CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/2024 – OMISSIS / Federazione Italiana Tennis e Padel

Decisione n. 53

Anno 2024


 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

composta da

Massimo Zaccheo - Presidente

Giovanni Pesce - Relatore

Roberto Carleo

Valerio Pescatore

Margherita Ramajoli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2024, presentato, in data 9 settembre 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Azzolini,

nei confronti

 

della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Massimo Proto e Caterina Maria Gironda,

e

 

della Procura Federale FITP, in persona del Procuratore p.t.,

 

 

per la riforma

 

 

della decisione della Corte Federale di Appello della FITP n. 3/2024, assunta a definizione del reclamo ex art. 1.1.4 del Regolamento Organico e del Regolamento per l’impugnazione avverso le Tabelle Voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali del CONI, emessa in data 9 agosto 2024.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 17 ottobre 2024, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Fabio Azzolini; l’avv. Massimo Proto, per la resistente FITP; il Procuratore Federale FITP, avv. Arianna Terzulli, e il Procuratore Federale Aggiunto FITP, avv. Francesco Polimei, per la resistente Procura Federale FITP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Giovanni Pesce;

Ritenuto in fatto

 

  1. Con la circolare n. 6 bis di giugno 2024, pubblicata negli Atti Ufficiali FITP, è stato reso noto l’avviso di convocazione del 28 giugno 2024 della 62^ Assemblea Nazionale – Sessione Ordinaria della FITP per il giorno 1° settembre 2024, recante, tra l’altro, all’Ordine del Giorno la “Elezione del Presidente della Federazione per il quadriennio olimpico 2025-2028”.
  2. Il sig. [omissis], con comunicazione del 22 luglio 2024, ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente Federale in relazione al quadriennio olimpico 2025-2028.
  3. Con comunicazione del 25 luglio 2024, prot. n. 04494, il Segretario Generale della FITP ha escluso la candidatura del [omissis], in quanto priva dei requisiti stabiliti dall’art. 55, comma 3, dello Statuto Federale, che prevede un obbligo di sottoscrizione delle candidature “da parte di associazioni e società, di atleti e di tecnici, aventi diritto al voto”, secondo le specifiche percentuali indicate dalla norma in esame, così come modificata dalla delibera del 4 maggio 2024 dell’Assemblea nazionale della FITP.
  4. Con circolare degli Atti Ufficiali n. 7 del 25 luglio 2024, è stata pubblicata la lista dei candidati, dalla quale si evince che l’unica candidatura ammessa per la carica di Presidente Federale è stata quella dell’ing. [omissis].
  1. In data 31 luglio 2024, il sig. [omissis] ha proposto ricorso, ex art. 56 del Regolamento di Giustizia FITP, dinanzi al Tribunale Federale della FITP, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale e della lista dei candidati ammessi. Tale ricorso è stato deciso dal Tribunale Federale con sentenza del 5 agosto 2024 (N.R.G. 4/2024), che lo ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato, a causa del difetto di legittimazione attiva del ricorrente, dell’omessa notifica del ricorso al controinteressato [omissis] e, altresì, in ragione della mancanza di un idoneo supporto motivazionale e probatorio sotteso alle doglianze proposte.
  2. Con reclamo datato 7 agosto 2024, il [omissis] ha, quindi, impugnato la decisione del Tribunale Federale dinanzi alla Corte Federale di Appello che, con decisione n. 3/2024, dopo aver dichiarato la legittimazione attiva del ricorrente, ha rigettato il ricorso, confermando quanto statuito dal Tribunale di primo grado in punto di inammissibilità del gravame ed adducendo considerazioni ulteriori a sostegno del difetto di motivazione del ricorso del [omissis], che ha lamentato l’illegittimità della sua esclusione senza tuttavia fornire alcuna evidenza della sussistenza dei requisiti richiesti per la candidatura alla carica di Presidente Federale, né in relazione alle previsioni dello Statuto attualmente vigenti né tantomeno ai sensi della normativa previgente.
  3. In data 1° settembre 2024, l’Assemblea della FITP ha eletto [omissis] Presidente della Federazione.
  4. Con ricorso del 9 settembre 2024, prot. n. 00609 del 10 settembre 2024, il sig. [omissis] ha impugnato, infine, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la sentenza della Corte Federale di Appello n. 3/2024, chiedendone l’integrale riforma.
  5. Con memoria ex art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, la FITP ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.

