CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/2024 – OMISSIS / Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Decisione n. 7
Anno 2024
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Mario Serio - Relatore
Stefano Bastianon
Giovanni Iannini
Laura Santoro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2023, presentato, in data 27 ottobre 2023, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Terenzio,
contro
la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
e
la Procura Federale della FIPSAS, rappresentata e difesa dal Procuratore Federale, avv. Vincenzo Caponera,
avverso
la decisione n. 2/2023, emessa dalla Corte Federale d’Appello della FIPSAS, in data 26 settembre 2023, nell’ambito del Proc. n. 4/2023, notificata al ricorrente in data 27 settembre 2023 e pubblicata in data 28 settembre 2023, con la quale, in riforma della decisione n. 8/2023 del Tribunale Federale FIPSAS, il ricorrente è stato condannato “alla sospensione dall’attività ex art. 9 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPSAS per complessivi mesi 12 (dodici)”.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 30 gennaio 2024, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente [omissis] - avv. Roberto Terenzio; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPSAS, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.
Ritenuto in fatto
- Con atto del 1° maggio 2023, il Procuratore della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS) deferiva, ai sensi dell'art. 76, comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva, al Tribunale Federale [omissis] in relazione a condotta contrassegnata da disvalore sociale e, come tale, integrante la violazione della disposizione di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento, nonché della corrispondente previsione dell'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
- Il deferimento conseguiva alla contestazione mossa al tesserato il precedente 20 marzo, in cui si faceva riferimento alla sua partecipazione al Campionato Europeo Senior di pesca con la mosca, svoltosi tra il 29 giugno ed il 10 luglio 2022 in Norvegia. Con riguardo a tale competizione, il Procuratore Federale esponeva che il deferito, nel corso dell'ultima prova, non aveva eseguito il rilascio del pesce catturato, riagganciandolo, ed aveva presentato al Commissario di gara il medesimo pesce, con conseguente annotazione sulla tabella segnapunti di un numero non veritiero di catture, tutte in effetti riferite a catture di pesci, avvenute in un concentrato arco di tempo e relative a pesci della medesima specie e taglia. In conseguenza di tale condotta, il deferito era stato, al termine dell'ultima prova della gara, squalificato dalla Giuria della FIPS Mouche competente.
- Nell'atto di deferimento si rappresentava che, nel corso delle indagini, l'atleta aveva contestato la decisione della Giuria in quanto illogicamente assertiva di fatti tra loro incompatibili, quale il numero inveritiero di catture del medesimo pesce in contrasto con le risultanze del foglio di gara. Ulteriormente, il deferito aveva segnalato l'inattendibilità della relazione del controllore di gara, inesperto e persino privo dei mezzi grafici di annotazione delle infrazioni ed aveva lamentato l'assenza di adeguate garanzie difensive nel procedimento davanti alla Giuria.
- Sempre nell'atto introduttivo del giudizio disciplinare, si specificava che il relativo oggetto era costituito dall'accertamento dei fatti originariamente contestati al tesserato in quanto connotati da “evidente disvalore sociale”. Si aggiungeva che tale attività poteva dirsi assolta dal provvedimento sanzionatorio adottato dalla giuria internazionale e dall'informazione ad essa fornita dal giudice di settore, che, a propria volta, aveva ricevuto la segnalazione del controllore. Circostanze concorrenti con la dichiarazione di [omissis], Commissario tecnico della squadra nazionale di pesca con la mosca, dettosi “a conoscenza diretta degli elementi dai quali è dipesa la squalifica del suddetto tesserato”, ciò che lo aveva indotto a rinunciare al reclamo contro tale sanzione, la quale aveva nuociuto all'immagine della rappresentativa nazionale e di quella della Federazione.
- Al termine del dibattimento, il Tribunale Federale, con decisione del 12 giugno 2023, assolveva il deferito per carenza di prove.
