CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/2024 – U.C. Sampdoria S.p.A. / Torino F.C. S.p.A / Lega Nazionale Professionisti Serie A / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 8

Anno 2024


 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Stefano Bastianon

Giovanni Iannini

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2023, presentato, in data 23 novembre 2023, dalla U.C. Sampdoria S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampiero Falasca e Francesco De Gennaro,

contro

 

 

il Torino F.C. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Paolo Lombardi,

nonché nei confronti

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), non costituita in giudizio,

 

 

e

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituita in giudizio,

avente ad oggetto

 

la richiesta di integrale riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, n. 0052/CFA-2023-2024 del 30 ottobre 2023, Registro procedimenti n. 0041/CFA/2023- 2024, che ha respinto il reclamo della suddetta ricorrente per la riforma della sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0012/TFNSVE-2023-2024 del

21 settembre 2023, Registro procedimenti n. 0034/TFNSVE/2022-2023, con la quale l'U.C. Sampdoria S.p.A. è stata condannata a corrispondere al Torino F.C. S.p.A. l’importo di euro 328.359,44, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo, con riferimento al Contributo di Solidarietà alla KKS Lech Poznan SA, versato dalla predetta società torinese a seguito del trasferimento, con contratto del 26 agosto 2020, del calciatore [omissis] dalla U.C. Sampdoria S.p.A. al Torino F.C. S.p.A..

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 30 gennaio 2024, i difensori della parte ricorrente - U.C. Sampdoria S.p.A.

- avv.ti Giampiero Falasca, Francesco Martinelli, Antonio Orsini e Nicola Di Iorio; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Paolo Lombardi, per la resistente Torino F.C. S.p.A., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof. avv. Laura Santoro.

Ritenuto in fatto

 

 

  1. In data 26 agosto 2020, tra le società U.C. Sampdoria e Torino F.C. veniva stipulato l’atto di cessione definitiva del contratto di lavoro del calciatore [omissis]. Nel predetto contratto veniva indicata la somma di euro 7.500,000,00 quale “importo globale dell’operazione”, suddistinta in tre rate di importo pari rispettivamente ad euro 3.100.000,00, per la prima stagione sportiva, ad euro 2.000.000,00, per la seconda, e ad euro 2.400.000,00, per la terza, oltre ad alcuni premi da riconoscersi al raggiungimento di determinati risultati sportivi.
  1. In data 30 marzo 2021, il Torino F.C. effettuava il versamento della somma di euro 100.287,12 in favore della società KKS Lech Poznan S.A., a titolo di pagamento parziale del contributo di solidarietà (“Solidarity Contribution”) a quest’ultima spettante quale società formatrice ai sensi delle Regulations on the Status and Transfer of Players della FIFA (art. 21 e art. 1 ss. dell’Annexe 5).
  2. A seguito del ricorso promosso dalla società KKS Lech Poznan S.A. innanzi alla Dispute Resolution Chamber della FIFA per il pagamento del contributo di solidarietà in riferimento alla seconda tranche del corrispettivo della cessione, il Torino F.C. chiedeva che fossero chiamate in causa la U.C. Sampdoria e la FIGC al fine di ottenere la condanna della prima al rimborso delle somme dallo stesso pagate, ma tale domanda veniva giudicata inammissibile in ragione del fatto che concerneva società affiliate entrambe alla medesima Federazione sportiva. Ad analoga conclusione perveniva il TAS a seguito dell’impugnazione promossa dal Torino F.C. avverso la predetta decisione.

Il Torino corrispondeva quindi alla società polacca le ulteriori somme spettanti per il contributo di solidarietà.

  1. In data 29 giugno 2023, il Torino F.C. proponeva ricorso al TFN, Sezione Vertenze Economiche, chiedendo che venisse accertato il suo diritto al rimborso della somma complessiva di euro 347.769,98, corrisposta al club polacco a titolo di contributo di solidarietà. La domanda veniva accolta dal Giudice di prime cure previa rideterminazione della somma da restituire nell’importo complessivo di euro 328.359,44 alla luce della documentazione versata in atti.
  2. In data 28 settembre 2023, la U.C. Sampdoria proponeva reclamo avverso tale decisione innanzi alla CFA, che lo respingeva con decisione del 30 ottobre 2023, confermando quanto era stato statuito in primo grado.
  3. Con ricorso depositato il 23 novembre 2023, la U.C. Sampdoria ha adito questo Collegio chiedendo l’annullamento della decisione della CFA sulla base dei seguenti motivi:

1) Erroneità, incompletezza e illogicità della decisione perché in contrasto con i generali canoni di interpretazione dei contratti.

