F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0056/CSA pubblicata del 26 Novembre 2024 – Sig. Valerio Antonini

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II - 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0056/CSA pubblicata del 26 Novembre 2024 –  Sig. Valerio Antonini

 

Decisione/0056/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0086/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0086/CSA/2024-2025, proposto dal Sig. Valerio Antonini in data 08.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 52/DIV del 31.10.2024;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, alla riunione in videoconferenza del giorno 12 novembre 2024, il Cons. Nicola Durante e udito l’Avv. Paolo Rodella per il reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del Trapani Sig. Valerio Antonini impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 52/DIV del 31.10.2024, con cui il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla partita del campionato di Serie C 2024–2025 Trapani/Avellino, disputata il 30.10.2024, gli ha irrogato la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 28.11.2024, “A) per avere, al momento della segnalazione da parte del IV° Ufficiale del tempo di recupero, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto scendeva dalla tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra (nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV° Ufficiale e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e offensive per contestarne l’operato; B) per avere reiterato il predetto comportamento, in quanto, al termine della gara, si introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo apicale ricoperto dall’Antonini (r. arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.)”.

Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 12 novembre 2024, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo va respinto, essendo provate entrambe le condotte addebitate.

Il reclamante assume di essersi limitato:

- quanto al capo A), a proferire “ad alta voce talune affermazioni di sicuro sgarbate ed ineducate, che però, si badi bene, non erano affatto rivolte all'indirizzo del Direttore di gara …, bensì dovevano considerarsi come una mera volgare recriminazione pronunciata ad alta voce con se stesso e riferita alle inaspettate decisioni di cui sopra”.

- quanto al capo B), “ad imprecare ad alta voce con sé stesso, con toni di sicuro sgarbati e villani, ma mai rivolgendosi direttamente all'Arbitro e/o agli altri Ufficiali di gara”.

Al contrario, che le frasi integrino altrettante ingiurie nei confronti di chi amministrava la gara, emerge inequivocabilmente dai referti dell’Arbitro e del Delegato di Lega, che costituiscono “piena prova circa i fatti accaduti e il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Ed invero, quanto al capo A), il fatto si trova così descritto nel referto del Delegato di Lega:

- “riconoscevo il signor Valerio Antonini, nonché Presidente del Trapani, il quale, per tutta la durata del tempo di recupero, manifestava dissenso ad ogni decisione presa dal collega arbitro, prima con gesti e poi con parole e gli sentivo urlare: siete scarsi, siete venuti pervenuti, andate ci c… incompetenti”.

Quanto al capo B), così si è espresso il Delegato di Lega:

- “dopo il fischio finale dell’arbitro, l’Antonini si introduceva nel rettangolo di gioco, rivolgendosi in modo irriguardoso nei confronti dell'arbitro, offendendolo ripetutamente”; e così si è espresso l’Arbitro:

- “il Presidente Valerio Antonini si avvicinava dicendo: dovete vergognarvi siete ridicoli, fate s.... Siete imbarazzanti” (referto arbitrale, quanto al capo B).

Né vi è contraddizione tra l’affermazione del Delegato di Lega secondo cui il Presidente Antonini ha fatto ingresso sul campo “dopo il fischio finale dell’arbitro” e quella, coeva, secondo cui “al momento della segnalazione del recupero della partita, il Presidente del Trapani scendeva dalla tribuna, portandosi presso la propria panchina, protestando animatamente con il Quarto Uomo”.

Un primo tempo è, infatti, quando il Sig. Antonini è sceso dalla tribuna e si è portato presso la propria panchina (“al momento della segnalazione del recupero della partita”), altro e secondo tempo è quando ha fatto ingresso nel rettangolo di gioco (“dopo il fischio finale dell’arbitro”).

Inoltre, in riferimento al capo A), è del tutto irrilevante la circostanza per cui, trovandosi l’Arbitro a notevole distanza, “neanche in astratto avrebbe potuto mai sentire”, posto che, ai sensi dell’art. 36 C.G.S., è sufficiente che la condotta ingiuriosa o irriguardosa sia rivolta “nei confronti degli ufficiali di gara”, senza che debba essere anche percepita.

Stante, infine, la gravità dell’accaduto, appare equa la sanzione irrogata, trattandosi di condotte ingiuriose ed irriguardose, reiteratamente rivolte dal Presidente di una squadra di calcio verso la quaterna arbitrale (nel suo insieme) e verso l’arbitro (nello specifico).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                        Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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