F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0065/CSA pubblicata del 29 Novembre 2024 – F.C. Vigor Senigallia S.S.D. a r.l./Chieti F.C.

 

Decisione/0065/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0074/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Savio Picone – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0074/CSA/2024-2025, proposto dalla società F.C. Vigor Senigallia S.S.D. a r.l. in data 02.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 44 del 24.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.11.2024, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l'Avv. Mattia Grassani per la reclamante e il rappresentante della società, Sig. Luca Meggiorin;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 2.11.2024, preceduto da rituale preannuncio, la società F.C. Vigor Senigallia SSSD a r.l. (di seguito, “Vigor Senigallia”), ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. (Com. Uff. n. 44 del 24.10.2024) ha respinto il ricorso di essa società tendente a far annullare (e conseguentemente a far ripetere) la gara Vigor Senigallia – Chieti, disputata a Senigallia il 6.10.2024 e valevole per il campionato di serie D, girone F, conclusasi con il risultato di 2 – 3 in favore del Chieti.

L’annullamento era stato sollecitato sul presupposto di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l’Arbitro, il quale non si era avveduto che, allo scadere dei 7 minuti di recupero concessi, il pallone calciato dal tesserato della Vigor Senigallia  D’Errico Gianfranco all’indirizzo della porta del Chieti, dopo aver colpito il palo destro, aveva oltrepassato la linea di porta, attraversando questa orizzontalmente prima di colpire il paracolpi del palo sinistro e venire quindi raccolto dal portiere del Chieti, dopo essere rientrato all’interno del campo. Erroneamente, dunque, l’Arbitro aveva fatto proseguire il gioco senza assegnare la rete alla Vigor Senigallia.

Il Giudice Sportivo, con il provvedimento impugnato, aveva respinto il ricorso, rilevando non solo che, della ricostruzione del fatto offerta dalla società ricorrente non vi fosse traccia negli atti ufficiali di gara, ma che addirittura l’Arbitro, con proprio supplemento di referto, aveva esattamente descritto l’episodio confermando di non aver riscontrato, nell’occasione, la segnatura di una rete.

La reclamante, dopo aver ribadito la descrizione dell’episodio così come già rappresentata al Giudice Sportivo, lamenta che quest’ultimo avrebbe fondato la sua decisione unicamente su un supplemento di referto dubitativo, contraddittorio e ambiguo e, come tale, insufficiente ai fini della decisione, posto che il Direttore di gara aveva dichiarato solo di non aver “avuto la percezione che il pallone avesse interamente oltrepassato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa ai fini dell’assegnazione delle rete”, con ciò palesando un’evidente incertezza che avrebbe dovuto indurre il Giudice Sportivo ad una decisione diametralmente opposta o, comunque, a disporre ulteriori approfondimenti, sia assumendoli direttamente presso l’Arbitro, sia ascoltando gli assistenti (in particolare, il n. 2), sia eventualmente incaricando a tal fine la Procura Federale.

La reclamante lamenta, inoltre, che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il materiale probatorio allegato al ricorso, consistente, in particolare: i) in una foto ove si vede sullo sfondo l’Assistente n. 2 osservare la palla già al di là della linea di porta; ii) un file video dell’episodio; iii) una dichiarazione di un funzionario della Questura di Senigallia addetto alle videofotosegnalazioni posizionato alle spalle della porta; iv) articoli giornalistici corredati da risultanze fotografiche. Materiale che dimostrerebbe inequivocabilmente la segnatura non rilevata dall’Arbitro, soprattutto le immagini audiovisive (per la cui ammissibilità e rilevanza probatoria invoca la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2028, riferita ai noti episodi che avevano contraddistinto la gara di finale dei playoff di serie B 2017/2018 tra Frosinone e Palermo) e che, quantomeno, avrebbe dovuto indurre il Giudice Sportivo ad ulteriori approfondimenti, ben oltre la mera percezione riferita dall’Arbitro.

La reclamante, infine, evidenzia che la società consorella Chieti F.C. 1922, pur ritualmente notiziata del ricorso, non aveva svolto controdeduzioni dinanzi al Giudice Sportivo, così sostanzialmente riconoscendo l’episodio siccome riferito dalla essa Virtus Senigallia, anche in applicazione dell’art. 116, 2° comma, c.p.c..

