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) a Titolo di risarcimento del danno emergente, biologico, per il pregiudizio all’immagine e alla professionalità dell’atleta, nonché per la perdita di chances, consistente nella privazione di possibilità attuali di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, in conseguenza della scelta datoriale di non consentire allo stesso la partecipazione agli allenamenti con il resto della prima squadra”.

A fronte di previsioni di simile natura che unisce voci di danno chiaramente diverse, alcune effettivamente risarcitorie altre retributive (o sostitutive di retribuzioni), soccorre l’orientamento della Corte di Cassazione che, all’opposto di quanto sostenuto dalla Società reclamante, precisa che un accordo che non distingua tra le diverse voci di danno resta ancorato ad una natura comunque retributiva (cfr. Corte di Cassazione n. 8615/2023 del 21.2.2023 e Corte di Cassazione n. 18624/2024 del 5-06.2024), come tale tassabile come retribuzione.

Secondo un tale insegnamento, allora, “la mera e generica affermazione contenuta nel verbale [di conciliazione] appare del tutto insufficiente a configurare i presupposti di un risarcimento esente da tassazione [cioè non retributivo]. Va infatti ricordato che le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2, TUIR (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass. 05/05/2022, n. 14329). Così, proprio per il caso del demansionamento, occorre appunto distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e quello derivante dall'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed  infine all’immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili” (cfr. in particolare Corte di Cassazione n. 8615/2023 del 21.2.2023).

Dunque, prosegue sempre la Cassazione, “sotto il profilo della distribuzione del relativo onere probatorio, spetta al contribuente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per il configurarsi, nel caso concreto, di tali ultime tipologie di danni esenti”. Con la precisazione che non può essere sufficiente una “generica dizione dell'atto transattivo, che […] non distingue le tipologie di danno [e le relative quote di pagamento]” giacché altrimenti “la sussistenza dei suddetti presupposti [cioè l’essere o meno una transazione a carattere realmente risarcitorio o di sostituzione di retribuzioni] rima[rrebbe] affidata alla mera dichiarazione delle parti” (cfr. ancora Cassazione n. 8615/2023 del 21.2.2023).

In realtà, “l’imputabilità all’una od all’altra voce, ed in particolare alla voce del danno emergente, deve dunque essere dimostrata dal contribuente […] il quale non può certo provarlo a mezzo di una indicazione contenuta in un atto contrattuale intervenuto fra sé e un terzo” (così, in particolare, Corte di Cassazione n. 18624/2024 del 5-06.2024).

Tanto più ciò è vero ove accada che il risarcimento pattuito (generico e non dimostrato) non abbia alcuna natura di reintegrazione patrimoniale della sfera giuridica del danneggiato ma si proietti sostanzialmente solo verso il futuro (in argomento si veda anche Cassazione n. 80231/2021 del 23.03.2021 che espressamente sottolinea la necessità che il risarcimento sia scollegato dalla risoluzione del rapporto del lavoro e abbia natura solo reintegrativa della sfera patrimoniale del danneggiato e non già corrispettivo del futuro venir meno di reddito).

Del resto, non può non notarsi che le retribuzioni precedenti alla risoluzione del rapporto contrattuale del Sig. Mauro Semprini risultavano regolate dall’accordo stesso come da pagare in aggiunta al risarcimento del danno (dunque non vi era una reale, e comunque non esclusiva, restitutio ad integrum patrimoniale), così come non può non notarsi che lo stesso verbale di conciliazione si esprimeva nel senso di somme “nette”, cioè al netto di una potenziale loro tassazione posta espressamente a carico della Società reclamante, così tradendo la natura effettivamente retributiva della pattuizione (posto che, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, la tassazione del risarcimento deriva dalla natura retributiva di esso).

Anche l’ulteriore giurisprudenza citata dalla Società reclamante conclude nel senso sopra riportato. La decisione della Corte di Cassazione 7.03.2023, n. 6827, richiamata dal Taranto Football Club 1927 S.r.l. precisa espressamente che “costituisce principio consolidato quello secondo il quale tutte le indennità percepita dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano, comunque, origine dal rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione” (cioè esattamente quanto si va qui dicendo). Piuttosto, in quel caso (quello appunto deciso dalla sentenza n. 6827/2023 della Cassazione), si trattava di riconoscere un risarcimento fissato da una norma specifica (l’art. 36, comma 5, del D.lgs. 165/2001) che definisce un danno da abuso del ricorso al lavoro a tempo determinato. E un tale danno è estraneo alla logica della sostituzione di retribuzioni, attenendo solo ad una natura di danno-sanzione e – per quanto qui interessa – riguardando una ipotesi oggettivamente diversa da quella oggetto della decisione del Tribunale federale.

