CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/2024 – S.S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto a R.L / Federazione Italiana Nuoto / S.S. Lazio Nuoto S.S.D. a R.L.


   Decisione n. 55

Anno 2024


 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Marcello de Luca Tamajo Tommaso

Edoardo Frosini

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2024, presentato, in data 11 giugno 2024, dalla S.S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto a R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Sprovieri,

contro

 

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

nonché contro

 

 

la S.S. Lazio Nuoto S.S.D. a R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Colantoni,

 


avverso

 

la decisione n. 18/2024, resa, in data 17 maggio 2024, dalla Corte Federale d’Appello della FIN, Sezione Prima, in funzione di Corte Sportiva di Appello, con la quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso della suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Arbitro del 13 maggio 2024 (riferito al 2° incontro del concentramento quarti di finale, categoria PN/Allievi, tra S.S. Lazio Nuoto e Roma Vis Nova), che ha accolto il reclamo presentato dalla S.S. Lazio Nuoto e, per l'effetto, ha disposto la vittoria in favore di quest’ultima con il risultato di 5 a 0.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costitute;

uditi, nell’udienza dell’11 luglio 2024, il difensore della parte ricorrente - S.S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto a R.L. - avv. Michele Sprovieri, assistito dall’avv. Giorgio Sandulli e dalla dott.ssa Chiara Hujdur; l’avv. Andrea Colantoni, per la resistente S.S. Lazio Nuoto SSDARL, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Con ricorso dell’11 giugno 2024, la S.S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto a R.L. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello, Sezione Prima, della FIN, in funzione di Corte Sportiva di Appello, n. 18/2024 del 17 maggio 2024.

Risulta dagli atti che, durante l’incontro di pallanuoto del 12 maggio 2024 tra la S.S. Lazio Nuoto e l’odierna ricorrente (valevole per i quarti di finale categoria Allievi Nazionale A, terminata 10-10), l’atleta di quest’ultima, [omissis], era costretto ad abbandonare il campo gara per farsi visitare dal medico di gara a causa di uno scontro di gioco, salvo poi, dopo le cure necessarie, rientrare in partita.

1.1.  Al termine della gara, la S.S. Lazio Nuoto presentava reclamo al Giudice Arbitro, evidenziando come la Roma Vis Nova fosse incorsa in una violazione dell’art. 17.5 del Regolamento Tecnico della Pallanuoto, per avere prima sostituito e poi fatto rientrare in vasca [omissis], senza che venisse riscontrata alcuna perdita di sangue, che, ai sensi dell’art. 17.2, potesse giustificare il rientro in campo nel corso dell’incontro.

Con il provvedimento del 13 maggio 2024, il Giudice Arbitro designato per la manifestazione accoglieva il reclamo proposto dalla S.S. Lazio Nuoto, definendo il risultato di 5-0 in favore della stessa.

1.2.  Il medesimo 13 maggio 2024, avverso detto provvedimento, la Roma Vis Nova proponeva appello innanzi alla Corte Federale in funzione di Corte Sportiva, la quale, con la decisione quivi impugnata, ne dichiarava l’inammissibilità, così motivando: “Orbene, non può revocarsi in dubbio che l’oggetto dell’appello de quo sia fondato sulla circostanza che il Giudice di Gara avrebbe commesso un errore tecnico che, tuttavia, ai sensi dell’art. 24 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, non può essere oggetto di impugnazione dinanzi a questa corte sportiva. Ed, invero, l’articolo sopra richiamato al quarto comma così recita “Per tutte le altre ipotesi, con l’esclusione del “Reclamo tecnico” che non è in alcun caso ammissibile…, le Società possono presentare preavviso di reclamo…”, conseguentemente in ossequio alla norma richiamata il presente ricorso dovrà dichiararsi inammissibile.

2.  Ha, dunque, proposto ricorso la Roma Vis Nova, affidandosi ai seguenti motivi di diritto.

I.        Violazione dell’art. 24 Norme Organizzative Generali Pallanuoto

La Corte Sportiva d’Appello sarebbe incorsa in un errore di diritto con riferimento all’art. 24 delle NOGP (Norme Organizzative Generali Pallanuoto) della FIN, per avere erroneamente inquadrato l’azione giudiziale della Roma Vis Nova.