La reclamante conclude pertanto nei seguenti termini: in via istruttoria, per un supplemento di rapporto a richiedersi all’Arbitro e ai due Assistenti; nel merito, per l’accertamento dell’irregolarità della gara e per la conseguente sua ripetizione. Chiede altresì, in caso di ritenuta necessità di ulteriori accertamenti in fatto, incaricarsi all’uopo la Procura Federale ai sensi dell’art. 50, comma 3, C.G.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società Virtus Senigallia è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

In primo luogo, questa Corte Sportiva non condivide l’interpretazione offerta dalla reclamante circa le incerte risultanze del supplemento di rapporto dell’Arbitro sig. Nenad Radovanovic. Costui difatti, peraltro denotando estrema accortezza ed onestà intellettuale nella ricostruzione dell’episodio, riferisce che “in merito ad una possibile rete non assegnata dal sottoscritto, considerata la mia posizione sul terreno di gioco dovuta alla normale dinamica dell’azione, non ho avuto la percezione che il pallone avesse interamente oltrepassato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa ai fini dell’assegnazione della rete e pertanto il gioco è normalmente proseguito”.

In altri termini, ha perfettamente seguito ed osservato l’azione, ma non ha visto la palla superare interamente la linea di porta.

Ebbene, al netto di quanto appresso si dirà circa l’inutilizzabilità, a fini probatori, del materiale video-fotografico prodotto dalla reclamante, è certo che, nel caso di specie, neppure in astratto potrebbe configurarsi la ricorrenza dell’errore tecnico che, come è noto, ricorre solo nei casi in cui l’Arbitro non applichi il regolamento per dimenticanza o dimostrando di ignorarlo, ma non anche quando si dubiti della ricorrenza dello stesso fatto storico.

Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare, in fattispecie pressocché identica, che “l’arbitro non può essere incorso in alcun errore “tecnico” ma, tutt’al più, non avvedendosi che il pallone aveva varcato la linea di porta, in un mero errore di percezione e/o di valutazione di una normale azione di gioco” (dec. n. 174/CSA/2021-2022). In quella  decisione si ricordava altresì la pregressa adozione, in ambito professionistico, della GLT – Goal Line Tecnology (seppure oggi integrata dalla più evoluta VAR – Video Assistant Referee), destinata appunto a scongiurare i casi del c.d. “goal fantasma” mercè la revisione televisiva (in via diretta ed immediata, prima che il gioco possa riprendere con l’azione successiva) del solo fatto oggettivo, non della sua valutazione tecnica.

La reclamante, pur non sostenendolo apertamente, sembra ben consapevole dell’inutilizzabilità o quantomeno dell’insufficienza, a fini probatori, del materiale video-fotografico prodotto, ciò nella misura in cui ne sollecita la visione non già per smentire sic et simpliciter il referto arbitrale e la successiva decisione del Giudice Sportivo, bensì in funzione dubitativa del referto e della conseguente necessità di disporre ulteriori accertamenti istruttori attraverso un supplemento di referto sia dell’Arbitro che degli Assistenti nonché, eventualmente, impiegando la Procura Federale ex art. 50, comma 3, C.G.S..

A tale proposito, tuttavia, con la medesima decisione innanzi richiamata, questa Corte Sportiva aveva ricordato come fosse comunque da ritenere inammissibile l’intervento degli organi di giustizia sportiva addirittura anche nel caso di riconoscimento “postumo”, da parte dello stesso arbitro, del proprio errore, a seguito della visione di immagini televisive che lo avevano indotto a ricredersi, pur confermando la erronea percezione del fatto sul campo (ipotesi di calcio d’angolo con pallone che impatta sul palo senza essere toccato dal portiere tuffatosi e che ritorna sul piede dello stesso giocatore che lo calcia nuovamente, segnando: con gol convalidato sul presupposto di un tocco del portiere erroneamente rilevato).

