CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/2024 – OMISSIS / Federazione Italiana Rugby

Decisione n. 60

Anno 2024


 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Giuseppe Liotta - Relatore

Wally Ferrante

Giovanni Iannini

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2024, presentato, in data 31 luglio 2024, dall’avv. [omissis], difensore in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Schiavone,

nei confronti

 

della Federazione Italiana Rugby (FIR), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

avverso

 

 

la decisione n. 10 - s.s. 2023/2024, emessa dalla Corte Federale di Appello FIR, in data 25 giugno 2024, depositata in Segreteria il 3 luglio 2024 e pubblicata nella medesima data, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIR n. 17 S.S. 2023-2024, che ha irrogato, a carico dell'avv. [omissis], la sanzione della interdizione di anni 1, per la violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo e 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia FIR.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 22 ottobre 2024, i difensori della parte ricorrente, avv. [omissis], difensore in proprio ex art. 86 c.p.c., e l’avv. Stefano Schiavone; l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Giuseppe Liotta.

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Per una compiuta conoscenza delle vicende di causa, è necessario premettere che il Tribunale Federale della FIR, il 22 novembre 2023, e quindi in epoca anteriore all’instaurarsi della presente controversia, aveva emesso la decisione n. 6 s.s. – 2023/2024 in relazione a un procedimento disciplinare avviato dalla Procura Federale ai danni del ricorrente.
  2. Nella specie, la Procura contestava all’avv. [omissis] di avere indebitamente richiesto alla FIR, nella qualità di Presidente dell’A.I.R. (Associazione Italiana Rugbysti), in nome e per conto dell’atleta rugbysta [omissis], rimborsi non dovuti concernenti spese sostenute in conseguenza di un grave infortunio di gioco, patito da quest’ultimo.

Ciò in violazione degli artt. 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 20 e 24 del Reg. Giust. FIR, con l’aggravante delle circostanze elencate all’art. 10, comma 1, lett. b), c), e), f), e g), Reg. Giust. FIR.