Considerato in diritto

 

  1. Il presente giudizio ha ad oggetto, in via principale, l’impugnazione del provvedimento di esclusione di [omissis] dal procedimento elettorale avviato con l’avviso di convocazione del 28 giugno 2024 della 62^ Assemblea Nazionale della FITP per il giorno 1° settembre 2024, recante, appunto, la “Elezione del Presidente della Federazione per il quadriennio olimpico 2025-2028”. L’impugnazione è stata estesa anche al provvedimento di “ammissione delle candidature” (così le conclusioni del ricorso introduttivo del 31 luglio 2024).

Il ricorso è stato affidato a tre motivi di gravame, che qui sinteticamente si riportano.

Con il primo motivo, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità della decisione n. 3/2024 della Corte di Appello Federale “per omessa firma autografa del Presidente Estensore e dei membri del Collegio”.

Con il secondo motivo, il sig. [omissis] denuncia la “illegittimità della decisione per falsa applicazione del regolamento del Coni per l’impugnazione delle candidature: travisamento dei fatti e omessa, insufficiente, perplessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, avuto riguardo, in specie, alla interpretazione dell’art. 2, lett. d), del Regolamento candidature del CONI e dell’impatto della stessa sul proprio ricorso. Nel corpo dello stesso motivo, inoltre, il ricorrente formula doglianze avverso l’inerzia della Procura Federale che, nonostante le notizie sulla (a suo dire) illegittimità dell’intera procedura elettorale, non avrebbe reagito avverso la candidatura del [omissis].

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN Coni, del Regolamento per l’impugnazione delle candidature Coni art. 2, comma c), dell’art. 1.1.4 R.o. FITP. Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 39, comma 7, CGS Coni con conseguente perplessa omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, censurando la sentenza di secondo grado per avere ritenuto il ricorso introduttivo privo di elementi sufficienti per apprezzarne la rilevanza e fondatezza alla luce dei motivi ivi dedotti. Ha censurato, altresì, la detta sentenza per non avere ritenuto pregiudiziale, rispetto all’odierno ricorso, il distinto ricorso presentato dallo stesso sig. [omissis] in data 30 luglio 2024, ex art. 82 Regolamento di Giustizia FITP, per l’annullamento della Assemblea FITP del 4 maggio 2024 “in quanto illegittimamente costituita l’assemblea e lesive le norme approvate del diritto di elettorato passivo del ricorrente”, chiedendo, al tal fine, al Collegio di Garanzia, se del caso, di valutare la dedotta pregiudizialità ai fini della decisione del presente ricorso.

Alla luce dei motivi spiegati, il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia la riforma della sentenza di secondo grado e, per l’effetto, l’ammissione della sua candidatura alla carica di Presidente Federale e/o l’annullamento del provvedimento di ammissione delle candidature.