A tal fine, si era invocato il proprio precedente arresto (CSA, dec. n. 184 del 17.2.2020), ai sensi del quale  “Il direttore di gara assume in maniera cristallina di aver inteso perfettamente una dinamica regolamentare dell’azione di gioco, la quale elimina di per sé la possibilità che la fattispecie in questione possa essere considerata quale vero e proprio errore tecnico. Esso si realizza in realtà quando il direttore di gara non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, non precipuamente per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, l’arbitro dimostra di conoscere perfettamente la regola in questione e di averla applicata in ragione di quanto ‘percepito’ e ‘valutato’ sul campo, senza alcun dubbio per ben undici giorni successivi all’incontro. Sì che, volendo superare anche le considerazioni sulla definizione di errore tecnico, ammettere una revisione postuma dell’evento da parte dell’arbitro – utilizzando immagini la cui provenienza e attendibilità, tra l’altro, andrebbero opportunamente vagliate – finirebbe con il determinare un pericoloso precedente, mediante il quale verrebbe ammessa a tutti gli effetti una review differita di un’azione di gioco, senza alcun ragionevole limite temporale. Prospettiva che questa Corte non ritiene di poter condividere e sostenere in alcun modo, in quanto completamente controfunzionale rispetto alla ratio delle disposizioni emanate in tema dal legislatore federale anche nella nuova versione del codice di giustizia sportiva, tese a evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma 3, e 59 C.G.S.) e fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, comma 2 e 3, C.G.S.), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo – mediante, tra l’altro, un supplemento di referto dell’arbitro, prodotto a distanza di oltre dieci giorni dall’incontro – ma anche così incidere di riflesso, in via determinante, sulla decisione finale del giudice e conseguentemente sull’esito di una gara e di un campionato”.

Si vuole con ciò affermare che, nella presente fattispecie, in alcun modo potrebbe invocarsi l’irregolarità della gara e la conseguente necessità di disporne la ripetizione (ex art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S.), nella misura in cui devono ritenersi sottratti dal campo di applicazione della norma , anche per espressa previsione dell’art. 65, comma 1, lett. b), C.G.S. (in tema di competenze dei Giudici sportivi), quei “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”.

Anche per tale ragione, nessun apporto può derivare dalla ben nota decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018, di cui il reclamo riporta ampi stralci ma che in alcun modo può attagliarsi alla presente fattispecie, nella misura in cui ivi si dibatteva da un lato di fatti sfuggiti alla diretta percezione dell’arbitro, dall’altro di comportamenti di tesserati suscettibili di sanzioni disciplinari, seppure in funzione della possibile irregolarità della gara: tanto che l’organo nomofilattico, con tale decisione, sollecitava una maggiore flessibilità probatoria con specifico riferimento alla “individuazione di fatti che ben possono sfuggire al direttore di gara o agli ispettori di campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano da un’azione di gioco”.

In definitiva, a qualunque titolo si pretenda di valorizzare il materiale video-fotografico prodotto dalla reclamante, questa Corte Sportiva ha ripetutamente affermato “sul piano istruttorio, che la prova televisiva è ammissibile in sede giudiziale nelle sole (tassative) ipotesi previste dall’art. 61, comma 2, e 6, C.G.S. (i.e., error in persona o condotta violenta o blasfema), ‘al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati’ (art. 61, comma 2, C.G.S; cfr. in generale, sulla tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 20121, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; id., 24 settembre 2021, n. 18; proprio al fine di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva in caso di error in persona ai diversi da quelli disciplinari, e in specie allo scopo di rilevare un presunto errore tecnico dell’arbitro, CSA, n. 30 del 2020, cit.). Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa televisiva (CSA, III, 4 maggio 2022 n. 278)” (dec. n. 79/CSA/2022-2023).

Infine, ferma restando l’inammissibilità di una rivisitazione postuma dell’episodio, per mera completezza si rileva che priva di pregio si appalesa la doglianza relativa alla omessa valutazione da parte del Giudice Sportivo, ai fini della formazione del suo convincimento ex art. 116 c.p.c., della mancata costituzione della società F.C. Chieti 1922. E difatti, da un lato la stessa reclamante riconosce che tale mancata costituzione “non possa essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti dedotti in sede di prime cure dall’odierna reclamante”, dall’altro lato che il contegno delle parti liberamente valutabile dal giudice (ammesso che tale possa considerarsi la mera contumacia) non può comunque sostituire il generale onere probatorio che, ex art. 2697 c.c., incombe sulla parte che agisce in giudizio: onere che, per quanto innanzi esposto, non potrebbe qui ritenersi assolto, neppure parzialmente.

In definitiva, correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto gli atti di gara esaustivi ai fini della propria decisione che, in quanto immune da censure, deve essere confermata in ogni sua parte.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it