  1. In corso di causa, il Tribunale Federale esaminava una serie di atti e documenti, prodotti anche dall’incolpato, tra i quali si evidenziava una sua missiva del 23 febbraio 2022, inviata a tutti gli organi della FIR e a tutte le società affiliate. Alla missiva veniva allegata una “carta abierta” (lettera aperta), firmata dai genitori del rugbysta [omissis] e scritta sia in lingua italiana che in lingua spagnola.
  1. La “carta abierta”, che veniva divulgata e diffusa in esecuzione del comportamento dispositivo dell’incolpato, conteneva espressioni lesive della reputazione del Presidente Federale, del Consigliere Federale [omissis] e di tutta la Federazione; conteneva, altresì, espressioni di forte critica ed addebiti di colpa nei confronti della FIR, fino a tratteggiare un atteggiamento cinico e disinteressato degli organi federali di fronte al grave infortunio subito da [omissis], sebbene la FIR avesse, invero, provveduto ad erogare, in suo favore, la somma di euro 24.000,00.
  2. Nella richiamata decisione il Tribunale Federale aveva ritenuto che la “lettera scritta e firmata dai genitori del [omissis] ma diffusa dal [omissis] a tutte le Società italiane con evidente intento di incidere sulla reputazione della FIR e del suo Presidente nei confronti del mondo rugbystico, costituisse senza dubbio condotta palesemente contraria all’obbligo sancito nell’art. 21 del rdg”; tuttavia, tale condotta non era stata formalmente contestata nell’atto di deferimento; per tale motivo il Tribunale Federale rinviava gli atti alla Procura federale “per le eventuali determinazioni consequenziali sullo specifico punto”.
  3. La Procura Federale, acquisito il fascicolo trasmessole dal Tribunale Federale, avviava le indagini, che si concludevano con l’atto di deferimento del 23 febbraio 2024, a carico dell’odierno ricorrente, per comportamento in violazione degli artt. 2 (principio di lealtà) e 7 (dichiarazioni pubbliche lesive della reputazione immagine o dignità) Cod. Comp. Sport. e 20.1 (lealtà) e 21.1 (divieto di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e dignità della FIR, dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell’ordinamento federale) del Regol. Giust. FIR.
  4. Il Tribunale Federale della FIR, con decisione n. 17 s.s. 2023-2024, condannava l’odierno ricorrente alla sanzione di anni 1 di interdizione per la violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 20.1 e 21.1 del Reg. Giust. FIR. La sanzione è stata poi confermata dalla Corte Federale di Appello, con la decisione qui impugnata.
  5. L’avv. [omissis] ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia avverso la decisione della Corte Federale di Appello eccependo, in via pregiudiziale, l’estinzione del procedimento per l’inutile decorso del termine di 90 giorni per la pronuncia di primo grado, stante che erano “trascorsi 156 giorni dal 05.12.2023”, giorno nel quale “il procedimento de quo (…) veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI”.
  6. Nel merito, il ricorrente deduce, in primis, che la normativa invocata dalla Procura Federale, contenuta negli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo e negli artt. 20.1 e 21.1 Regolamento di Giustizia FIR, “si assume oltre modo vessatoria (…) e contraria a tutte le norme di giustizia sportiva emanate dal CONI e dalla FIR”; eccepisce, inoltre, che le conclusioni della CFA della FIR nella impugnata decisione “appaiono suscettibili di riforma per contrarietà ed errata applicazione del Codice di Giustizia Sportiva CONI e del Regolamento di Giustizia FIR e per non essere aderenti alla realtà dei fatti”; denuncia, inoltre, la “carenza di motivazione della Decisione impugnata nel richiamare solo parzialmente le norme di giustizia sportiva”, nonché la sua “non conformità alla norma richiamata, l’art. 76.1 RG FIR, che statuisce chiaramente ed inequivocabilmente, “…il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare, esercizio che decorre dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva”. Il ricorrente, a sostegno delle sue argomentazioni, richiama alcuni precedenti del Collegio di Garanzia dello Sport. Da ultimo, il ricorrente eccepisce il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 44.4 CGS CONI e all’art. 81.4 RG FIR per la notifica dell’atto di deferimento, nonché quello di dieci giorni previsto dall’art. 67.1 RG FIR per provvedere alla fissazione dell’udienza di discussione.
  1. La Federazione Italiana Rugby (FIR) ha presentato memoria difensiva ex art. 60.1 CGS CONI, contestando i motivi del ricorso e sostenendo la legittimità della decisione della Corte Federale.
  2. In ordine alla questione pregiudiziale, la FIR ne ha dedotto l’infondatezza, essendosi definito il procedimento disciplinare nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento. Al riguardo, ha precisato che: “i) l’atto di deferimento reca data 23.02.2024 ed in pari data veniva trasmesso sia al tesserato deferito che al Tribunale Federale; ii) il dispositivo della decisione del Tribunale Federale veniva resa in data 9.05.2024; iii) le motivazioni della decisione di primo grado venivano pubblicate il 14.05.2024”. Ha quindi eccepito che correttamente la decisione impugnata ha messo in luce che il procedimento disciplinare viene ad esistenza con l’atto di deferimento, sicché l’opinione “secondo cui dovrebbe decorrere un termine in relazione ad un procedimento che neppure è stato avviato ma è stato semplicemente iscritto nel registro e dovendo seguire la necessaria attività di indagine, costituisce palese contraddizione che rende evidente l’infondatezza delle tesi del ricorrente”. Ha poi sostenuto che l’iscrizione “nel Sistema di Giustizia Sportiva”, ipotizzata dall’art. 76, comma 1, RG FIR, ha per oggetto l’atto di deferimento “che deve essere necessariamente caricato in piattaforma come previsto nel Manuale, pubblicato dalla Procura Generale dello Sport e da CONI Net ed a cui viene fatto riferimento nella decisione gravata”.
  3. Nel merito, la FIR ha precisato che il ricorso introduttivo si limitava sostanzialmente a ribadire quanto già eccepito dal ricorrente in fase di giudizio endofederale, ad esclusione del contenuto del paragrafo dal titolo “ad adiuvandum”, ove erano formulate contestazioni nuove.

In ordine al motivo di ricorso concernente il vizio motivazionale, la FIR ha dedotto che la decisione della Corte Federale d’Appello, condividendo appieno le valutazioni, immuni da vizi, espresse dal Tribunale circa la capacità lesiva della reputazione e dignità della FIR e dei suoi organi, ha adottato una motivazione per relationem del tutto ammissibile, attuata con autonoma valutazione e assunta nella piena cognizione dei motivi di impugnazione e degli atti di causa.

  1. In ordine ai motivi di ricorso “ad adiuvandum”, la FIR ne eccepisce l’inammissibilità, essendo stati per la prima volta sollevati in questa sede.
  2. All’udienza di trattazione, le parti hanno insistito sulle loro richieste.

La Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

 

  1. Il ricorso presentato dall’avv. [omissis] è in parte infondato e in parte inammissibile e deve essere quindi respinto.
  2. Con la prima questione, di natura pregiudiziale, il ricorrente ha sostenuto che il procedimento si era estinto ancor prima della decisione del Tribunale Federale, poiché il deferimento era avvenuto 80 giorni dopo l’iscrizione nella apposita piattaforma CONI e si era concluso dopo 156 giorni, con l’evidente superamento del termine previsto per la conclusione del giudizio di primo grado.
    1. 1.  Il motivo non è fondato.