  1. Riassunti i motivi di ricorso, giova ricordare preliminarmente il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni.
  • L’art. 6.1.6 dei “Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”, secondo cui “(…) Gli Statuti disciplinano le modalità di convocazione dell’Assemblea (…). Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”.
  • Il (sopra citato) Regolamento della Giunta Nazionale del CONI per l’impugnazione avverso la Tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali elettive, secondo cui (sub 2), una volta pubblicato l’elenco delle candidature, nei successivi sette giorni “il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale”. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione, nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione (lettera c). Inoltre, “l’impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l’ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all’altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso” (lett. d). Seguono disposizioni sui tempi (invero, strettissimi, data la natura del giudizio) del procedimento dinanzi agli organi di giustizia federale.
  • L’art. 55, comma 7, dello Statuto della FITP, secondo cui “Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”.
  • L’art. 1.1.4., comma 2, del Regolamento Organico della FITP, secondo cui “Nel caso di Assemblea nazionale elettiva, le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l’impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.”.
  1. A tali disposizioni risulta essersi conformato anche il procedimento di elezione del Presidente della FITP, oggetto dell’odierna impugnativa, scandito dalle fasi di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, di presentazione e pubblicazione delle candidature, e, infine, dalla votazione finale del Presidente.
  2. Il ricorso odierno, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile. La inammissibilità deve essere affermata sotto plurimi profili, in parte già dedotti dal Tribunale e dalla Corte Federale ed in parte rilevabili d’ufficio dalla Corte a norma dell’art. 62, comma 1, del CGS. Partendo proprio da questi ultimi, risulta che il ricorrente non ha impugnato la delibera assembleare della FITP del 1° settembre 2024, avente ad oggetto l’elezione di [omissis] alla carica di Presidente FITP (fatto pacifico: cfr. anche doc. 4 ricorso depositato al CGS). In sostanza, la competizione de qua si è conclusa con l’emanazione del verbale di proclamazione dell’eletto, ed avverso lo stesso il ricorrente non risulta avere proposto alcun gravame. Tale inazione si traduce nella inoppugnabilità di quest’ultimo provvedimento. Una volta impugnata l’esclusione dalla procedura, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, per vizi propri o derivati, anche l’elezione del Presidente, cioè del provvedimento che integra il bene della vita nel caso concreto. In maniera esplicita si afferma in giurisprudenza che: “Il ricorso proposto contro un atto prodromico, quale è il provvedimento di esclusione di una lista, è inammissibile nel caso in cui il ricorrente non abbia impugnato anche l’atto di proclamazione degli eletti, nel frattempo emanato” (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 1996, n. 924). Ed invero, nella fattispecie, si versa indubbiamente in una di quelle ipotesi in presenza delle quali nessuna utilità può ricavare il ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame se non ha tempestivamente impugnato un altro provvedimento successivo, idoneo a procurare la stessa lesione che egli intende rimuovere (ex multis: TAR Sicilia, Sez. CT, 19 luglio 1981, n. 383; T.A.R. Campania, Sez. II, 18 giugno 2010, n. 15238).

Con più specifico riferimento all’impugnativa del provvedimento di ammissione di una lista e/o di candidati alla competizione elettorale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto occasione di chiarire che l’eventuale suo accoglimento non comporta la caducazione ipso iure dei successivi atti del procedimento, né consente al giudice di annullare per invalidità derivata gli atti di proclamazione degli eletti, se non vi è stata una tempestiva e rituale impugnazione di tali atti e con la prescritta notifica a tutti i controinteressati (sin da Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447).

Oltretutto, nel caso concreto, con il ricorso di primo grado è stata impugnata non solo l’esclusione (del [omissis]), ma anche l’ammissione delle altrui candidature: per cui, a maggior ragione, il ricorrente avrebbe dovuto estendere l’impugnativa anche alla delibera dell’Assemblea che contiene la proclamazione della elezione, che riveste una valenza autonoma nel procedimento in esame ed è atto impugnabile ex art. 82 del Reg. di Giustizia della FITP, oltre che delle disposizioni dianzi richiamate.

Il rapporto indissolubile, che sorregge l’interesse al ricorso durante l’intero giudizio e che deve sussistere, pena l’inammissibilità e improcedibilità del gravame, tra l’impugnativa dell’atto di esclusione e quella dei successivi segmenti del procedimento, costituisce una costante nel panorama giurisprudenziale (per i concorsi pubblici, si veda, ad esempio, TAR Lazio, 14 ottobre 2021, n. 10556; TAR Lazio, 15 gennaio 2021, n. 610: per pacifico orientamento giurisprudenziale,

«il ricorrente che ha impugnato l’esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l’onere di impugnare anche tale provvedimento»; altresì, sulla carenza di interesse a coltivare il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica allorché non sia impugnata nei termini l’aggiudicazione dell’appalto, cfr. Cons. St., Sez. V, 7 aprile 2023, n. 3623).

