CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/2024 – OMISSIS / Lega Italiana Calcio Professionistico / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 9
Anno 2024
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Gabriella Palmieri - Presidente e Relatrice
Vito Branca
Laura Santoro
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2024, presentato, in data 9 gennaio 2024, dal dott. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Sperduti,
contro
la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del suo legale p.t., dott. Matteo Marani, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni;
e contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo legale p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
con notifica effettuata anche nei confronti di
U.C. Albinoleffe S.r.l., F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l., Juventus Next Gen, L.R. Vicenza S.p.A., Novara F.C. S.p.A., Calcio Padova S.p.A., U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., Pro Sesto 1913 S.r.l., F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., A.C. Renate S.r.l., A.C. Trento 1921 S.r.l.,
U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., Virtus Verona S.r.l., U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., U.S. Ancona S.r.l., Carrarese Calcio 1908 S.r.l., Cesena F.C. S.r.l., Fermana F.C. S.r.l., U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l., A.S. Gubbio 1910 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Olbia Calcio 1905 S.r.l.,
U.S. Città di Pontedera S.r.l., U.S. Recanatese S.r.l., Rimini F.C. S.r.l., Torres S.r.l., Virtus Entella S.r.l., Vis Pesaro dal 1898 S.r.l., A.C.R. Messina S.r.l., S.S. Audace Cerignola a r.l., U.S. Avellino 1912 S.r.l., F.C. Crotone S.r.l., Calcio Foggia 1920 S.r.l., S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., Latina Calcio 1932 S.r.l., S.S. Monopoli 1966 a r.l., Monterosi Tuscia F.C. S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.A., AZ Picerno S.r.l., Potenza Calcio a r.l., Taranto F.C. 1927 S.r.l., S.S. Turris Calcio S.r.l., Virtus Francavilla Calcio S.r.l., Benevento Calcio S.r.l., S.S. Brindisi F.C. S.r.l., Catania F.C. S.r.l., A.S. Giana Erminio S.r.l., F.C. Legnago Salus S.r.l., F.C. Lumezzane a r.l.,
A.C. Perugia Calcio S.r.l., Pineto Calcio S.r.l., U.S. Sestri Levante 1919 S.r.l., SPAL S.r.l., Sorrento Calcio 1945 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Mantova 1911 S.r.l., Brescia Calcio S.p.A., non costituitesi in giudizio,
per l'integrale riforma, previa sospensione con provvedimento cautelare,
del Comunicato Ufficiale contenente il dispositivo emesso dalla Corte Federale d'Appello presso la FIGC n. 54 del 1° dicembre 2023, pubblicato in pari data e contenente il dispositivo della decisione, nonché della motivazione contenuta nella decisione n. 0061/CFA 2023-2024, Registro Procedimenti n. 0055/CFA/2023-2024, dell'11 dicembre 2023, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente; nonché della decisione n. 0079/TFNSD-2023-2024, Registro Procedimenti n. 0026/TFNSD/2023-2024, emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in data 26 ottobre 2023 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato improcedibile e, comunque, infondato nel merito il ricorso del dott. [omissis]; nonché del "Riscontro alla nota del 30 giugno 2023", avente ad oggetto "integrazione componente del Consiglio Federale della FIGC", distinto al prot. n. 256/SS 2023-2024 a firma del Segretario Generale FIGC, del "Riscontro alla nota del 6 luglio 2023", avente ad oggetto "nomina Consigliere Federale" prot. n. 700/23 del 6 luglio 2023, nonché di tutti gli atti collegati, presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui la delibera del Consiglio Federale relativa alla riunione avvenuta in data 30 maggio 2023, e di ogni atto presupposto e precedente anche se non conosciuto;
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell’8 febbraio 2024, il difensore della parte ricorrente - dott. [omissis] - avv. Matteo Sperduti; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni, per la resistente Lega Pro, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Presidente e Relatrice, avv. Gabriella Palmieri.