Come hanno, infatti, già correttamente affermato sulla medesima questione sia il Tribunale Federale che la Corte Federale d’Appello, il termine per la decisione di 90 giorni dall’iscrizione del procedimento nell’apposito registro (art. 76, comma 1, Regol. Giust. FIR) decorre dal formale deferimento dell’interessato e non dal semplice avvio delle indagini a suo carico con l’iscrizione nel registro degli indagati.

Occorre, al riguardo, procedere ad una interpretazione sistematica delle regole dettate in materia, collegando l’art. 76, comma 1, R. G. FIR, che stabilisce il termine per la pronuncia della decisione di primo grado (di novanta giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare), con l’art. 65, comma 1, lett. a), dello stesso R.G., secondo cui “I procedimenti innanzi al Tribunale Federale sono instaurati… con atto di deferimento del Procuratore federale”.

Solo con il deferimento e con l’iscrizione dell’atto di deferimento nella apposita piattaforma decorrono quindi i termini per la pronuncia della decisione di primo grado. Mentre altri sono i termini previsti per la fase delle indagini (sulla natura dei quali si è pronunciato il Collegio di Garanzia con la decisione a Sezioni Unite, n. 17 del 2022).

Del resto, l’art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (art. 81, comma 4, R.G. FIR) afferma in maniera inequivocabile che, “qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (…) esercita l’azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione”. L’art. 38, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva del CONI afferma poi che “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 33, comma 2”.

  1. Orbene, la lettura di queste disposizioni rende evidente, da un lato, che sarebbe illogico ipotizzare la decorrenza di un termine per la pronuncia del Tribunale in relazione ad un procedimento che non è stato ancora avviato e in relazione al semplice instaurarsi di una attività di indagine che potrebbe concludersi anche con una archiviazione e, dall’altro, che nel “Sistema di Giustizia Sportiva” l’iscrizione nel Sistema al quale la norma si riferisce (ai fini della decorrenza del termine per la decisione) non può identificarsi con comportamenti attinenti alla sfera delle indagini, ma si identifica con la formale iscrizione del deferimento che determina l’avvio del procedimento presso il Tribunale Federale.
  2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, nonché degli att. 20.1 e 21.1 del R. G. FIR, in relazione alle ragioni che hanno determinato l’irrogazione della contestata sanzione.

Il motivo deve ritenersi tuttavia inammissibile poiché vengono riproposte davanti al Collegio di Garanzia questioni di merito già esaminate adeguatamente dai giudici federali con ponderata valutazione e con itinerario logico immune da vizi. Si tratta, pertanto, di richieste inammissibili, giacché involgono una valutazione di fatti che è esclusa dal sindacato di questo Collegio.

  1. Né si può ritenere la decisione della Corte Federale priva della necessaria motivazione poiché è evidente che, pur con una motivazione sintetica, il giudice di appello ha chiaramente dimostrato di voler condividere appieno le (più ampie) valutazioni fatte dal Tribunale circa la sussistenza degli elementi oggetto dell’incolpazione, riguardanti le violazioni alla dignità e alla reputazione della FIR, dei suoi organi, del Presidente e del Consigliere. La decisione di appello risulta quindi adottata a seguito di una nuova ponderata ed autonoma valutazione delle questioni esaminate, dei motivi di impugnazione e degli atti di causa.

Peraltro, la sentenza di primo grado risulta ampiamente motivata nell’esporre le ragioni che la sostengono con un iter argomentativo lineare e privo di evidenti contraddizioni.

  1. Il ricorrente, con i motivi di ricorso formulati nel paragrafo “E. ad adiuvandum”, ha sostenuto che il procedimento dovrebbe dichiararsi comunque estinto per il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 44.4 CGS CONI e dall’art. 81.4 RG FIR per la notifica dell’atto di deferimento, nonché del termine di dieci giorni previsto dall’art. 67.1 RG FIR perché il TFN provveda alla fissazione dell’udienza di trattazione.

I predetti motivi non sono ammissibili posto che, come enunciato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 18018 del 1° luglio 2024) con motivazione pienamente condivisibile, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio”.

  1. In conclusione, il ricorso risulta in parte infondato ed in parte inammissibile e deve essere respinto.

La natura delle questioni trattate e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 ottobre 2024.

Il Presidente                                                                                Il Relatore

Dante D’Alessio                                                                     Giuseppe Liotta


Depositato in Roma, in data 10 dicembre 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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