La ricorrente lamenta che l’interpretazione del contratto per cui è causa, operata dalla CFA, risulterebbe in contrasto con la normativa sull’interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. cod. civ. ed i consolidati principi giurisprudenziali in materia, là dove nella specie la CFA ha ritenuto che con l’espressione “importo globale dell’operazione” le parti abbiano inteso riferirsi alla somma lorda comprendente sia il prezzo della cessione che il contributo di solidarietà.

  1. La ricorrente lamenta sul punto, altresì, che l’interpretazione, fatta propria dal TFN e confermata dalla CFA, non risulta coerente e logica rispetto al sistema di funzionamento della “Stanza di compensazione”, giacché determinerebbe «una doppia – inspiegabile – movimentazione bancaria da Torino a Sampdoria e da Sampdoria a Torino in relazione ad un singolo contratto di trasferimento».
  2. La ricorrente rileva, inoltre, che il comportamento tenuto dal Torino successivamente alla stipula del contratto di cessione avallerebbe l’interpretazione contraria a quella sostenuta dai giudici endofederali, poiché quest’ultimo «ha parzialmente corrisposto, prima che intervenisse il contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali della FIFA, l’importo di euro 100.287,12 in favore di KKS Lech Poznan S.A. (…) senza sollevare specifiche eccezioni/segnalazioni».
  3. Illogicità del secondo capo della sentenza della CFA in cui si opera il riferimento al principio “ignorantia legis non excusat”.

La ricorrente rileva sul punto che il richiamo al principio “ignorantia legis non excusat”, operato dalla CFA con riguardo alla normativa della FIFA in tema di contributo di solidarietà nella parte in cui, in specie, pone il relativo onere economico a carico della società cedente, risulterebbe sprovvisto di un fondamento logico, stante che, a suo dire, le parti avrebbero convenuto che il corrispettivo della cessione dovesse intendersi «al netto di ogni eventuale onere», cosicché, «ove le parti avessero voluto disciplinare una ripartizione del contributo di solidarietà (…) le stesse avrebbero raggiunto apposita intesa, aspetto che, nel caso di specie, non si è configurato».

  1. Erroneità del capo III della decisione della CFA in cui si ritiene irrilevante il meccanismo della stanza di compensazione.

La ricorrente rileva sul punto che la CFA avrebbe errato nel ritenere che la circolare FIGC del 30 giugno 2021, la quale detta le istruzioni operative in ordine all’indicazione del corrispettivo nelle cessioni di contratto, non si applichi al caso in esame in quanto successiva all’accordo di cessione intercorso tra le parti in causa. La ricorrente afferma, invece, che tale circolare avrebbe valore interpretativo di una «corretta prassi che si sarebbe già dovuta applicare sin dal 2020», e che sarebbe «pacifica l’efficacia retroattiva di tale circolare anche per i trasferimenti posti in essere nell’agosto 2020 quale è, appunto, quello del caso in esame»; pertanto, «anche volendo ammettere che il contributo di solidarietà diventi “oggetto di regolazione diretta” tra le parti, le stesse hanno volontariamente omesso di raggiungere alcun tipo di intesa per il pagamento della predetta somma, la quale, pertanto, deve ritenersi a totale carico di Torino F.C.».

  1. In conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale e nel merito, l’accoglimento del ricorso con la riforma integrale della decisione Reg. Proc. n. 0041/CFA/2023-2024 e, conseguentemente, la condanna del Torino F.C. alla restituzione delle somme medio tempore dalla stessa corrisposte in ottemperanza alla decisione di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
  2. Con memoria depositata il 4 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la società Torino F.C. eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per contrasto ai limiti del sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 54, co. 1, CGS, in quanto recante «una intollerabile richiesta di riesame dei fatti di causa».
  3. Nel merito, la resistente ha eccepito, in primo luogo, la piena esaustività e fondatezza delle decisioni assunte dagli organi di giustizia endofederale, in primo e secondo grado, in quanto del tutto conformi ai dettami della normativa in materia di Solidarity Contribution.
  4. La resistente eccepisce, inoltre, l’irretroattività della circolare FIGC, richiamata dalla ricorrente, che risulterebbe suffragata dall’ «uso al tempo futuro delle espressioni “dovrà”, “garantirà”, “verrà regolato”» ivi contenute.
  5. La resistente, in conclusione, ha chiesto che, in via preliminare e pregiudiziale, il ricorso sia dichiarato inammissibile e, nel merito, che sia rigettato, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di causa.
  6. Con nota dell’11 gennaio 2024, la ricorrente procedeva al deposito, «ai sensi dell’art. 60, co. 4, CGS», del documento recante le FAQ redatte dalla FIGC in materia di contributo di solidarietà domestico «finalizzato a chiarire i dubbi interpretativi nell’applicazione dell’art. 102, commi 7 e 8, delle N.O.I.F.».
  7. Con memoria ex art. 60, co. 4, CGS, depositata il 19 gennaio 2024, il Torino F.C. eccepiva la