Ritenuto in fatto
- In data 9 gennaio 2024, il dott. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l’integrale riforma, previa sospensione con provvedimento cautelare, della decisione n. 0061/CFA 2023- 2024 dell’11 dicembre 2023, della decisione n. 0079/TFNSD-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale del 26 ottobre 2023, nonché del “riscontro alla nota del 30 giugno 2023”, avente ad oggetto “Integrazione componente del Consiglio Federale della FIGC”, del “riscontro alla nota del 6 luglio 2023”, avente ad oggetto “Nomina Consigliere Federale” del 6 luglio 2023, nonché di tutti gli atti collegati, presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui la delibera del Consiglio Federale relativa alla riunione avvenuta in data 30 maggio 2023 che richiede in esibizione (non conosciuta, ma richiamata nella comunicazione della Lega Pro del 6 luglio 2023) e di ogni atto presupposto e precedente anche se non conosciuto.
- Si richiamano di seguito i fatti che hanno dato origine al procedimento.
In data 22 febbraio 2021, si teneva l’Assemblea elettiva della FIGC, al termine della quale risultavano eletti, oltre al Presidente Federale, [omissis], altresì, tra gli altri, i Consiglieri Federali della FIGC in rappresentanza di Lega Pro, ossia i Signori [omissis].
Ai fini dell’elezione alla carica di Consigliere Federale in quota Lega Pro, erano state presentate sette candidature, tutte ritenute ammissibili. All’esito delle votazioni, la graduatoria dei candidati si presentava nei termini che seguono:
-
- [omissis] (14 voti), Presidente della Feralpisalò – ELETTO;
-
- [omissis] (11 voti), Presidente dell’Olbia – ELETTO;
- [omissis] (10 voti) Presidente del Potenza – PRIMO DEGLI ESLCUSI.
- Al termine del Campionato di Lega Pro 2022/2023, la società Feralpisalò veniva promossa sul campo al Campionato di Serie B, rendendo necessaria la sostituzione del Consigliere Federale, Presidente del sodalizio, dott. [omissis], a fronte della sua decadenza a far data dal 1° luglio 2023.
- Con nota dell’8 giugno 2023, la Lega Pro comunicava alla FIGC l’intervenuta decadenza del dott. [omissis] e chiedeva procedersi ad elezioni suppletive ex art. 26, comma 4, dello Statuto federale. La FIGC, con nota del 3 luglio 2023, riscontrava la comunicazione della Lega Pro e, prendendo atto della decadenza del Consigliere Federale, dott. [omissis], per perdita dei requisiti funzionali, la autorizzava ad indire le elezioni suppletive nel rispetto delle tempistiche e delle formalità di cui al comma 4 dell’art. 26 dello Statuto Federale.
- Medio tempore, in data 30 giugno 2023, il dott. [omissis] inviava al Presidente Federale una comunicazione in cui richiedeva la convocazione del Consiglio Federale per procedere alla integrazione del medesimo nella carica rimasta vacante quale primo dei candidati non eletti alle precedenti elezioni dell’allora 22 febbraio 2021. Tale nota veniva riscontrata dalla FIGC con comunicazione del 3 luglio 2023, che, nel confermare la decadenza del Consigliere, dott. [omissis], precisava che la sostituzione sarebbe avvenuta, ai sensi del sopra citato art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, mediante elezioni suppletive.
- In data 6 luglio 2023, il ricorrente inoltrava anche alla Lega Pro analoga comunicazione.
In pari data, la Lega Pro evidenziava, in riscontro a tale comunicazione, che il Consiglio Federale, nella seduta del 30 maggio 2023, aveva disposto che la sostituzione del Consigliere, dott. [omissis], sarebbe avvenuta mediante elezioni suppletive, in applicazione dell’art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, come già allo stesso reso noto dalla FIGC.
- Il ricorrente adiva il Tribunale Federale Nazionale, chiedendo «di ordinare alla FIGC, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., di esibire in giudizio la copia del verbale del Consiglio Federale tenutosi lo scorso 30 maggio 2023 e ogni altro documento o atto con cui è stata disposta la decadenza del Consigliere [omissis] e la necessità di sostituirlo mediante elezioni supplettive e nel merito di accertare e dichiarare che la sostituzione del Consigliere decaduto dott. [omissis] debba essere sostituito ai sensi dell'articolo 26 comma 6 dello Statuto Federale e per l'effetto nominare il dott. [omissis] Consigliere Federale».
