CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/2024 – OMISSIS / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 6

Anno 2024

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Stefano Bastianon - Relatore

Giovanni Iannini

Laura Santoro

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2023, presentato congiuntamente, in data 13 dicembre 2023, dalla [Omissis] S.r.l. e dall'avv. [Omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Rosati,

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

 


e

 

 

la Procura Federale presso la FIGC, non costituita in giudizio,

nonché nei confronti

 

della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,

e

 

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l'annullamento e l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecuzione,

 

 

del dispositivo n. 0049/CFA/2023-2024 e della decisione n. 0056/CFA-2023-2024 (Registro Procedimenti n. 0049/CFA/2023-2024), emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC e comunicata in data 14 novembre 2023, con la quale, in riforma della decisione n. 0068/ TFNSD- 2023-2024 del 9 ottobre 2023, emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, che aveva prosciolto i suddetti ricorrenti, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale della FIGC e, per l’effetto, sono state irrogate, a carico del sig. [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 6 e, a carico della società [Omissis], la sanzione di punti 1 di penalizzazione, da scontarsi nella presente stagione sportiva; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente e/o connesso.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 30 gennaio 2024, il difensore delle parti ricorrenti - [Omissis] S.r.l. e avv. [Omissis] - avv. Giuseppe Rosati; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Stefano Bastianon.

 

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Con comunicazione di conclusione delle indagini in data 21 luglio 2023, la Procura Federale presso la FIGC ha incolpato: a) [Omissis], quale Presidente della società [Omissis], della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), nonché dell’art. 31, commi 6 e 7, CGS, in relazione all’art. 94-ter delle NOIF, per non aver provveduto nei termini ivi previsti al pagamento di quanto dovuto al sig. [Omissis], in forza del lodo arbitrale in data 25 maggio 2023, pronunciato nell’ambito della vertenza n. 178/23 e notificato in data 25 maggio 2023;

b) la società [Omissis] S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al sig. [Omissis].

  1. La Procura Federale ha fondato il proprio atto di incolpazione sulla base della nota del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti che ha dichiarato di non aver ricevuto, da parte della [Omissis] S.r.l., la liberatoria del sig. [Omissis] in riferimento al pagamento dell’importo di € 17.853,12 di cui al lodo arbitrale sopra citato.
  2. Il sig. [Omissis] ha prodotto, nel termine concessogli, la liberatoria de qua ed ha contestualmente chiesto l’archiviazione del procedimento.
  3. La Procura Federale ha, invece, deferito i due ricorrenti avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - per le medesime violazioni di cui alla comunicazione delle indagini preliminari, evidenziando che la liberatoria prodotta recava una data successiva al termine di 30 giorni previsto dall’art. 94-ter delle NOIF.
  1. All’esito della prima udienza, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - ha ordinato alle parti di produrre i documenti contabili attestanti i tempi e i modi dell’avvenuto pagamento delle somme spettanti al sig. [Omissis].
  2. I ricorrenti hanno prodotto l’assegno n. 0808037412-00, tratto sulla Banca del Piemonte, dell’importo di € 17.853,12, emesso in data 20 giugno 2023, ovvero entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 94-ter delle NOIF.
  3. Alla successiva udienza, la Procura Federale ha chiesto, per il sig. [Omissis], la sanzione di mesi 6 di inibizione e, per la società [Omissis] S.r.l., la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
  4. Con sentenza in data 9 ottobre 2023, il Tribunale Federale ha escluso qualsiasi responsabilità in capo ai ricorrenti. A sostegno della propria conclusione, il Tribunale ha sottolineato che “i deferiti (…) hanno prodotto una dichiarazione liberatoria rilasciata dal tecnico [Omissis]; in tale documento il suddetto creditore afferma di aver ricevuto il pagamento di tutti gli importi a lui dovuti dalla[Omissis], entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del lodo arbitrale (26 maggio 2023). I deferiti, ad ulteriore riprova di quanto sostenuto dal Sig. [Omissis], ed a seguito di ordinanza disposta da questo Collegio, facevano pervenire (…) la copia dell’assegno bancario consegnato al [Omissis] in data 20 giugno 2023 e quindi entro i termini previsti dalla normativa vigente. Entrambe le prove offerte dai deferiti non sono state contestate dalla Procura Federale in relazione alla loro autenticità; da tali elementi deve dedursi che il pagamento sia stato effettuato neri termini, d’altronde, anche l’assenza di una prova contabile (…) non cambia la prospettazione delle vicende, in quanto l’effettivo incasso da parte del [Omissis] della somma in questione, a fronte di un assegno datato - e non contestato - 20 giugno 2023, non rileverebbe ai fini degli obblighi in capo ai deferiti”.
  1. Con reclamo del 12 ottobre 2023, la Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale davanti alla Corte di Appello Federale chiedendone l’integrale riforma. I deferiti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.
  2. Con sentenza, in data 14 novembre 2023, la Corte Federale di Appello ha accolto il reclamo della Procura Federale ed ha irrogato le seguenti sanzioni:
    1. al sig. [Omissis] l’inibizione di mesi 6;
    2. alla società [Omissis] S.r.l., la sanzione di 1 punto di penalizzazione, da scontare nel corso della presente stagione sportiva.