- In particolare, il Collegio di prima istanza osservava che, esclusa la ricorrenza di una duplicazione di giudizio rispetto al procedimento davanti alla Giuria, organo di natura puramente tecnica, gli elementi probatori prospettati dall'accusa non consentivano di definire con la necessaria compiutezza la responsabilità del deferito, alla luce, in particolare, della circostanza che “la procedura di accertamento posta in essere dalla Giuria... non ha le caratteristiche di certezza richieste dai principi del processo sportivo come regolati dal CONI”.
- Contro tale decisione, ha proposto appello la Procura Federale, deducendo il contrasto con la decisione resa da un organo internazionale e l'omessa valutazione del materiale probatorio. All’appello ha resistito con memoria l'appellato.
- Con decisione del 26 settembre 2023, la Corte Federale d'Appello, in parziale riforma di quella di primo grado, ha, per quanto di residuo interesse, dichiarato il tesserato responsabile degli addebiti contestatigli e lo ha condannato alla sospensione dall'attività per 12 mesi.
- La Corte Federale d'Appello, dopo aver ribadito l'infondatezza dell'eccezione “ne bis idem”, sulla base della sua genericità oltre che della sua tardività per omessa proposizione di appello incidentale, ha osservato che la pronuncia impugnata era erroneamente entrata nel merito della decisione adottata dalla Giuria internazionale, intangibile in sede federale in virtù del vincolante accertamento di fatto da essa effettuato. La Corte Federale d'Appello ha, pertanto, circoscritto la propria indagine, non alla rivalutazione storica del fatto, ma all'apprezzamento del disvalore della condotta del tesserato, ormai definitivamente individuata. La conclusione è stata nel senso che tale condotta (consistita nel riallamare pesci già pescati e nel ripresentarli ai fini del punteggio) fosse stata posta in essere in violazione dei principii di lealtà, probità e rettitudine sportive. In conseguenza, tenuto conto, da un canto, del danno che il comportamento aveva causato alla rappresentativa nazionale (avendo la squalifica inciso sui piazzamenti complessivi della squadra italiana) e, in termini di immagine, alla Federazione e, d'altro canto, dell'assenza di precedenti disciplinari nella sua carriera ventennale, infliggeva all'atleta la squalifica suddetta.
- Contro questa decisione, ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia il tesserato, sulla base di quattro motivi, rispettivamente riferiti a violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del principio del giusto processo; errata valutazione di prove determinanti ai fini della decisione; omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; carenza di motivazione nella determinazione della sanzione.
- Resistono al ricorso la FIPSAS e la Procura Federale, sottolineando l'ineccepibilità della decisione impugnata e l'infondatezza ed inammissibilità del ricorso avversario.
Il ricorrente ha controdedotto con memoria.
- All'udienza di discussione del 30 gennaio 2023, le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste. A seguito dell’eccezione di tardività del deposito della memoria della FIPSAS, sollevata dal ricorrente, la Federazione ne ha rappresentato oralmente i contenuti.
La Procura Generale del CONI ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o in subordine il suo rigetto.
Considerato in diritto
- Con il primo articolato motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata sostanzialmente per aver recepito quella della Giuria internazionale, senza curarsi di verificare se fosse stata emessa da organo dotato di potestà giurisdizionale in ambito sportivo, preferendo accedere senza adeguata giustificazione alla tesi che si trattasse di organo di natura esclusivamente tecnica. Tale erronea impostazione avrebbe impedito alla Corte Federale d'Appello di cogliere la portata dell'argomento difensivo, che, muovendo dall'opposta prospettiva, aveva denunciato l'esistenza di indici gravi e concordanti circa l'assoluta carenza delle garanzie proprie del giusto processo, quali risultanti sia da principii del diritto interno endofederale (a propria volta ricavati dal diritto comune) sia dal diritto convenzionale europeo (parimenti applicabili alla giustizia sportiva internazionale), e segnatamente dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950. E ciò sebbene fossero chiaramente rilevabili sintomi del mancato rispetto di fondamentali elementi costitutivi del giusto processo, quali l'attiva partecipazione dell'incolpato al contraddittorio (del tutto assente) e la previsione di successivi gradi di impugnazione.