Il Tribunale Federale Nazionale rigettava il ricorso, dichiarandolo improcedibile e in parte infondato. La decisione adottata si fondava su due principali motivi: 1) la carenza di interesse ad agire e conseguente improcedibilità dell’azione da parte del dott. [omissis] (sul rilievo che un eventuale pronunciamento favorevole sarebbe stato in ogni caso inutile, dal momento che il medesimo, non essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 27 dello Statuto della Lega Pro, e, in particolare, del requisito consistente nel non essere tesserato per società non appartenenti alla Lega Pro, non potrebbe comunque rivestire la carica di componente del Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro); e 2) la decadenza del dott. [omissis] per perdita dei requisiti funzionali previsti dallo Statuto e, di conseguenza, l’applicabilità dell’articolo 26, comma 4, dello Statuto Federale e non anche il comma 6 della medesima norma, invocato dal reclamante.
- Avverso tale decisione, il dott. [omissis] proponeva ricorso dinanzi alla Corte Federale d’Appello, all’esito della quale il Collegio Giudicante respingeva il reclamo, confermando l’impianto argomentativo del Tribunale Federale in ordine alla assenza di un «interesse attuale all’azione, il cui accertamento deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, indipendentemente da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito».
Il giorno stesso della pubblicazione della decisione veniva convocata dalla Lega Pro l’Assemblea Straordinaria per eleggere il nuovo Consigliere Federale in quota, ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
- A sostegno del ricorso presentato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
- Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - erronea interpretazione delle norme sportive in merito ai requisiti di eleggibilità.
Secondo il dott. [omissis], l’intera decisione impugnata muove da una erronea interpretazione delle norme sportive da applicare al caso oggetto di esame. Il ricorrente osserva che entrambe le decisioni dei giudici federali si siano concretizzate in una declaratoria di improcedibilità per la mancanza di interesse ad agire e in una pronuncia di infondatezza per questioni di merito, sulla base del presupposto che il dott. [omissis], benché all’epoca dell’assemblea elettiva fosse munito di tutti i requisiti richiesti per la candidatura e per l’eventuale elezione alla carica di Consigliere Federale eletto in quota per la Lega Pro, non può oggi essere candidato/eletto perché non più tesserato per la Lega Pro.
Tuttavia – secondo la tesi del ricorrente – né lo Statuto di Lega Pro né lo Statuto FIGC impongono tra i requisiti di eleggibilità del Consigliere Federale quello del tesseramento presso una società della Lega per cui vengono eletti in quota; anzi, lo Statuto FIGC impone genericamente che il candidato sia in regola con il tesseramento in un preciso momento, quello della presentazione della candidatura, così escludendo la rilevanza di eventuali irregolarità successive alla candidatura.
In particolare, si afferma nel ricorso che:
-
- l’interpretazione sistematica dell'art. 27 Statuto Lega Pro induce a ritenere che i requisiti funzionali alla carica di Consigliere Federale per la Lega Pro siano solo quelli di cui al comma 1, che richiede che il candidato abbia i requisiti di cui all'art. 29 Statuto FIGC, il quale richiede, solamente, che il candidato sia cittadino italiano maggiorenne, munito della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non sia stato colpito negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica, da condanne penali passate in giudicato o da sanzioni per violazione delle norme antidoping;
- è vero che l’art. 27 dello Statuto Lega Pro non si esaurisce nel primo comma, ma prosegue precisando: al comma 2, che i Consiglieri Federali eletti in quota Lega Pro possono essere anche legali rappresentanti di società associate alla Lega Pro; al comma 3, che i Consiglieri Federali non possono appartenere ad altre Leghe o Enti o Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali; al comma 4, che i Consiglieri, durante il mandato, non possono avere cariche rappresentative o di consulenza con società della FIGC diverse da quelle di Lega Pro. Tuttavia, i citati commi – secondo la tesi di parte ricorrente – non prevedono dei requisiti di eleggibilità aggiuntivi rispetto a quelli del primo comma, cioè quelli dell’art. 29 Statuto FIGC, ma introducono ipotesi di incompatibilità con la carica che potrebbero determinare un potenziale conflitto di interessi;
- in particolare, in tesi, il comma 3 dell’art. 27, Statuto Lega Pro, prevedendo che, «A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l'appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale», vieta sì al Consigliere di appartenere (e, quindi, di essere tesserato) per Enti e Associazioni che partecipano alle componenti federali diverse dalle Leghe, ma non vieterebbe di appartenere (cioè, di essere tesserato) ad una società partecipante ad una Lega che non sia la Lega Pro.
