CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/2024 – OMISSIS / Ufficio della Procura Federale ACI-Sport / AIKOA Racing
Decisione n. 52
Anno 2024
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Angelo Guadagnino
Giuseppe Musacchio
Manuela Sinigoi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2024, presentato, in data 8 agosto 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Ivan Tortorici,
nei confronti
dell'Ufficio della Procura Federale ACI-Sport, non costituitosi in giudizio,
e
della AIKOA Racing S.r.l., non costituitasi in giudizio,
per l’annullamento/revoca
della decisione n. 4 del 5 luglio 2024 della Corte Sportiva di Appello della ACI Sport, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 3 del 9 giugno 2024, resa dai Commissari Sportivi, con la quale è stata imposta, in danno del ricorrente, “una penalità in tempo di 5 secondi” per violazione dell’“art. 14.10. lett. I) RDS Velocità in Circuito 2024”.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
considerata la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti;
preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, sig. Tavano, in data 5 novembre 2024, con contestuale richiesta di restituzione del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI;
considerato che il versamento del contributo di cui sopra, ex artt. 12 bis, 8° comma, dello Statuto del CONI, e 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, è strettamente funzionale all’instaurazione del giudizio ed in particolare all’attivazione del servizio di giustizia del CONI, mediante il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 59, 6° comma, del Codice di Giustizia Sportiva CONI e che, pertanto, non può formare oggetto di restituzione.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara cessata la materia del contendere.
Rigetta l’istanza di restituzione del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 novembre 2024.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 8 novembre 2024.
Per il Segretario
F.to Dario Bonanno