A differenza di quanto dedotto nel II motivo di ricorso, detto rapporto, ad avviso della Corte, appare, del resto, coerente con le citate previsioni del Regolamento della Giunta Nazionale del CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali elettive, alla cui luce devono essere interpretate le norme federali che a tale Regolamento rinviano: disposizioni che prevedono: i) l’impugnazione del “soggetto escluso” (sub 2, lett. c), legittimato ad impugnare la propria esclusione, ma che per conservare l’interesse al ricorso (secondo i principi generali sul contenzioso elettorale, sopra richiamati) deve, a fortiori, impugnare anche l’elezione medio tempore celebrata e la proclamazione del candidato prescelto (previa notifica del ricorso, ovviamente, a questi ultimo); ii) l’impugnazione proposta anche “da un candidato ammesso…” che, proprio perché tale, ha legittimazione e interesse giuridicamente protetto a contestare subito l’ammissione alla competizione degli altri candidati, salvo dover parimenti confermare detto interesse in ipotesi di elezione medio tempore celebrata con relativa conferma della legittimità sia dell’ammissione sia dell’elezione.

  1. La dedotta inammissibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, oltre ad essere ostativa ad una pronuncia sul merito, esonererebbe il Collegio dalla disamina degli ulteriori profili di gravame. Per completezza, si osserva comunque quanto segue.
  2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso che lamenta la nullità della decisione n. 3/2024 della Corte Federale di Appello per omessa firma autografa del Presidente Estensore e dei membri del Collegio o, meglio, per falsità delle stesse. Come dedotto nella memoria della FITP, non rientra nei poteri di codesto Collegio la competenza - funzionale inderogabile ex art. 225 c.p.c. - a decidere della falsità degli atti. Per completezza, si rappresenta, altresì, che tale doglianza sarebbe comunque infondata: non potendosi provare tale falsità attraverso una “anomalia comparativa” non supportata da alcuna produzione documentale e non potendosi disconoscere una firma fino a querela di falso, anche laddove si fosse rinvenuto un vizio in una (e non di certo in tutte) delle sottoscrizioni della sentenza, non si sarebbe trattato di nullità insanabile, bensì di mera insufficienza (art. 161, comma 1, c.p.c.), coerentemente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ritiene l’omissione parziale della sottoscrizione in sentenza collegiale sanabile (ex multis, Cass. civ., SS.UU., sentenza 20 maggio 2014, n. 11021).
  1. Quanto ai residui due motivi, che ripropongono la già scrutinata questione della inammissibilità del ricorso, il Collegio osserva che sono corrette sul piano giuridico le conclusioni cui è giunto sia il Tribunale sia la Corte Federale, con conseguente reiezione degli stessi.

Il ricorrente, infatti, con il ricorso introduttivo ha chiesto (i) che la sua candidatura fosse ammessa, (ii) o, comunque, che fosse annullato il provvedimento di ammissione delle (altrui) candidature. Profili di doglianza entrambi scrutinati dai primi giudici che hanno concluso per la inammissibilità di entrambi: il primo, per conclamata assenza dei requisiti richiesti dall’art. 55 dello Statuto (norma della cui legittimità ad oggi non si può dubitare) per presentare una valida candidatura e comunque per carenza di elementi idonei a comprendere le ragion per cui il [omissis] non avrebbe dovuto essere escluso; il secondo, per carenza di interesse e per omessa notifica al controinteressato. Nel secondo motivo il ricorrente si dilunga sulla interpretazione dell’art. 2, lett. d), del Regolamento candidature del CONI, offerta dalla Corte di Appello Federale, che, in modo difforme dalla sentenza di primo grado, ha sì affermato la astratta legittimazione del ricorrente a presentare ricorso in attesa della definizione del gravame avverso la sua esclusione, salvo poi confermarne l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato[omissis] dell’atto introduttivo. Ma, appunto, di legittimazione puramente astratta si tratta, in quanto ai fini della presente controversia è assorbente il rilievo della omessa ed obbligatoria notifica del gravame al controinteressato, qui pacificamente inesistente. Sul punto sarà sufficiente osservare che la rilevanza    del controinteressato dinanzi agli organi della giustizia sportiva viene in rilievo a prescindere dalle disposizioni specifiche del procedimento elettorale. Il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, all’art. 2, comma 2, il principio secondo cui il processo sportivo “attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” e prevede che il ricorso debba contenere (artt. 30 e 59, comma 3, lett. a), gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati. La figura del “controinteressato” richiamata nel Codice rinvia a quella prevista nel processo amministrativo (art. 41, comma 2, del c.p.a.), secondo cui i soggetti che assumono la qualifica di controinteressati sono titolari di un interesse qualificato che attribuisce loro, nell’azione di annullamento, una posizione giuridica di vantaggio, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente: ragione per cui ad essi deve essere notificato il ricorso, a pena di inammissibilità (tra le tante, Cons. Stato, n. 5362/2015).

