F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0071/CFA pubblicata il 20 Dicembre 2024 (motivazioni) – Ternana Calcio S.p.A./Procura federale

Decisione/0071/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0065/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0065/CFA/2024-2025 proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. in data 13.11.2024;

contro

Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, n. 0092/TFNSD/2024-2025 del 6.11.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 10.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Enrico Lubrano e Fabio Giotti per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 7 ottobre 2024 il Procuratore federale ha deferito innanzi al Tribunale federale nazionale il sig. Guida Nicola, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione e dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio S.p.A. e la società Ternana Calcio S.p.A., per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. L) punto 1), per non avere provveduto, entro il termine del 16 settembre 2024, al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2024, per un importo pari a circa Euro 519.224,00.

La società Ternana Calcio S.p.A. è stata chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta sia a titolo di responsabilità propria.

Il Tribunale ha fissato l’udienza per la discussione del procedimento per la data del 29 ottobre 2024, ore 10,30.

In detta udienza, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Fabio Giotti per il deferito sig. Guida e in rappresentanza della società Ternana Calcio SpA, il rappresentante legale del sodalizio societario, dott. Stefano D'Alessandro.

La Procura federale ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

2 punti di penalizzazione alla società Ternana Calcio Spa;

3 mesi di inibizione per il sig. Nicola Guida.

I difensori dei deferiti, nonché il rappresentante legale del sodalizio societario hanno, invece, argomentato in ordine alla necessità di una sanzione limitata ad un punto di penalizzazione in ossequio ai principi di proporzionalità ed in relazione alla necessità che anche l’ordinamento sportivo sia conforme ai principi generali dell’ordinamento giuridico, sia di derivazione nazionale che comunitaria, concludendo come da memoria di costituzione.

Con decisione n. 92/TFNSD-2024-2025 del 6 novembre 2024, il Tribunale federale nazionale, Sezione Disciplinare, ha irrogato: per il sig. Nicola Guida, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;

per la società Ternana Calcio SpA, la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Avverso la decisione del Tribunale, in data 13.11.2024, la Società Ternana Calcio S.p.A. ha proposto reclamo dinanzi la Corte federale d’appello, cui veniva assegnato il n. 0065/CFA/2024-2025, fondato su un unico motivo, a mezzo del quale veniva contestata la decisione affermando l’erroneità della stessa.

La Procura federale depositava controdeduzioni il 5.12.2024

Alla udienza del 10 dicembre 2024, il reclamo è stato chiamato e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Enrico Lubrano e Fabio Giotti per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la reclamante, il punto 1), lett. L), par. IX), titolo I), del Sistema Licenze Nazionali 2024/2025, componendosi di due adempimenti relativi ad Irpef ed Inps, dovrebbe portare all’applicazione di un solo punto di penalizzazione, essendo tale complessivo adempimento rimasto solo in parte inadempiuto con riguardo alle ritenute Irpef ed adempiuto con riguardo ai contributi Inps.

In sostanza l’appellante introduce un frazionamento della fattispecie sanzionatoria, ritenendo che la penalizzazione di due punti in classifica debba essere comminata solo in presenza dei due inadempimenti Irpef e Inps laddove, in presenza di uno solo degli stessi, la sanzione dovrebbe essere dimezzata.

Inoltre – sempre secondo la reclamante – il Tribunale avrebbe applicato al caso di specie una norma non contestata nell’atto di deferimento, ovvero l’art. 33 CGS.

2. Al riguardo, in primo luogo, deve osservarsi come la decisione del Tribunale federale non fa alcun riferimento all’art. 33 C.G.S., tanto che è la stessa reclamante a dover ammettere l’assenza nel provvedimento impugnato di richiami espliciti a tale norma (“seppur non citandola direttamente…”).

L’unica ragione di collegamento con l’art. 33 C.G.S. è costituita dal richiamo del Tribunale federale alla decisione CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024 che, nel decidere una contestazione sulla violazione dell’art. 33 C.G.S., ha stabilito alcuni principi di portata generale applicabili, pertanto, anche al caso di specie.