A sostegno della propria decisione, la Corte Federale di Appello ha osservato quanto segue:

  • secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’adempimento giuridico di una obbligazione pecuniaria, ove non avvenga in contanti, ma mediante assegno bancario, non si ha con la consegna del titolo, ma con la riscossione dello stesso in quanto l’assegno bancario è rilasciato pro solvendo;
  • nel caso di specie, manca la prova della data in cui l’assegno è stato consegnato dal debitore al creditore. Manca quindi in radice la prova dell’avvenuto pagamento;
  • la liberatoria rilasciata dal creditore in data 30 giugno 2023, attestante l’avvenuto pagamento, non prova la data di detto pagamento;
  • la successiva dichiarazione integrativa del creditore non è una quietanza di pagamento indirizzata al debitore, ma una dichiarazione latamente confessoria indirizzata ad un terzo e, cioè, sostanzialmente agli organi della Federazione.
  1. Con ricorso in data 13 dicembre 2023, il sig. [Omissis] e la società [Omissis] S.r.l. hanno proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione n. 0056/CFA-2023-2024 (Registro Procedimenti n. 0049/CFA/2023-2024), emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC e comunicata in data 14 novembre 2023, chiedendone l’annullamento sulla base di sei motivi.
  1. Con i primi due motivi, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa/erronea applicazione dell’art. 94-ter delle NOIF, anche con riferimento all’art. 14 delle preleggi, l’omessa, insufficiente, contradditoria, irragionevole ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere affermato l’esistenza di una nozione sostanzialistica di pagamento, che non potrebbe mai essere soddisfatta mediante l’emissione di un assegno bancario, ma solo a mezzo di bonifico bancario.
  2. Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa/erronea applicazione degli artt. 1199, 2735, comma 1, e 2733, comma 2, c.c., nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte Federale di Appello preso in considerazione nel suo complesso il compendio probatorio offerto dai ricorrenti.
  3. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 94-ter delle NOIF, e 31, comma 7, CGS FIGC e la motivazione insufficiente, apodittica, apparente e priva di sviluppo logico-giuridico, per non avere la Corte Federale d’Appello considerato che il sig. [Omissis] non era più presidente della società [Omissis] S.r.l. a far data dal 19 giugno 2023, nonostante la documentazione prodotta dai ricorrenti, in particolare l’anagrafica estratta dal portale della FIGC e la visura camerale.
  4. Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa o erronea applicazione degli artt. 57 CGS FIGC e 116 c.p.p., per avere la Corte Federale di Appello adottato criteri arbitrari ed esorbitanti nel valutare il compendio probatorio documentale.
  5. Con il sesto motivo, i ricorrenti hanno denunciato il mancato raggiungimento dello standard probatorio richiesto per l’inflizione di sanzioni afflittive.
  6. In data 22 dicembre 2023, la FIGC ha depositato la memoria difensiva, con la quale ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto teso ad una rivisitazione delle prove che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni contestate.
  7. Nell'udienza del 30 gennaio 2023, sono stati sentiti l’avv. Giuseppe Rosati, per i ricorrenti, [Omissis] S.r.l. e [Omissis], e l’avv. Giancarlo Viglione, per la FIGC che hanno insistito nelle loro richieste, nonché la prof.ssa avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, che ha chiesto di voler dichiarare il ricorso inammissibile o comunque di respingerlo.