Invero, l’azione proposta dalla ricorrente non sarebbe da inquadrare in un appello a seguito di un “Reclamo tecnico”, per il quale è preclusa l’impugnazione, bensì come un ricorso, che segue ad un reclamo al Giudice Arbitro ai sensi dell’art. 52 RG FIN.

Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, per tutti i casi in cui si verifichino irregolarità nel corso della manifestazione, in base a quanto dispone l’art. 52 cit., il reclamo deve essere presentato al Giudice Arbitro entro mezz’ora dal termine della gara o preannunziato all’Arbitro o al Giudice Arbitro mediante annotazione firmata nel verbale di gara entro mezz’ora dal termine dell’incontro: ciò che ha fatto la S.S. Lazio Nuoto con il reclamo effettuato e accolto dal Giudice Arbitro, il cui provvedimento sarebbe perfettamente impugnabile.

  1. Violazione dell’art. 17.2 del Regolamento Tecnico Pallanuoto

Stante l’errore di diritto di cui al punto precedente, che ha precluso alla Corte Federale d’Appello di esaminare nel merito la controversia, la ricorrente evidenzia come, nel caso di specie, si sarebbe consumata una violazione della norma di cui all’art. 17.2 del Regolamento Tecnico Pallanuoto della FIN, che disciplina specificamente i casi di “Incidente, infortunio, malessere” e, al comma 1, dispone che: “Durante la partita, un giocatore non può lasciare il campo di gioco per uscire dall’acqua, aggrapparsi, sedersi o sostare sul piano della vasca ad eccezione dei casi di malore, ferita o di incidente o con l’autorizzazione dell’Arbitro”. Il comma seguente regola la peculiare circostanza in cui un giocatore sia “sanguinante”: in tal caso, “l’Arbitro ordina immediatamente a tale giocatore di uscire dall’acqua permettendo così l’immediato rientro di un suo sostituto, riprendendo il gioco senza interruzioni. Interrottasi l’emorragia, al giocatore è concesso di riprendere parte al gioco”. Sarebbe proprio l’ipotesi descritta all’art. 17.2 ad essersi concretizzata nella vicenda per cui è causa: l’atleta [omissis], nel corso della gara, a seguito di uno scontro con un altro giocatore, subiva un trauma all’occhio destro, tale da rendere necessaria la sua sostituzione; come descritto dal supplemento di referto medico del giorno successivo alla gara (doc. 3 del Ricorso), detto trauma causava perdita di “sangue a livello orbitale e paraorbitale lato nasale”.

  1. Omessa e/o insufficiente motivazione

L’insieme della misura sanzionatoria a carico di Vis Nova Pallanuoto difetterebbe di adeguata motivazione, in quanto non si può ritenere che costituisca una motivazione la formula che si legge nel provvedimento del giudice Arbitro: “presa visione del reclamo […] si evince che”.

2.1.  Si è costituita in giudizio la SS Lazio Nuoto, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.

In primo luogo, si eccepisce l’inammissibilità dell’odierno ricorso, derivante dalla nullità dell’atto di appello presentato alla Corte Federale (doc. 4 della Memoria di costituzione), per avere la Roma Vis Nova mancato di individuare correttamente il provvedimento impugnato e per non aver esposto nel medesimo atto di gravame alcuna motivazione e conclusione a sostegno dello stesso. La resistente, nel merito, sostiene l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 24 delle NOGP; invero, la Roma Vis Nova ha effettuato un ricorso “fondato sulla circostanza che il Giudice di Gara avrebbe commesso un errore tecnico”. La CAF, in adesione alla normativa vigente e alla propria giurisprudenza, avrebbe correttamente dichiarato detto ricorso inammissibile.

