F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0058/CSA pubblicata del 27 Novembre 2024 – S.S. Juve Stabia S.r.l.

Decisione/0058/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0078/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Stefano Azzali – Componente

Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0078/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.r.l. in data 04.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 69 del 27.10.2024;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.11.2024, l'Avv. Lorenzo Attolico e udito l'Avv. Monica Fiorillo per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S. Juve Stabia S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 10.000, inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 69 del 27.10.2024), in relazione alla gara Cosenza/Juve Stabia del 26 ottobre 2024, valevole per il campionato di serie B 2024-2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS."

La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva la riduzione della sanzione dell'ammenda.

A sostegno della propria domanda, la reclamante, in estrema sintesi, sosteneva  l’eccessiva severità della sanzione irrogata per non essere stata riconosciuta  l'attenuante atipica da applicarsi alle squadre in trasferta, per la disparità di trattamento (dosimetria sanzionatoria) riservata nella specie al Cosenza ed, infine, per la mancata applicazione del principio della continuazione ex art.81 c.p.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 novembre 2024, compariva, per la parte reclamante, l'Avv. Monica Fiorillo, la quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La Corte ritiene, infatti, che il Giudice Sportivo abbia esercitato nell’ambito della ragionevolezza la sua discrezionalità nel decidere l’entità della sanzione irrogata.

I comportamenti dei sostenitori della S.S. Juve Stabia e segnatamente quello di aver lanciato quattro fumogeni verso la tifoseria avversaria e due fumogeni nel recinto di gioco giustificano, infatti, la decisione del Giudice Sportivo.

E', peraltro, pacifica la responsabilità della società reclamante in particolare per il lancio di ben quattro fumogeni in un settore occupato dai sostenitori del Cosenza, con il conseguente incontestabile il pericolo che ne è derivato per l'incolumità di una o più persone.

Ciò precisato, la Corte non ritiene che possa trovare applicazione nella fattispecie in esame  l'attenuante "atipica" della quale, secondo la S.S. Juve Stabia, beneficerebbe qualsiasi squadra che giochi in trasferta.

A questo proposito, si ricorda che l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone, e che, per quanto qui rileva, l’art. 6, comma 3, C.G.S. estende la responsabilità oggettiva delle società ai comportamenti dei propri sostenitori in trasferta, fatti salvi gli obblighi della società ospitante.

Come è noto, l’intento del legislatore sportivo è quello di tutelare, in linea generale, la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori. Considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in se dell’ordinamento sportivo (…), un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato pericolo per la pubblica incolumità nella peculiare accezione della disciplina sportiva (CSA, sez. I, n. 49/2022-2023).

Tale principio non viene inficiato a seconda se i sostenitori di una determinata squadra si trovino o meno nel proprio stadio e non può subire eccezioni, né attenuazioni, se non quelle espressamente previste dall'ordinamento.

Ai fini della valutazione della congruità della sanzione inflitta alla reclamante, non ha alcun rilievo, inoltre, quanto disposto, quale sanzione, dal Giudice Sportivo alla Soc. Cosenza per i comportamenti posti in essere dai suoi sostenitori nell'ambito della medesima gara.

Non ha, invero, ragion d'essere la comparazione tra due sanzioni che sono state valutate sulla base dei comportamenti tenuti dalle due tifoserie.

Infine, in relazione alla presunta mancata applicazione del principio della continuazione ex art.81 c.p., questa Corte ritiene che lo stesso non possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, nella quale è di tutta evidenza che il Giudice Sportivo ha correttamente valutato il comportamento dei sostenitori della Juve Stabia nella sua complessità e come tale lo ha sanzionato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE                                                                                                                                                         

Lorenzo Attolico                                                              Carmine Volpe 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce 

 

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