3. Le ulteriori considerazioni svolte nel reclamo, pur apprezzabili, non possono essere condivise.

Sotto un primo profilo finalistico, secondo l’impostazione di questa Corte federale (CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024), sussiste una rilevanza causale autonoma nell’ipotesi dell’omesso versamento anche di una sola delle obbligazioni previste (ritenute Irpef e contributi Inps): che “ognuna di quelle obbligazioni sia in realtà autonoma ed indipendente rispetto alle altre si desume agevolmente dal fatto che diversi sono i soggetti creditori (Stato, Inps), diversa è la loro natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e diversa ancora è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps)”.

4. In secondo luogo, sotto un profilo letterale, occorre rammentare che il punto 1 della lettera “L”, paragrafo IX, del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023, stabilisce il seguente adempimento per le società di serie B e di serie C, entro il termine del 16 settembre 2024: “assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2024 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2024”.

In sostanza, quindi la disposizione prevede una pluralità di adempimenti per le società di serie B e di serie C devono assolvere successivamente all’ottenimento della licenza nazionale.

Dopo il n. 4 della stessa disposizione, è stabilito il conseguente regime sanzionatorio: “ L’inosservanza del suddetto termine del 16 settembre 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2024/2025”.

Al riguardo, si impongono due considerazioni: la prima è costituita dal fatto che il superamento del termine del 16 settembre 2024 è applicabile anche all’ipotesi di cui al n. 1, della lettera “L” (cioè al caso in esame); la seconda è rappresentata dalla formulazione letterale della disposizione sanzionatoria, che espressamente prevede: “con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti” e la “penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento”.

Come risulta dagli atti di deferimento, la fattispecie concreta è rappresentata dal tardivo versamento della Ternana Calcio SpA per euro 519.224,00 di ritenute Irpef relative ai mesi di maggio e giugno 2024.

Pur a voler considerare le due mensilità di mancato pagamento di maggio e giugno 2024 come un inadempimento unico, è insuperabile la formulazione della disposizione secondo cui anche da uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3) e 4) consegue la penalizzazione di due punti.

In buona sostanza, questa Corte non può disapplicare la disposizione sopra detta, introducendo un sistema di dimezzamento della sanzione sulla base di una interpretazione riduttiva della condotta.

Tale operazione ermeneutica non appare possibile sia in ragione della espressa previsione della regola contestata e (ammessa dalla stessa reclamante come) violata, sia in ragione del disvalore della condotta violativa del precetto di cui alla lettera “L”, n. 1, il cui termine del 16 settembre 2024 era ben e tempestivamente conosciuto dalla società sportiva, essendo stato il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 140/A pubblicato il 21.12.2023.

E ciò, pertanto, pur applicando al caso di specie – come richiede la appellante - “solo” la normativa di cui al C.U. n. 140/A del 21 dicembre 2023.

Anche con tale normativa, difatti, il legislatore federale – secondo la pregevole decisione del Tribunale, oggi impugnata - ha creato un rigido meccanismo sanzionatorio che intende salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

Non giova alla reclamante, sotto questo profilo, il richiamo ai precedenti CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025 e n. 40/2024-2025.

Con la prima decisione, difatti, questa Corte ha confermato la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica in relazione al solo mancato versamento delle ritenute Irpef e, con la seconda, ha confermato la medesima sanzione in relazione al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.

In tal modo escludendo la visione – per così dire – parcellizzata della disposizione in esame che è propugnata dalla reclamante.

5. La stessa pronuncia CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024 ha poi affrontato la questione se, in concreto, sia possibile scendere al di sotto del minimo edittale previsto per la sanzione.

E, in tal senso, è stato ritenuto che “per quanto riguarda le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (SS.UU. n. 101/2022/2023; n. 78/2022/2023; n. 88 e 89/2019-2020). In questo senso, in tali decisioni è stato considerato che “L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”. (così, CFA SS.UU. n. 109/2023-2024).

Tali motivazioni, che hanno riguardato una contestazione relativa all’art. 33 C.G.S., hanno indubbiamente una portata di carattere generale e, quindi, sono applicabili anche al caso di specie.

La norma, la cui violazione è stata ammessa dalla stessa reclamante, prevede una sanzione di due punti per ogni inadempimento e senza una specificazione normativa che distingua il ritardo nel versamento delle ritenute Irpef da quelle dei contributi Inps, applicando ad ognuna un punto, non è possibile frazionare e qualificare l’inadempimento meno grave della condotta, con riduzione della sanzione minima edittale.

6. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, il reclamo deve essere respinto. P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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