Da ultimo, la resistente sottolinea l’infondatezza dell’eccezione relativa all’art. 17.2 RTP. Non solo la Corte Federale non ha mai fatto cenno a detta norma, ma, altresì, detta norma non sarebbe predicabile nel caso di specie. La resistente, invero, ha prodotto il referto medico redatto nell’immediatezza dell’accaduto (doc. 1), ove non si fa menzione di sangue sul sig. [omissis] al momento dell’infortunio. Da tanto si evincerebbe chiaramente come non sarebbe possibile ricondurre l’evento all’art. 17.2 RTP così da contestare l’applicazione dall’art. 17.5, che, segnatamente, dispone: “Ad eccezione delle circostanze previste dall’Art. 17.2 (perdita di sangue), al giocatore sostituito non è più concesso di prendere parte al gioco”.

  1. All’udienza dell’11 luglio 2024, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, con rinvio al Giudice di Appello, al fine di procedere ad una valutazione nel merito della vicenda.

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato in considerazione della questione preliminare di rito costituita dalla effettiva possibilità di impugnare la decisone del Giudice Arbitro in parola dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello della FIN.

Orbene, le Norme Organizzative Generali della Pallanuoto dispongono quanto segue:

«24.1 – Preavviso di Reclamo.

Entro i 20 minuti che precedono l’inizio della gara, le Società hanno facoltà di presentare all’arbitro un preavviso di reclamo scritto in ordine ai fatti riscontrabili prima dell’avvio della stessa (ad esempio irregolarità del campo di gara, temperatura dell’acqua etc.) o agli adempimenti preliminari allo svolgimento della gara (ad esempio controllo dei tesseramenti, forza pubblica etc.), con l’indicazione delle prescrizioni che si ritengono violate.

Qualsiasi reclamo presentato dalle Società in merito alle circostanze di cui sopra, dopo che la gara ha avuto inizio, è dichiarato inammissibile.

L’accertamento dei fatti e degli adempimenti di cui al primo capoverso, è di competenza esclusiva dell’arbitro designato a dirigere la gara, che ha l’obbligo di riferirne nel verbale di gara unitamente alle proprie conclusioni.

Per tutte le altre ipotesi, con l’esclusione del “Reclamo tecnico” che non è in alcun caso ammissibile, le Società possono presentare preavviso di reclamo a mezzo del proprio dirigente o del capitano, che viene sottoscritto con contestuale versamento della tassa di €. 70,00.

L’arbitro deve produrre alla Società reclamante una ricevuta dell’avvenuto incameramento della tassa del reclamo, allegando il preavviso di reclamo con la relativa tassa al verbale che è inviato al Giudice Sportivo Nazionale/Regionale.

La Società reclamante deve inviare le motivazioni del reclamo all’attenzione del Giudice Sportivo Nazionale/Regionale agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) - indicati al precedente punto 5.4 - entro le ore 13:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara.

La mancata presentazione all’arbitro del preavviso di reclamo e/o il mancato versamento della tassa di €. 70,00 comporta la inammissibilità del reclamo stesso. Le modalità per la presentazione dei preavvisi di reclamo sono stabilite nell’art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva»; e che

«24.4 – Ricorso alla Prima Sezione della Corte Federale d’Appello.

Gli interessati hanno la possibilità di ricorrere avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Nazionale e del Giudice Sportivo Regionale presentando un ricorso dettagliato e motivato alla Prima Sezione della Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello nei termini indicati all’art. 60 del Regolamento di Giustizia.

Per le fasi di Play-Off e Play-Out maschili e femminili trovano applicazione le specifiche modalità indicate nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

Il ricorso deve essere spedito alla Segreteria Generale della F.I.N. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.federnuoto.it accompagnata da copia della ricevuta del versamento della tassa prevista nella Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti (allegato “Riepilogo Tasse Federali” voce Contributo accesso Giustizia Federale).

Il ricorso alla Corte Federale d’Appello – Prima Sezione avverso i provvedimenti disciplinari di primo grado relativi agli art. 9.13 e 9.14 RTPN è ammissibile solo se preceduto dal reclamo presentato nei tempi e nelle modalità stabilite nella precedente regola 24.1 NOG.