Con riferimento specifico, inoltre, alla seconda domanda del ricorso introduttivo, e cioè alla richiesta di annullamento del provvedimento di ammissione delle candidature, si ritiene che correttamente abbia statuito il Tribunale Federale richiamando l’art. 2, lett. d), del Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, ove, come visto, è stabilito che “L’impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l’ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all’altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso”.

L’art. 2, lett. d), del citato Regolamento evidenzia, pertanto, due profili di inammissibilità del ricorso del [omissis]: il primo, relativo alla inesistente qualità di “candidato ammesso”; il secondo, derivante dalla omessa notifica del ricorso al controinteressato, ing. [omissis].

Né, oltretutto, si può condividere la tesi del ricorrente, lungamente esposta, secondo cui l’aver notiziato la Procura del ricorso sarebbe elemento sufficiente per assicurare il contraddittorio, essendo di tutta evidenza la diversità degli interessi sottesi all’eventuale intervento della Procura rispetto a quelli del soggetto direttamente inciso dall’annullamento della elezione, al quale ultimo soltanto può essere assegnata la qualità di controinteressato.

Tale interpretazione, ancorata saldamente al dettato letterale della norma, sfugge alle censure formulate dal ricorrente in merito alla decisione impugnata.

Quanto al terzo motivo, a sostegno dell’ammissione della sua candidatura, il ricorrente non ha prodotto alcuna deduzione idonea a ritenere ammissibile il ricorso: il [omissis], infatti, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, a tal fine, ai sensi delle regole statutarie attuali o previgenti. Né vale richiamare l’autonomo e separato ricorso presentato ex art. 82 Reg. di Giustizia della FITP avverso la nuova disciplina regolamentare approvata nell’assemblea del 4 maggio 2024: provvedimento, quest’ultimo, che, secondo parte ricorrente, dovrebbe incidere in via pregiudiziale sulla decisione del presente ricorso in quanto il novellato art. 55 avrebbe reso più difficile presentare la sua candidatura al punto, per usare le parole del ricorrente, da renderlo “di fatto” incandidabile alla carica di Presidente Federale. In realtà, il ricorso ex art. 82 per l’annullamento dell’Assemblea del 4 maggio 2024 non si inserisce nel procedimento elettorale in senso stretto, ma si colloca sul piano delle regole generali della vita della Federazione ed è scandito da regole processuali differenti, rispetto alle quali è vano invocare un nesso di pregiudizialità di natura processuale rispetto al presente giudizio, che è invece scandito da regole e termini propri di un ricorso elettorale. E ciò a tacer del fatto che i motivi del ricorso ex art. 82 non sono stati trasfusi nel ricorso avverso l’esclusione, a valere quali vizi di illegittimità derivata di quest’ultimo provvedimento.

Di talché, l’impugnazione che viene oggi all’attenzione di questo Collegio è inammissibile (anche) per carenza di motivazione: ai sensi dell’art. 3, comma 3, R.G., il ricorso deve contenere: “(…)d) l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; (…)”. Nel caso di specie, vi è evidente difetto di tali elementi. Per completezza, a tale riguardo, si osserva che la sentenza della Corte Federale d’Appello (pag. 7) ha affermato, senza che tale capo risulti contestato nel giudizio dinanzi a questa Corte, che il [omissis] non ha fornito prova del possesso dei requisiti per potere astrattamente partecipare alla competizione elettorale, ragione per cui il provvedimento oggi impugnato in nessun caso avrebbe potuto avere un esito diverso.

Il ricorso odierno deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e, comunque, improcedibile.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FITP.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 17 ottobre 2024.

Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                                       F.to Giovanni Pesce

Depositato in Roma, il 15 novembre 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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