F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0050/CSA pubblicata del 28 Novembre 2024 – Olbia Calcio 1905
Decisione/0050/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0088/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0088/CSA/2024-2025, proposto dalla società Olbia Calcio 1905 in data 07.11.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 46 del 29.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.11.2024, l' Avv. Francesca Mite e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Olbia Calcio 1905 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, sig. Matteo Lucarelli, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. C.U. n. 46 del giorno 29 ottobre 2024), in relazione alla gara Olbia Calcio 1905 – Flegrea Puteolana del 27 ottobre 2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Matteo Lucarelli per 3 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “per avere, in reazione a condotta violenta, colpito un calciatore avversario con una manata al volto facendolo cadere a terra”.
La società reclamante ha sostenuto l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta assunta dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone in via principale la riduzione a due giornate di squalifica.
Secondo la ricostruzione operata dalla società reclamante, il Lucarelli si sarebbe soltanto difeso dall’aggressione subìta dal calciatore della società Flegrea Puteolana, Sig. Francesco Russo, il quale, al 35’ del 2T lo avrebbe colpito con un pugno dietro la nuca; solo dopo aver ricevuto il pugno, il Lucarelli avrebbe spinto l’avversario poggiandogli la mano aperta in volto e con il solo intento di allontanarlo. Dal che ne sarebbe derivata, sempre a detta della reclamante, una inesatta qualificazione della condotta ad opera del Giudice Sportivo, che non sarebbe inquadrabile in quella violenta delineata dall’art. 38 del C.G.S., ma in quella gravemente antisportiva. In ogni caso, a dire della reclamante, sarebbe ricorsa l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del C.G.S., per aver il sig. Lucarelli agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 14 novembre 2024, sono comparsi, per la reclamante, l’Avv. Pandolfi, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex articolo 61 comma 1 C.G.S., risulta che al 35’ del 2T, con il pallone in gioco, il calciatore della società Flegrea Puteolana Francesco Russo, colpiva “con un pugno dietro la nuca, senza farlo cadere, il giocatore numero 6 della società Olbia Calcio Lucarelli Matteo” e che “Dopo aver ricevuto il pugno, il giocatore numero 6 della società Olbia Calcio Lucarelli Matteo, colpiva con una manata in faccia il giocatore n. 20 Russo Francesco della società Flegrea Puteolana, facendolo cadere a terra.”
La sequenza dei fatti refertati nei documenti ufficiali consente di ritenere che il gesto del Lucarelli, (concretizzatosi in un colpo a mano aperta al viso dell'avversario), in quanto atto aggressivo, intenzionale e potenzialmente idoneo a ledere, integri una condotta violenta ai sensi dell’art. 39 C.G.S.
Tuttavia, complessivamente considerata e valutata la dinamica della condotta (violenta) del Lucarelli, questa Corte ritiene che nel caso di specie ricorra la circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., di avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui. Il gesto del Lucarelli, infatti, è stato compiuto non in reazione ad un normale fallo di gioco, bensì ad un comportamento violento altrui (pugno alla nuca), qualificabile quale fatto ingiusto ai sensi della richiamata disposizione.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Olbia Calcio deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce