F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0066/CSA pubblicata del 29 Novembre 2024 – Udinese Calcio S.p.a.

Decisione/0066/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0084/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Savio Picone – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0084/CSA/2024-2025, proposto dalla società Udinese Calcio S.p.a. in data 05.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 38/Campionati Giovanili del 29.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.11.2024 , l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Ruggiero Malagnini per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 5.11.2024, la società Udinese Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 038 del 29.10.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di 400,00 “per l’assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza (art. 15 del Regolamento del Campionato), durante la gara”.

Violazione rilevata in occasione dell’incontro Udinese – Brescia disputatosi a Latisana (UD) il 27.10.2024, valevole per il Campionato Under 15 Nazionali.

La reclamante, dopo aver premesso che la violazione contestata era da riferire all’art. 15 del Regolamento nazionale under 16 – Serie A e B, stag. sport. 2024/2025, chiede l’annullamento della sanzione, in quanto l’ambulanza sarebbe stata regolarmente presente presso l’impianto sportivo comunale di Latisana, ivi rimanendovi per tutta la durata della gara. Produce, a comprova, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Udine, attestante la presenza dell’Ambulanza ID UD 1044 presso l’impianto sportivo di Latisana in occasione della gara in questione, dalle ore 13.26 alle ore 16.38 del giorno 27.10.2024, corredata da una “scheda ‘evento’ distinta dal codice HW: 86436067004891, recante il tabulato di apertura e chiusura dell’intervento della centrale operativa del Comitato Provinciale di Udine “Croce Rossa Italiana”, con indicazione del mezzo utilizzato distinto dal numero 1044-CRI372AG”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della Udinese Calcio S.p.A. è meritevole di accoglimento.

La documentazione prodotta, proveniente da ente pubblico (Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Udine), assistita da idonei requisiti di forma e di sostanza, attesta inequivocabilmente la presenza di un’ambulanza presso il campo di Latisana in occasione della gara in questione.

Ferma restando la presenza dei due soccorritori a bordo campo (come pure attestato dalla CRI), deve pertanto presumersi il suo posizionamento in luogo non direttamente percepibile dall’arbitro (forse al coperto), circostanza che, probabilmente, è stata causa della refertazione negativa.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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