F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0064/CSA pubblicata del 29 Novembre 2024 – sig. Giorgio Danesi

 

Decisione/0064/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0068/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0068/CSA/2024-2025, proposto dal sig. Giorgio Danesi (genitore del calciatore Niccolò Danesi) in data 29.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 21 del 22.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.11.2024, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Maurizio Daneri per il reclamante; sentito l'Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Danesi Niccolò, rappresentato dal genitore esercente la potestà genitoriale signor Danesi Giorgio, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, inflittagli in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19 Livorno 1915 S.S.D. R.L./Prato SSDARL US del 19.10.24 di cui al Com. Uff. n. 21 del 22.10.2024.

Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Frazzetto Mattia la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara".

Con il reclamo, che è fondato su un supposto errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro, in quanto l'espulsione sarebbe da ricondurre, ad avviso del reclamante, ad una doppia ed in realtà inesistente ammonizione, si chiede l'annullamento della sanzione o una sua riduzione ad 1 gara effettiva di squalifica.

Alla riunione svoltasi il 15 novembre 2024, la Corte ha sentito a chiarimenti l'Arbitro della gara, sig. Nicolò Andrea Briganti, il quale ha confermato che si è trattato di una espulsione diretta, non dovuta ad una doppia ammonizione, ma all'atteggiamento minaccioso ed irriguardoso tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara nell'occasione della comminazione dell'ammonizione, ed ha ritenuto il reclamo in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore risulta così descritta: “Al seguito di un'ammonizione il giocatore Danesi Niccolo nel momento della notifica di ammonizione per proteste si avvicinava con fare minaccioso e mi urlava a distanza di pochi centimetri senza mai venire in contatto con me: 'SEI IMBARAZZANTE, SVEGLIA', al seguito veniva espulso e usciva senza creare ulteriori problemi."

In considerazione delle ragioni esposte a supporto del reclamo, la Corte ha ritenuto di sentire a chiarimenti l'arbitro, il quale ha confermato l'unicità dell'episodio e la circostanza di aver assunto il provvedimento di espulsione in conseguenza del comportamento irriguardoso e minaccioso tenuto dal calciatore nel momento della comminazione dell'ammonizione.

Escluso, quindi, che si sia trattato di errore tecnico, ne consegue l'applicazione alla fattispecie della sanzione di quattro giornate prevista quale minimo edittale dall'art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S., per i casi di condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, quale è quello in questione, stante la frase rivolta dal Danesi all'arbitro come sopra riportata nel referto del direttore di gara, al quale deve attribuirsi efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, del C.G.S..

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Danesi Niccolò appare pertanto congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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