Secondo il ricorrente, dunque, ciò significa che, nel vietare l’appartenenza ad una Lega, la norma non vieta l’appartenenza ad un club di Lega, ma vieta l’appartenenza della persona fisica del Consigliere Federale alla Lega, cioè, vieta, per esempio, che possa avere un incarico interno alla Lega.
- Violazione falsa applicazione delle norme sportive sulla integrazione del Consigliere uscente.
Il ricorrente censura le decisioni impugnate che ritengono applicabile, al caso di specie, l’art. 26, comma 4, Statuto FIGC, ovverosia al caso specifico della perdita dei requisiti funzionali che avrebbe riguardato sia il Consigliere [omissis] sia il candidato [omissis], con conseguente necessità di procedere alle elezioni per la scelta del nuovo consigliere.
Il ricorrente eccepisce che non vi è stata in questo caso alcuna perdita di un requisito funzionale; i requisiti funzionali si riferiscono alle condizioni personali del soggetto che si propone come candidato alle elezioni federali per essere, poi, eventualmente eletto e tali requisiti il dott. [omissis] li possiede. Invero, ciò che è accaduto nel caso di specie è che la società di appartenenza del tesserato è stata promossa ed è venuta meno una condizione oggettiva riferita al club (soggetto diverso dal tesserato) e non al Consigliere. Ciò significa che i requisiti previsti dall’articolo 29 dello Statuto Federale, riguardanti i requisiti per essere eletto Consigliere Federale e, quindi, funzionali, erano e rimangono ottemperati dal dottor [omissis].
Piuttosto, il caso del dott. [omissis] rientrerebbe nella previsione dell'art. 27, comma 4, Statuto Lega Pro, che rappresenta un caso di incompatibilità che ha comportato la cessazione dalla carica.
La decadenza del Consigliere Federale [omissis] sarebbe, quindi, da ricondurre all’ipotesi contemplata dall’art. 26, comma 6, Statuto FIGC, il quale prevede che, «In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio Federale tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo, si procede, su decisione del Consiglio Federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti, ovvero a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l’evento che ha causato la vacanza».
La Corte d'Appello ha, poi, ritenuto che anche il dott. [omissis] fosse privo di un requisito funzionale, reputando erroneamente che tra i requisiti funzionali per l’elezione a Consigliere Federale in quota per la Lega Pro vi fosse il tesseramento presso la stessa Lega Pro, ma il ricorrente rileva come sia stato già dimostrato che tale requisito non è affatto previsto dalle norme ed è stato desunto dal giudice sportivo, facendo applicazione e richiami alle norme sportive non corretti.
- Violazione di legge - errore di motivazione sulla mancanza di interesse ad agire.
Il ricorrente deduce che il lamentato difetto di interesse, che comporterebbe il venir meno di una delle condizioni dell’azione, non si configura nei termini prospettati dalla Corte Federale, secondo la quale il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare di una decisione favorevole di accoglimento perché non aveva i requisiti per ricoprire la carica. Dato che il ricorrente possiede, per le considerazioni precedenti, il titolo e il diritto di essere riconosciuto quale sostituto naturale del Consigliere uscente [omissis], ha, altresì, l’interesse ad agire per vedersi riconosciuto tale diritto attualmente negato da FIGC e Lega Pro. L’interesse ad agire si sarebbe cristallizzato al momento della ratifica delle elezioni precedenti in cui il dott. [omissis] è risultato il primo dei non eletti, manifestando con tale posizione proprio la volontà degli altri rappresentanti che gli hanno riconosciuto ben dieci voti, uno in meno rispetto al secondo classificato.
- In ragione dei suesposti motivi, il dott. [omissis] ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport «di voler accogliere il presente ricorso e quindi riformare le decisioni adottate dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare e dalla Corte Federale d'Appello della FIGC e tutti gli atti preliminari, conseguenziali, annessi e connessi di cui sopra, per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto riconoscere la sostituzione del Consigliere decaduto [omissis] con il ricorrente [omissis] alla carica elettiva di componente del Consiglio Federale FIGC in quota per la Lega Pro quale primo dei non eletti alle elezioni tenutesi il 22 febbraio 2021.
