F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0055/CSA pubblicata del 26 Novembre 2024 – Sig. Ruiz Josep Clotet

 

Decisione/0055/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0101/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0101/CSA/2024-2025 proposto dal sig. Ruiz Josep Clotet in data 15.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, di cui al Com. Uff. n. 59/DIV del 12 novembre 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza il giorno 21.11.2024, il Dott. Carlo Buonauro e udito l'Avv. Carlo Vitalini Sacconi per il reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. Ruiz Josep Clotet ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Triestina c/ Giana Erminio dell’8 novembre 2024 (14° giornata di andata, girone A, del campionato di Serie C Now, stagione sportiva 2024/2025) - gli è stata inflitta la squalifica per 3 (tre) giornate di gara “per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, offensiva ed ingiuriosa nei confronti di un proprio calciatore, in quanto, a seguito della sua espulsione, mentre quest’ultimo giungeva in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, lasciava l’area tecnica e lo raggiungeva prendendolo per la maglietta all’altezza del torace e strattonandolo con vigoria per varie volte (cinque/sei), senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta (perpetrata nel recinto di gioco in presenza del pubblico) e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore (r. proc. fed., r. c.c.)”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione (in via principale ad una ed in via subordinata a due giornate) - per diverso calcolo dosimetrico (in generale applicazione dei principi di proporzionalità e congruità delle sanzioni ai fatti in contestazione e/o per riconoscimento, in preponderanza, delle ulteriormente invocate circostanze attenuanti) - della sanzione comminata con riferimento alle 3 giornate per la condotta de qua, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni.

Nel rapporto del Delegato della Lega Pro, non contestato ed anzi pacificamente riportato, così si legge: “Al 34 del primo tempo mentre il giocatore di cui sopra si accingeva a rientrare negli spogliatoi, in prossimità del tunnel, veniva raggiunto dal proprio allenatore signor CLOTET RUIZ JOSEP il quale con modi energici lo prendeva per la maglietta all'altezza del petto e lo strattonava, con particolare veemenza, per 5/6 volte. Da parte del giocatore non vi e ̀ stata alcuna reazione. Specifico di avere assistito a tale scena da una distanza valutabile in circa 5 metri”.

Il ricorso è parzialmente fondato e, per l’effetto, va accolto con riguardo alla domanda subordinata, riducendo da tre a due giornate di squalifica la sanzione in esame.

Per un verso e nel senso della (parziale) fondatezza della prospettazione attorea, emergono talune criticità nel percorso motivazionale dell’impugnata decisione (e, quindi, nella conseguente esattezza della quantificazione della sanzione): ed, invero, – in disparte il problematico riferimento alla “continuazione” in presenza rectius un unico comportamento seppure poli-strutturato – non si appalesa dal fatto refertato alcun profilo, pur contestato, di ingiuriosità, ulteriore e distinto rispetto alla offensivista, nell’ambito del più ampio genus della non correttezza; inoltre, anche in conformità alla qui condivisa giurisprudenza della Sezione, non paiono emergere profili di particolare gravità ove si consideri la maggiore efficacia persuasiva del gesto (peraltro privo di conseguenze psico-fisiche a carico di un proprio giocatore) a fronte della ingenuità, gravida di conseguenze sportive, della espulsione a monte.

Per altro verso e nel senso dell’accoglimento della sola domanda subordinata (riduzione a due giornate), comunque rileva il portato coram populo del gesto de quo ed il conseguente disvalore docendi causa. Del resto lo stesso difensore del reclamante, in sede di discussione, correttamente ragiona in termini di “impatto visivo”.

Sulla base di quanto precede, dovendosi procedere a correzione in riduzione dell’impugnato provvedimento nell’alveo della cornice edittale ex artt. 4, 9 e 13 C.G.S., il reclamo proposto va parzialmente accolto e, per l’effetto, ridotta la sanzione da tre a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                 Pasquale Marino 

                                                                                                                                                         

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

  

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