I ricorsi avverso le decisioni del Giudice Arbitro nei concentramenti sono regolati ai sensi dell’art. 52 e seguenti del Regolamento di Giustizia Sportiva».

Nel caso che ci occupa, la Corte Sportiva ha giudicato il procedimento in parola quale “Reclamo tecnico” e, dunque, non soggetto a reclamo.

Ciò che, tuttavia, deve esser sottolineato, di là dalla configurazione del reclamo come o meno “tecnico”, è che, in ogni caso, le doglianze delle società relative a questioni imminenti lo svolgimento di competizioni devono esser conosciute, sempre, dal Giudice Sportivo Nazionale ovvero Regionale, organo, questo, deputato, ai sensi dell’art. 54 RG FIN, a conoscere delle questioni relative alle gare e le cui decisioni, solo queste, possono essere conosciute dalla Corte Sportiva di Appello.

Nel caso di specie, osserva il Collegio, la decisione del Giudice Arbitro, non è mai stata oggetto di vaglio da parte del Giudice Sportivo, ai sensi del citato art. 24 NOGP: «… Per tutte le altre ipotesi, con l’esclusione del “Reclamo tecnico” che non è in alcun caso ammissibile, le Società possono presentare preavviso di reclamo a mezzo del proprio dirigente o del capitano, che viene sottoscritto con contestuale versamento della tassa di €. 70,00. L’arbitro deve produrre alla Società reclamante una ricevuta dell’avvenuto incameramento della tassa del reclamo, allegando il preavviso di reclamo con la relativa tassa al verbale che è inviato al Giudice Sportivo Nazionale/Regionale. La Società reclamante deve inviare le motivazioni del reclamo all’attenzione del Giudice Sportivo Nazionale/Regionale agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) - indicati al precedente punto 5.4 - entro le ore 13:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara. La mancata presentazione all’arbitro del preavviso di reclamo e/o il mancato versamento della tassa di €. 70,00 comporta la inammissibilità del reclamo stesso. Le modalità per la presentazione dei preavvisi di reclamo sono stabilite nell’art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva».

Anche volgendo lo sguardo alla disciplina generale contenuta nel Regolamento di Giustizia della FIN, tali osservazioni non mutano. Invero, l’art. 52 (Reclamo sul campo al Giudice Arbitro o all’Arbitro) dispone che (comma 2) «Per le irregolarità verificatesi nel corso della manifestazione, il reclamo va presentato al Giudice arbitro entro mezz’ora dal termine della gara o preannunziato all’Arbitro o al Giudice arbitro mediante annotazione firmata nel verbale di gara entro mezz’ora dal termine dell’incontro» e che (commi 4 e 5) «Il Giudice Arbitro deve decidere immediatamente dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso allo svolgimento della gara, comunicando il provvedimento sul campo. Per i tornei di pallanuoto, la decisione deve essere adottata al termine del “turno di incontri”. Il reclamo preannunziato all’Arbitro o al Giudice arbitro deve essere successivamente presentato dalla parte interessata, e motivato, anche succintamente, a pena di inammissibilità, al competente Giudice sportivo, nazionale o regionale, entro le ore 13,00 del giorno successivo all’incontro, firmato dal Presidente o Vicepresidente della società o dalla stessa persona che lo ha preannunziato, con le modalità di cui all’art. 13».

In conclusione, dunque, il ricorso presentato in questa sede non può trovare accoglimento in considerazione del fatto che nessun provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale ovvero Regionale della FIN è mai stato emanato, giacché il medesimo non è mai stato istato in ordine alle statuizioni del Giudice Arbitro e, conseguentemente, nessun provvedimento da parte della CSA FIN poteva esser preso a fronte dell’impugnazione della decisone del giudice di gara, ai sensi dell’art. 56 RG FIN («La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali»).

Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto al merito del ricorso e conducono al rigetto dello stesso, con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente S.S. Lazio Nuoto SSDARL.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 luglio 2024.

Il Presidente                                                                                Il Relatore

Depositato in Roma, in data 26 novembre 2024.

Il Segretario

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