In via cautelare voglia l'Ill.mo Presidente:
- disporre la riduzione dei termini ex art. 60, co. 5, Codice di Giustizia CONI con fissazione dell'udienza di discussione a breve per arrivare ad una definizione del presente procedimento antecedente alla data già fissata del 21 febbraio 2024 di celebrazione dell'Assemblea elettiva di Lega Pro per la nomina del Consigliere Federale in quota Lega Pro;
- in subordine, sospendere, anche inaudita altera parte, ex art. 57, co. 2 lettera d) Codice di Giustizia CONI, i provvedimenti impugnati e/o per assumere ogni altra misura cautelare ritenuta idonea e per l'effetto sospendere l'assemblea elettiva convocata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per il 21 febbraio 2024».
- In data 19 gennaio 2024, si sono costituite la FIGC e la Lega Pro, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile e, comunque, il suo rigetto.
In particolare, la Federazione eccepisce l’infondatezza del ricorso e la assoluta correttezza della decisione della Corte Federale di Appello impugnata, considerato che il tesseramento del dott. [omissis] “per società appartenente ad altra branca federale” impedisce la sua nomina a Consigliere Federale. In tal caso, troverebbe ingresso l’art. 27, comma 3, dello Statuto di Lega Pro, il quale prevede che: «A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l’appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali». Pertanto, correttamente, la Corte Federale d’Appello ha affermato che «si evince con estrema chiarezza che la nomina del Consigliere federale eletto in rappresentanza della Lega Pro richiede che il candidato non sia tesserato ad altre leghe».
Né - secondo la resistente - il così chiaro disposto dell’art. 27, comma 3, dello Statuto della Lega Pro può prestarsi alla interpretazione fornita dall’odierno ricorrente, per cui, nel vietare l’appartenenza ad una Lega, la norma non vieterebbe l’appartenenza ad un club di Lega, ma l’appartenenza della persona fisica del Consigliere Federale alla Lega, cioè, per esempio, che possa avere un incarico interno alla Lega.
La Federazione rileva, inoltre, la correttezza del proprio agire, posto che, preso atto “dell’appartenenza ad altra Lega” (Lega B) del Consigliere [omissis], Consigliere federale in quota Lega Pro, ne dichiarava la decadenza disponendo le elezioni suppletive, in conformità al combinato disposto delle disposizioni normative di cui allo Statuto Federale, allo Statuto della Lega Pro e al Regolamento Elettorale della Lega Pro.
Relativamente alla Lega Pro, la resistente rileva che, per i Giudici sportivi di giustizia endofederale, la mancanza di un interesse attuale all’azione, tale da rendere improcedibile la pretesa del dott. [omissis], è determinata dalla perdita di uno dei requisiti funzionali previsti dall’art. 27 Statuto di Lega Pro e, in particolare, dal sopraggiunto ed attuale tesseramento del dott. [omissis] per società appartenente ad una branca federale diversa dalla Lega Pro.
La resistente rileva, inoltre, che non ha alcun pregio l’asserita distinzione, da parte del ricorrente, tra requisiti funzionali e cause di incompatibilità, considerato che la presenza di una causa di incompatibilità determina il venir meno di un requisito di funzione che, in quanto tale, deve sussistere tanto ai fini della elezione alla carica, quanto ai fini dell’espletamento della funzione stessa nel corso del mandato.
- All’udienza dell’8 febbraio 2024, la FIGC ha depositato in giudizio - con l’assenso dell’avvocato del ricorrente, Avv. Sperduti - l’attestazione in data 7 febbraio 2024, che il dott. [omissis] “non risulta a tutt’oggi tesserato per società affiliate alla FIGC”.
Le parti, dopo ampia discussione, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1.
I criteri e le modalità procedurali per l’elezione dei 20 componenti del Consiglio Federale della Federcalcio sono disciplinati dallo Statuto della FIGC, mentre le disposizioni statutarie di Lega Pro si limitano ad individuare i requisiti funzionali di coloro che possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in quota all’Associazione.