Considerato in diritto


  1. In ordine all’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Federazione, il Collegio di Garanzia la ritiene infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della FIGC, infatti, con il loro ricorso i ricorrenti non hanno chiesto una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sulla base delle quali sono state irrogate le sanzioni impugnate, bensì il riesame del ragionamento giuridico che ha condotto la Corte Federale di Appello ad assumere la decisione impugnata. Il ricorso, pertanto, deve considerarsi ammissibile.
  2. Passando ai motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati per le seguenti ragioni.
  3. L’art. 94-ter, ult. comma, delle NOIF stabilisce che “il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D., accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”. La norma si limita, quindi, a stabilire “quando” il pagamento deve essere effettuato, senza nulla dire a proposito di “come” il pagamento debba essere effettuato.
  4. Nel caso di specie, non è in discussione il fatto che il pagamento è stato effettuato a mezzo di assegno bancario, consegnato dal debitore al creditore e da questo regolarmente ricevuto. Sul punto, infatti, i ricorrenti hanno prodotto, sin dal giudizio di primo grado, sia la fotocopia dell’assegno bancario dell’importo di € 17.853,12, unitamente alla lettera a mani datata 20 giugno 2023 ed indirizzata al sig. [Omissis], con la quale la società [Omissis] S.r.l. dichiara di consegnare l’anzidetto assegno “a totale copertura di quanto disposto dal lodo arbitrale della Commissione Vertenze Economiche dello scorso 26 maggio 2023”, sia la “dichiarazione liberatoria” del sig. [Omissis] di aver “percepito dalla Società SSDARL Società di [Omissis] per il periodo dal 4- 10.2022 al 30-6-2023 le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le voci premiali e le somme pattuite ai sensi dell’Art. 94-ter delle NOIF (...)” e di “non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria”.
  5. Quest’ultima liberatoria, inoltre, risulta integrata dalla dichiarazione successiva, sempre del sig. [Omissis], con la quale quest’ultimo, facendo espressamente riferimento alla propria precedente dichiarazione liberatoria del 30 giugno 2023, “precisa che il pagamento da parte della società è stato effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del lodo”.
  6. A tale proposito, si osserva che, secondo la Corte di Cassazione, “poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento“ (Cass, n. 33566/2021).
  1. Nel caso di specie, pertanto, siccome il pagamento richiesto dall’art. 94-ter, ult. comma, delle NOIF è stato legittimamente effettuato a mezzo assegno bancario, con una modalità che deve ritenersi consentita dalla normativa federale, l’effetto estintivo dell’obbligazione deve ritenersi verificato con l’emissione e la consegna dell’assegno al creditore, al quale spettava eventualmente l’onere della prova del mancato incasso.
  2. Si è già visto, peraltro, che il sig. [Omissis], lungi dall’eccepire il mancato incasso, ha espressamente dichiarato di aver percepito le somme dovute e di non avere più nulla a pretendere, ed inoltre che il pagamento è stato effettuato nel termine di 30 giorni dalla notifica del lodo.
  3. A tale proposito, l’affermazione della Corte Federale di Appello, secondo cui la seconda dichiarazione rilasciata dal sig. [Omissis] sarebbe soltanto una “dichiarazione latamente confessoria indirizzata ad un terzo e, cioè sostanzialmente agli organi della Federazione”, risulta apodittica, non considerando il fatto che tale dichiarazione è stata prodotta in giudizio dai ricorrenti, ai quali, pertanto, la dichiarazione stessa deve ritenersi comunque indirizzata.
  4. La soluzione interpretativa fatta propria dalla CFA non può essere condivisa anche perché farebbe dipendere dalla condotta di un terzo (il creditore) il tempestivo adempimento dell’obbligazione del debitore che si è avvalso della modalità di pagamento a mezzo assegno bancario consentita dall’ordinamento.
  5. D’altra parte, se il legislatore federale, allo scopo di non consentire elusioni di una disposizione che prevede il rispetto di un termine perentorio per l’adempimento dell’obbligo di pagamento, avesse voluto prevedere che il pagamento effettuato a mezzo assegno bancario poteva ritenersi tempestivo soltanto con la dimostrazione che la relativa somma era stata anche incassata dal creditore nel termine indicato, secondo la tesi sostenuta dalla Procura Federale, che non è stata condivisa dal giudice di primo grado, ma è stata fatta propria dal giudice di appello, l’art. 94 ter, ult. comma, delle NOIF, avrebbe dovuto essere formulato in modo diverso, prevedendo specifiche modalità di pagamento che garantiscono il sicuro rispetto di tale risultato, come, ad esempio, il bonifico bancario istantaneo.
  6. Per tutte le ragioni esposte, riguardanti la tempestività del pagamento, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto con l’annullamento delle sanzioni in oggetto.

Resta in conseguenza assorbita ogni questione relativa alla carica di presidente del sig. [Omissis] alla data del 26 giugno 2023 e alla sua conseguente responsabilità.


P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Accoglie il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge in favore dei ricorrenti.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 gennaio 2024.

Il Presidente                                                                                Il Relatore

Depositato in Roma, in data
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it