«inammissibilità, illegittimità ed irritualità» della nota prodotta dalla ricorrente «al di fuori del ricorso introduttivo e, dunque, ben oltre il termine di cui all’art. 59, co. 1, CGS», rilevando, inoltre, che la stessa nota non si sarebbe potuta considerare «una sorta di memoria ex art. 60, comma 4, del CGS CONI atteso che il limite temporale a ritroso di dieci giorni ivi statuito non era ancora iniziato a decorrere». La resistente evidenziava, comunque, come il contenuto delle FAQ si riferisse al contributo di solidarietà domestico, e non già a quello previsto dalla normativa FIFA, richiamando al contempo la norma transitoria contenuta nell’art. 102 NOIF, a mente della quale «le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024» e «non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand’anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024».

  1. All’udienza del 30 gennaio 2024, i difensori delle parti hanno confermato le loro conclusioni. La prof. avv. Maria Elena Castaldo, intervenuta per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché teso a provocare una decisione volta ad accertare la volontà delle parti e, dunque, concernente il merito della controversia, e comunque sia respinto.

Considerato in diritto

 

  1. Va preliminarmente trattata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 54, co. 1, CGS, che, com’è noto, limita il sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport alle questioni di legittimità, così precludendo l’esame nel merito della vicenda processuale che è stata oggetto di pronuncia da parte degli organi di giustizia federale.
  2. Or, dunque, la questione oggetto della controversia portata all’esame di questo Collegio verte sulla interpretazione della cessione di contratto stipulata tra le parti in causa, alla luce della normativa in materia di fonte federale e di fonte statale. Si tratta, quindi, di accertare se nel giudizio endofederale conclusosi con la pronuncia della CFA si sia fatta corretta applicazione delle norme di legge in materia di interpretazione e integrazione del contratto, configurandosi, pertanto, una questione di legittimità e non già di puro merito.

L’eccezione deve essere quindi respinta.

  1. In ordine all’eccezione di inammissibilità della nota depositata dalla ricorrente in data 11 gennaio 2024, si rileva quanto segue.

Detta nota, recante il documento (FAQ) redatto dalla FIGC per chiarire i dubbi interpretativi in materia di contributo di solidarietà domestico ex art. 102, commi 7 e 8, delle NOIF, è stata depositata dalla resistente «ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI», che, com’è noto, assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza (termine ad quem avente natura decadenziale, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Collegio di Garanzia dello Sport [v. SS.UU., 6 agosto 2018, n. 46]) per la presentazione di «memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento».

  1. Parte resistente eccepisce che la nota in esame, «essendo cronologicamente anteriore alla fissazione dell’udienza di discussione, stabilita per il giorno 30 gennaio 2024 giusta comunicazione della Segreteria del Collegio mediante P.E.C. del 15 gennaio 2024», non potrebbe giammai valere quale memoria ex art. 60, co. 4, CGS, «atteso che il limite temporale a ritroso di dieci giorni ivi statuito non era ancora iniziato a decorrere».
  1. L’eccezione di parte resistente non coglie nel segno atteso che, nel caso in esame, la nota della ricorrente ex art. 60, co. 4, non introduce un nuovo motivo di doglianza e risulta comunque depositata prima del decorso del predetto termine decadenziale di dieci giorni a ritroso dall’udienza di discussione.
  2. Passando a trattare il merito del ricorso, nessuno dei motivi azionati dalla ricorrente risulta accoglibile per le ragioni di seguito espresse.

In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che la CFA ha fatto corretta e puntuale applicazione della normativa in materia di interpretazione del contratto pervenendo ad un esito ermeneutico che risulta vieppiù pienamente coerente con la normativa di fonte federale in materia di Solidarity Contribution contenuta nelle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (art. 21 e Annexe 5), secondo l’interpretazione autentica datane dalla stessa FIFA nel Commentary on the RSTP (Chapter VIII, Annexe 5, art. 1).

Come, infatti, precisato all’art. 1.1. (Purpose and Scope), lett. e, del citato Commentary (p. 339 dell’edizione vigente al tempo dei fatti in causa), il contributo di solidarietà, pari al 5% del corrispettivo pattuito per ogni cessione definitiva di contratto, va detratto da tale corrispettivo, stante che «il meccanismo di solidarietà non impone alcun onere economico aggiuntivo a carico del club cessionario». Laddove quest’ultimo abbia pagato il corrispettivo della cessione di contratto senza la prededuzione del contributo di solidarietà e abbia, altresì, pagato il contributo di solidarietà, ha titolo per chiederne il rimborso alla società cedente «la quale è obbligata alla restituzione in favore della società cessionaria dell’importo pari al contributo versato».