Occorre premettere che l’art. 20 dello Statuto della FIGC (“Composizione ed elezione dell’Assemblea”), dispone, al comma 1, che «L’Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società […] le quali abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell’assemblea ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, nonché a condizione che abbiano partecipato, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea, all’attività sportiva ufficiale della Federazione…».
Il medesimo Statuto, all’art. 26, per quanto di interesse, così dispone:
«4. L’elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l’elezione dei Consiglieri Federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche […]. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive»;
«6. […] In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio Federale tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo, si procede, su decisione del Consiglio Federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall’ultimo degli eletti, ovvero a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l’evento che ha causato la vacanza. Nell’ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell’organo deve essere celebrata un’Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall’evento che ha compromesso detta funzionalità».
All’art. 29 (Requisiti, incompatibilità e gratuità), lo Statuto Federale prescrive, poi, che, «Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio Federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell’ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali».
Tali disposizioni devono essere lette in combinato disposto con la regolamentazione di dettaglio della Lega Pro in merito all’elezione dei due Consiglieri Federali di spettanza della Lega Pro in seno al Consiglio federale della FIGC.
Il “Regolamento elettorale” della Lega, all’art. 6, comma 13, rimanda, «per l’elettorato attivo, l’elettorato passivo, i requisiti di eleggibilità, le ipotesi di ineleggibilità, di incompatibilità, di dimissioni, di decadenza, di surroga e di durata del mandato degli organi della Lega Pro», alle «disposizioni previste in materia dallo Statuto».
L’articolo 27 del proprio Statuto dispone che: «1. Ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale, gli interessati devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 dello Statuto Federale; b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, quali previste dallo Statuto Federale. 2. Nel quadro del ruolo definito dalla normativa federale vigente e dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto della F.I.G.C. possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro anche coloro che hanno cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro. 3. A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l'appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale».
2.
Ritiene, dunque, il Collegio che, dalla chiara lettura delle citate norme regolamentari, derivi che per ricoprire (ma anche per mantenere) la carica di delegato, nel caso di specie in quota Lega Pro, sia necessario il requisito funzionale del tesseramento e, comunque, sia necessario appartenere, nel senso supra richiamato, ad una compagine della Lega Pro medesima.
Come si è già illustrato, l’art. 6, comma 13, del Regolamento elettorale Lega Pro rimanda, infatti, per la definizione dei requisiti funzionali, alle disposizioni contenute nello Statuto di Lega Pro, il quale, all’art. 27, stabilisce che, ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 dello Statuto F.I.G.C., disponendo, poi, al comma 3, con previsione conforme a quella contenuta al richiamato art. 26, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., che, «A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l’appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale».
Come correttamente osservato anche dalla Corte Federale d’Appello, dal combinato disposto delle norme citate si evince, con assoluta chiarezza, che per la nomina del Consigliere Federale eletto in rappresentanza della Lega Pro sia necessario che il candidato non sia tesserato ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti a componenti federali diverse. La nomina di Consigliere Federale in quota Lega Pro presuppone, dunque, un vincolo di rappresentanza del candidato eletto, che viene meno nel caso in cui l’interessato non sia più tesserato in alcuna delle Società aderenti alla Lega Pro.
È indubbio, poi, che detto requisito debba permanere durante l’intero svolgimento dell’incarico elettivo, come comprovano le inequivocabili previsioni di “perdita dei requisiti funzionali”, di “decadenza immediata” e di “sostituzione” del Consigliere eletto divenuto privo, in costanza di nomina, della qualità di non essere tesserato per altre Leghe (art. 26, comma 4, citato), perché questo recide, appunto, il legame di rappresentanza in capo al Consigliere eletto in quota Lega Pro.
Ciò è tanto vero che la vacanza in Consiglio Federale, al cui subentro il ricorrente aspira, si è determinata proprio a seguito della dichiarata decadenza del Consigliere [omissis], per avere questi, al pari dell’odierno ricorrente, perduto medio tempore il requisito funzionale di cui all’art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, richiesto per permanere in Consiglio in rappresentanza della Lega Pro.
Pertanto, è condivisibile l'interpretazione fornita dal Tribunale Federale Nazionale prima e dalla Corte Federale d’Appello poi, secondo la quale, nel caso in esame, deve applicarsi la disposizione federale che disciplina le modalità di sostituzione del Consigliere in quota Lega Pro decaduto per perdita dei requisiti funzionali (il comma 4 dell'art. 26), anziché la disposizione (residuale) di cui al comma 6 dello stesso art. 26, che, invece, disciplina le modalità di reintegro del posto rimasto vacante in tutte le altre ipotesi (diverse dalla perdita dei requisiti funzionali) di dimissione o decadenza.
Il Consigliere Federale in quota Lega Pro (dott. [omissis]) è, infatti, decaduto per la perdita dei requisiti funzionali, in quanto la società sportiva con la quale è tesserato ha conseguito la promozione al Campionato di Serie B e, pertanto, a far data dal 1° luglio 2023, detta società è associata alla Lega superiore, determinando così il venire meno, per il Consigliere [omissis], del requisito funzionale di "non appartenenza ad altra Lega", ex art. 27, comma 3, dello Statuto di Lega Pro; essendo la ratio della disposizione chiara, atteso che, se il Consigliere Federale (persona fisica) assume lo status di tesserato con un club che partecipa a Lega/Associazione diversa da quella per la quale è stato eletto, si viene a configurare un inevitabile conflitto di interessi che, invece, proprio la predetta norma evita che si realizzi.
3.
La circostanza, emersa incontestata all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2024 innanzi a queste Sezioni Unite, che il dott. [omissis] “non risulta a tutt’oggi tesserato per società affiliate alla F.I.G.C.” incide in modo definitivo sulla sussistenza della condizione dell’azione di cui all’art. 100 c.p.c., dell’interesse all’agire.
Non sussistono, infatti, gli elementi ritenuti utili dalla giurisprudenza ai fini della configurazione dell’interesse ad agire e, in particolare, dell’attualità, della concretezza e della personalità dell’interesse. Sotto tale profilo, l’interesse ad agire s’identifica comunemente nell’utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa, in termini di utilità che si attende dalla sentenza, deve sussistere fino al momento della sua emanazione («l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito», Cass. Civ., Sez. Un., 22 novembre 2022, n. 34388). Detti principi, in applicazione dell’art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva (“per quanto non disciplinato gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile […]”), sono stati fatti propri dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, che è consolidata nel ritenere che l’azione in giudizio possa essere esercitata esclusivamente da coloro i quali siano titolari di un interesse personale ed attuale correlato alla lesione effettiva di un bene della vita (in base all’art. 24 Cost. e all’art. 100 c.p.c., richiamati anche da Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016; Sez. I, decisione n. 74/2021). In argomento, anche Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019 (che riprende Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 37), secondo cui «L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza intervento del giudice»; Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018 (conforme., Sez. I, decisione n. 56/2018): «In giurisprudenza, è stato, […,] affermato il principio, che questo Collegio ritiene mutuabile anche nella presente sede, che “il giudice […], in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, né l'eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d’ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un'eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d'ufficio in irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell'autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215, ma si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196). L’art. 100 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), è, peraltro, esplicito nello stabilire che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».
La circostanza della mancanza dell’interesse interesse ad agire (inteso quale vantaggio, effettivo ed attuale) in capo al ricorrente, come si è già detto, è stata acclarata ed è emersa incontestata all’esito della pubblica udienza dell’8 febbraio 2024, in occasione della quale, come si è già detto supra, la parte resistente FIGC ha depositato, con l’assenso dell’avvocato del ricorrente e senza che quest’ultimo ne contestasse sotto alcun profilo il contenuto, documentazione ufficiale della FIGC (in data 7 febbraio 2024) dimostrativa dell’assenza del requisito soggettivo del tesseramento.
In caso di accoglimento della domanda, dunque, il ricorrente non potrebbe comunque subentrare nella carica di Consigliere Federale, non possedendo i requisiti funzionali espressamente previsti dall’art. 27 dello Statuto di Lega Pro richiamati al punto 1. della presente decisione, essendo privo, appunto, del requisito del tesseramento attraverso il quale si esprime la rappresentatività all’interno del Consiglio Federale della FIGC e, quindi, non potrebbe conseguire “il bene della vita” a cui tendeva con la proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia.
Il ricorso proposto dal dott. [omissis], pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara improcedibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 febbraio 2024. La Presidente e Relatrice
Depositato in Roma, in data 19 febbraio 2024. Il Segretario