Ha dunque ragione la Procura federale nel sottolineare, nella propria memoria, che “la società ed il calciatore hanno previsto contrattualmente che le rate dell’accordo di risarcimento del danno debbano ritenersi sostitutive delle mensilità previste dalla normativa federale (nel caso di specie rata in scadenza a giugno 2024 e mensilità in scadenza a giugno 2024), stabilendo addirittura che tanto si verifichi anche qualora la normativa federale non sia riferibile alle somme oggetto della transazione”.

Il Tribunale di primo grado ha effettivamente accertato una violazione connessa al mancato pagamento (appunto) di “altri compensi” comunque rientranti nella disciplina del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2); vale a dire che il Tribunale ha accertato il mancato pagamento di compensi dovuti ad un tesserato (nel caso di specie, il Sig. Mauro Semprini) collegati direttamente o indirettamente al contratto economico originario tra la Società reclamante e il predetto tesserato. E una tale violazione effettivamente sussiste.

In una tale prospettiva, infine, la previsione contenuta nel verbale di conciliazione e concernente l’applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa federale in caso di mancato pagamento, non ha alcuna portata di atto dispositivo di una norma federale. Non si trattava di disciplinare pattiziamente (come sostiene la Società reclamante) una norma evidentemente indisponibile per le parti. Si trattava invece di dedurre nell’accordo la consapevolezza delle parti circa la natura retributiva dell’obbligazione assunta. Obbligazione sostitutiva di quella prevista dalla norma sanzionatoria e come tale (quindi) ricadente comunque nell’ambito oggettivo di applicazione della norma stessa.

Le parti avevano previsto l’obbligo di corrispondere non più il compenso originariamente disciplinato dal contratto ormai risolto, ma un diverso e sostitutivo compenso (“altro”) indirettamente derivante da detto accordo economico.

Ma ciò non poteva esimere la Società dal rispettare le regole federali. E per questo il verbale di conciliazione precisava evidentemente che “il mancato rispetto [dei termini federali] comporterà per la [Società] stessa l’applicazione delle sanzioni e penalità sancite e previste dalla normativa endofederale in vigore per il mancato pagamento delle retribuzioni, anche qualora mai la stessa non fosse espressamente riferibile alle somme oggetto della presente transazione”.

La clausola, dunque, lungi dall’avere una portata dispositiva aveva solo una portata di riconoscimento della natura retributiva del pagamento disciplinato dal verbale di conciliazione. E questa è la portata che gli riconosce la Procura federale e lo stesso Tribunale di primo grado. Nel richiamarla come elemento di prova dell’interpretazione da dare all’accordo, dunque, Procura federale e Tribunale di primo grado non fanno altro che ottenere una conferma (più che condivisibile) della loro prospettazione e ragionamento logico-giuridico di merito.

Lo stesso può dirsi per il richiamo contenuto nel verbale di conciliazione all’art. 16 dell’Accordo Collettivo 2012-2015. Anche una tale disposizione, in realtà, a ben vedersi, conferma le conclusioni raggiunte dal Tribunale di primo grado e non offre argomenti a sostegno del reclamo, parametrando un eventuale risarcimento del danno (ove collegato ad un inadempimento della società sportiva) ad una percentuale dei compensi previsti dal contratto originario. Cioè di nuovo confermandosi la natura potenzialmente retributiva di quel danno previsto dall’accordo collettivo e non invece una tipologia di pagamento estranea alle norme federali qui in discussione.

In definitiva, per tutte le ragioni sopra dette, deve essere confermata la responsabilità diretta e propria della Società Taranto F.C. 1927 S.r.l. in relazione alla violazione contestata, risultando anche congrua la sanzione fissata dal Tribunale Federale. Sanzione che, come è noto, risponde anche a principi di parità di trattamento con gli altri competitori delle manifestazioni sportive (in argomento Corte federale d’appello, decisione n. 12/2024-2025 del 26.07.2024 e Corte federale d’appello, Sez. Unite, decisone n. 13 del 30.07.2024).

Pertanto, il reclamo proposto dalla Società Taranto Football Club 1927 S.r.l. deve essere respinto, come da dispositivo che segue, restando quindi confermate le sanzioni irrogate dalla decisione di primo grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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