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- 1. Il motivo, così come è formulato, non coglie nel segno ed è, comunque, privo di diretta rilevanza ai fini della decisione, come potrà dedursi dall'esame della censura immediatamente successiva.
In effetti, non può ritenersi che il procedimento svoltosi davanti alla Giuria, e la conseguente deliberazione, possano assurgere al rango della giurisdizione sportiva proprio per la denunciata carenza dei requisiti propri di essa, ed in particolare, come appena detto, di quelli afferenti alla piena esplicazione del diritto di difesa, in termini di partecipazione al contraddittorio e di appello contro le determinazioni dell'organo. Il che porta, in effetti, ad escludere - ed in ciò evidentemente risiede la già annunciata rilevanza della questione ai presenti fini - qualsiasi automatico effetto vincolante della pronuncia della Giuria ai fini della qualificazione della condotta del ricorrente come posta in essere in violazione delle norme dell'ordinamento sportivo in questa sede contestate.
Né, del resto, la decisione d'appello ha in alcun modo inteso porre un rapporto di automatismo tra la squalifica internazionale e la conseguente condanna in sede disciplinare federale. Al contrario, il Collegio Federale d'Appello ha esattamente inteso la portata ed il fine del deferimento, pienamente attenendosi, fatte salve le osservazioni che in punto metodologico si svilupperanno in seguito, al “thema decidendum” ad esso devoluto e dedotto dall'atto del Procuratore Federale del 1° maggio 2023, già riportato nella parte espositiva. In esso, infatti, si legge che: “Ritenuto che il presente thema decidendum risulta essere rappresentato dall'essersi o meno verificati i fatti giuridici contestati, essendo essi connotati da evidente disvalore sociale”.
Ora, non solo questa proposizione delimita l'oggetto del procedimento disciplinare federale; essa recide anche alla radice qualsiasi ipotesi di meccanica refluenza su di esso delle risultanze complessive del procedimento svoltosi davanti la Giuria internazionale. In altri termini, quest'ultimo - ed ancora una volta la conclusione si rivela perfettamente compatibile con lo spirito e la lettera dell'atto di deferimento - funge esclusivamente da presupposto storico per il promuovimento dell'azione disciplinare, avendone costituito il propellente informativo.
Sicura conseguenza di tale prospettazione è la totale, e doverosa, libertà del giudice disciplinare federale di riconsiderare ogni elemento comunque acquisito ai propri atti e di valutarlo criticamente in funzione della pronuncia di fondatezza del deferimento.
- Le precedenti considerazioni orientano il giudizio sul secondo motivo di ricorso, incentrato sulla errata valutazione di prove determinanti e relative alla condotta del ricorrente ed alle dichiarazioni accusatorie formulate nei suoi confronti.
In particolare, si lamenta il mancato esame, da parte dei giudici d'appello, di circostanze di natura risolutiva, e sostanzialmente in contrasto con le conclusioni cui era pervenuta la Giuria internazionale.
Al riguardo, è stata rappresentata dal ricorrente - che, a propria volta, aveva ricevuto il documento, del tutto incontestato dalla Procura Federale, attraverso canali diretti con la Federazione internazionale - una tabella raffigurante le catture da questi effettuate nel corso della gara in questione. Da essa si ricava che soltanto in 5 casi su un totale di 19 il pesce presentava dimensioni coincidenti (le catture 1, 2, 3, 4 si riferivano ad un pesce della medesima specie di valore ponderale rispettivamente di 225, 226, 225, 226; le catture 15 e 16 riguardavano pesci della stessa specie di dimensioni 318 e 317; le catture 17 e 18 avevano ad oggetto pesci della medesima specie di dimensioni 246).
Ed ancora, si censura la decisione d'appello in relazione all'omessa valutazione della circostanza decisiva costituita dall'assenza alla gara del Commissario tecnico della nazionale Soldarini, le cui dichiarazioni accusatorie sono confluite agli atti del procedimento.
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- 1. La censura è fondata.
La decisione impugnata, infatti, non si è mossa lungo il solco tracciato dal deferimento nei termini prima menzionati e non ha, quindi, conseguenzialmente proceduto alla necessaria ed autonoma opera di accertamento della condotta alla luce dell'intero compendio probatorio di cui disponeva, incluse ovviamente le risultanze del procedimento svoltosi davanti alla Giuria.
La Corte Federale d'Appello ha preferito sposare la linea di pensiero secondo cui: “L'accertamento del fatto da parte della Giuria lo cristallizza così come ricostruito e riportato nei documenti (verbali e/o referti di gara, relazioni tecniche e/o atti equiparabili) e rende superflua ogni ulteriore istruttoria e, pertanto, le relative richieste formulate dalle Parti non meritano accoglimento”. Segue, tuttavia, alla frase appena enunciata altra che sembra porsi in un binario di contraddizione logica, la quale così suona: “La decisione della Giuria del campionato FIPS Mouche, se da un lato gode di efficacia privilegiata quanto ai fatti ivi accertati, trattandosi di accertamento proveniente da Organo fidefaciente, tuttavia, dall’altro, non è vincolante ai fini dell'apprezzamento del disvalore del comportamento tenuto dal tesserato, lasciando all’organo di Giustizia adito la valutazione sulla conformità o meno della condotta alla normativa disciplinare”.
Ora, il Collegio osserva che la, pur esattamente riconosciuta dalla Corte Federale d'Appello, libertà di apprezzamento della condotta del tesserato in sede disciplinare non può in alcun modo prescindere, anche ai soli fini della determinazione della sua gravità (oltre che, intuitivamente, della sua stessa fenomenica sussistenza), dalla effettiva e piena conoscenza del suo concreto dispiegarsi e del contesto di riferimento. Conoscenza, questa, che non può essere pregiudizialmente ostacolata dal rifiuto di aprire l'orizzonte del giudizio a nuovi innesti, pur acquisiti agli atti (anche se mancanti in sede internazionale, a causa della prima ricordata esiguità delle tutele difensive riservate in tale fase procedimentale) o acquisibili mediante appositi mezzi istruttori specificamente sollecitati.
- È, pertanto, da accogliere la censura, formulata con il secondo mezzo di ricorso, in cui si segnalano carenze istruttorie che dovranno essere colmate in sede di rinvio dal Giudice d'Appello in diversa composizione.
Questi, muovendo dal fatto storico della squalifica inflitta al ricorrente dalla Giuria internazionale (che è ovviamente oramai intangibile e non può non mantenere i propri effetti, restando insensibile alle determinazioni disciplinari in area federale), sarà tenuto ad un'autonoma ricostruzione, alla luce del materiale probatorio disponibile e dell'eventuale ammissione di ulteriori mezzi istruttori, della condotta contestata al ricorrente, ai fini di una valutazione della sua responsabilità disciplinare. E questo allo scopo di valutarne la difformità, ed il relativo grado, rispetto ai canoni inderogabili di lealtà e correttezza, tenuto conto delle ricadute della condotta stessa sull'immagine esterna della Federazione e sul pregiudizio in termini agonistici patito dalla squadra nazionale in occasione della competizione di cui si tratta.
- Tenuto conto dell'annullamento con rinvio della decisione impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso, le restanti censure restano assorbite.
- Al Giudice di rinvio è devoluta anche la pronuncia sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla Corte Federale d’Appello della FIPSAS.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 gennaio 2024.
Il Presidente Il Relatore
Depositato in Roma, in data 14 febbraio 2024. Il Segretario