F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0082/CSA pubblicata del 19 Dicembre 2024 – Calcio Atletico Ascoli SSDRL
Decisione/0082/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0109/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0109/CSA/2024-2025, proposto dalla società Calcio Atletico Ascoli SSDRL in data 26.11.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 56 del 19.11.2024;
visto il reclamo ed i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza in data 04.12.2024, l'Avv. Francesca Mite e udita l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Calcio Atletico Ascoli SSDRL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Pompei Thomas dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 56 del 19.11.2024), in relazione alla gara Calcio Atletico Ascoli/Ancona S.S.C. A.S.D. del 17.11.2024, rinunciando alle impugnazioni delle sanzioni: - ammenda di € 1.500,00 inflitta alla società; -inibizione fino al 19.1.2025 inflitta al Sig. Federici Tonino; squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Simoni Alex.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato Pompei Thomas per quattro giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: " Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.
Nel referto di gara, l’arbitro ha così descritto la condotta del calciatore: “ (…) a fine partita mi diceva: 'non ci hai capito un cazzo', 'sei scandaloso'. Si allontanava rivolgendomi un applauso ironico. Notificato il provvedimento disciplinare, cercava di entrare in contatto con me per avere chiarimenti. Veniva portato via di peso dai dirigenti della sua società”.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la reclamante non contesta le risultanze del rapporto arbitrale, dando atto che il Pompei ha tenuto un contegno stigmatizzabile sul piano giuridico sportivo; reputa, tuttavia, eccessivamente severa la misura della sanzione irrogata, poiché troverebbe applicazione l’istituto della continuazione e delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 2, CGS; conclude chiedendo la riduzione della sanzione da quattro a due giornate o, in subordine a tre.
Alla riunione, svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 4 dicembre 2024, è comparsa, per la reclamante, l’Avv. Flavia Tortorella la quale, richiamato l'atto di reclamo, ha ribadito l’eccessiva severità della sanzione e ha insistito per le conclusioni rassegnate in atti.
All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dal referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, emerge la conferma della violazione contestata al sig. Pompei la cui condotta, pur avvinta da continuazione, risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice Sportivo, per l’indubitabile contenuto irriguardoso delle espressioni proferite, peraltro a fine partita e, quindi, neanche giustificabili dalla tensione agonistica.
Né il tenore testuale delle due frasi 'non ci hai capito un cazzo' e 'sei scandaloso' risulta qualificabile alla stregua di una protesta o di una critica all’operato del direttore di gara; soprattutto la seconda frase è direttamente rivolta alla persona dell’arbitro e reca in sé un contenuto oggettivamente denigratorio e irriguardoso (in termini, Decisione n. 122, CSA. III, 25-gennaio 2024).
Appare, pertanto, fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini di “ espressioni irriguardose”, come tali riconducibili all’illecito di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
Alla luce di quanto precede il reclamo merita di essere respinto, nei termini suindicati, e confermata la sanzione della squalifica irrogata con la decisione impugnata.
P.Q.M.
prende atto della rinuncia per le seguenti posizioni:
- società Calcio Atletico Ascoli SSDRL;
- Sig. Federici Tonino;
- Sig. Simoni Alex.
Respinge il reclamo in epigrafe per la posizione del calciatore Pompei Thomas.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce