CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/2024 – OMISSIS / Ufficio della Procura Federale ACI-Sport / AIKOA Racing


Decisione n. 52

Anno 2024


 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

Vito Branca - Presidente

Marcello de Luca Tamajo - Relatore

Angelo Guadagnino

Giuseppe Musacchio

Manuela Sinigoi - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2024, presentato, in data 8 agosto 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Ivan Tortorici,

nei confronti

 

dell'Ufficio della Procura Federale ACI-Sport, non costituitosi in giudizio,

e

 

 

della AIKOA Racing S.r.l., non costituitasi in giudizio,

 

per l’annullamento/revoca

 

 

della decisione n. 4 del 5 luglio 2024 della Corte Sportiva di Appello della ACI Sport, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 3 del 9 giugno 2024, resa dai Commissari Sportivi, con la quale è stata imposta, in danno del ricorrente, “una penalità in tempo di 5 secondi” per violazione dell’“art. 14.10. lett. I) RDS Velocità in Circuito 2024”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

considerata la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti;

preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, sig. Tavano, in data 5 novembre 2024, con contestuale richiesta di restituzione del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI;

considerato che il versamento del contributo di cui sopra, ex artt. 12 bis, 8° comma, dello Statuto del CONI, e 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, è strettamente funzionale all’instaurazione del giudizio ed in particolare all’attivazione del servizio di giustizia del CONI, mediante il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 59, 6° comma, del Codice di Giustizia Sportiva CONI e che, pertanto, non può formare oggetto di restituzione.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Dichiara cessata la materia del contendere.

Rigetta l’istanza di restituzione del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI. Nulla per le spese.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 novembre 2024.

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                              F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 8 novembre 2024.

Per il Segretario

F.to Dario Bonanno

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