  1. La normativa sul contributo di solidarietà, dunque, distingue ontologicamente il soggetto che è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo di solidarietà dal soggetto sul quale grava l’onere economico di siffatto pagamento.
  2. Ed invero, la scelta di addossare l’onere economico del contributo di solidarietà a carico della società cedente è coerente con la ratio dello stesso contributo, consistente nel compensare le società presso le quali il calciatore oggetto di trasferimento sia stato tesserato dai 12 ai 23 anni per l’attività di formazione impartitagli, il cui risultato concorre a determinare il valore in campo del giocatore e, dunque, il valore economico delle sue prestazioni, che la società cedente patrimonializza tramite la cessione del relativo contratto di lavoro.
  3. Alla luce di quanto sopra detto, l’interpretazione data dalla CFA all’espressione «importo globale dell’operazione» come ammontare del corrispettivo della cessione al lordo del contributo di solidarietà risulta pienamente coerente ai dettami di legge, nonché adeguatamente motivata. Va, peraltro, osservato, per inciso, che l’espressione «globalità dell’operazione» per indicare il contributo di solidarietà sommato al corrispettivo netto risulta impiegata anche dal legislatore federale nelle FAQ depositate dalla ricorrente (p. 1, n. 1).
  1. Infine, non è condivisibile l’argomento della ricorrente che poggia sul comportamento tenuto dalla resistente successivamente alla conclusione del contratto, stante che, come da quest’ultima rilevato e non contestato dalla prima, nel corso del giudizio innanzi alla Dispute Resolution Chamber della FIFA, il Torino F.C. chiedeva che fosse chiamata in causa la U.C. Sampdoria al fine di ottenere la condanna di questa al rimborso delle somme dallo stesso pagate.
  2. In sequenza logico-giuridica con l’interpretazione predetta si pone l’esame dell’argomento, sul quale la società ricorrente fonda il secondo motivo di ricorso, concernente l’applicazione dei principi “ignorantia legis non excusat” e “imputet sibi” operata dalla CFA, nel senso che «era onere di tale società provvedere a stilare una clausola contrattuale espressa o un accordo integrativo “a latere” (…) al fine di precisare l’imputazione del richiamato contributo, per eventualmente derogare al previsto obbligo normativamente derivante dalle suddette regole della F.I.F.A.».
  3. Non risulta in proposito condivisibile il ragionamento seguito dalla ricorrente nel senso che

«Ove le parti avessero voluto disciplinare una ripartizione del contributo di solidarietà (…) le stesse avrebbero raggiunto apposita intesa», stante che deve ritenersi vero il contrario alla luce della richiamata normativa di fonte federale, che deve essere conosciuta ed applicata da ciascuna parte.

Pertanto, posto che detta normativa pone l’onere economico del contributo di solidarietà a carico della società cedente, e, quindi, nel caso de quo, a carico della ricorrente, ove questa avesse voluto pattuire il corrispettivo della cessione al netto di tale contributo, avrebbe dovuto farlo espressamente risultare da apposita convenzione, come per l’appunto statuito dalla CFA con motivazione chiara, lineare e completa.

  1. Neppure risultano condivisibili le argomentazioni svolte dalla ricorrente in seno al terzo motivo di ricorso in riferimento all’operatività della stanza di compensazione ed all’efficacia della circolare della FIGC del 30 giugno 2021, più sopra richiamata.

Detta circolare, come espressamente specificato nella sua intitolazione, contiene le «indicazioni operative sul contributo di solidarietà FIFA da applicare ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale», qual è quello concernente il caso in esame, che sono state dettate dalla FIGC per adattare la disciplina FIFA sul Solidarity Contribution al meccanismo della stanza di compensazione mediante la quale vengono regolate le partite di dare e avere tra le società affiliate alla FIGC.

  1. Con la predetta circolare, che - giova ricordare - è successiva ai fatti in causa, si è inteso, quindi, prevenire il verificarsi di situazioni, come per l’appunto quella che ha interessato le parti dell’odierno giudizio, nella quale il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprendente sia il prezzo della cessione che il contributo di solidarietà, venga indicato cumulativamente nel contratto e, quindi, per effetto del meccanismo della stanza di compensazione, venga integralmente accreditato alla società cedente, senza la prededuzione del contributo di solidarietà, come, invece, stabilito dalla normativa FIFA.

Stante la portata della circolare nei termini anzidetti, nessuna efficacia retroattiva, infine, può ad essa assegnarsi, come invece erroneamente ritenuto dalla ricorrente.

  1. Per i motivi sopra esposti, il ricorso non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Torino F.C. S.p.A..

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 gennaio 2024.

Il Presidente                                                                                La Relatrice

Depositato in Roma, in data 15 febbraio 2024. Il Segretario

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