CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64/2024 – G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919 / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Lega Nazionale Professionisti Serie A

Decisione n. 64

Anno 2024


 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

composta da

Vito Branca - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Virgilio D’Antonio

Angelo Maietta

Manuela Sinigoi - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2024, presentato, in data 9 ottobre 2024 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00710 del 10 ottobre 2024), dalla G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Giulia Barsotti e Stefano Pellacani,

nei confronti

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

avverso

 

 

la decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 0031 della CFA del 16 settembre 2024, notificata nella medesima data,

 


con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata con il C.U. n. 6 del 2 agosto 2024, che ha inflitto, a carico della G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919, le sanzioni di 10 punti di penalità, da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025, e di € 1.000,00 di ammenda.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza dell’8 novembre 2024, i difensori della parte ricorrente - G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919 - avv.ti Giulia Barsotti e Stefano Pellacani; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Con ricorso del 9 ottobre 2024, la G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919 (d’ora in poi anche solo la Lunigiana) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 0031 della CFA del 16 settembre 2024, notificata nella medesima data, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata con il C.U. n. 6 del 2 agosto 2024, che ha inflitto, a carico della Lunigiana, le sanzioni di 10 punti di penalità, da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025, e di € 1.000,00 di ammenda.

Risulta dagli atti che, all’esito della gara del Campionato di Promozione C.R. Toscana tra la Lunigiana e il Pietrasanta del 16 aprile 2023, il calciatore tesserato per l’odierna ricorrente, [omissis], veniva squalificato per una gara dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, con C.U. n. 78 del 20 aprile 2023; risulta, altresì, dagli atti, circostanza incontestata, che il medesimo calciatore non avesse mai scontato tale squalifica, tant’è che, quando, il successivo 14 gennaio 2024, ossia dopo 15 gare, si disputava la partita, valevole per il Campionato di Promozione, Girone A - Regione Toscana, Stagione Sportiva 2023/2024, tra la Lunigiana e la Larcianese, quest’ultimo sodalizio promuoveva reclamo dinnanzi al Giudice Sportivo, lamentando l’irregolarità della medesima gara per la posizione irregolare del [omissis].

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 51 dell’8 febbraio 2024, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana “infligge(va) alla società Lunigiana Pontremolese di Pontremoli (MS) la punizione sportiva della perdita della gara [...] nonché l’ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento/00). Infligge(va) al calciatore [omissis], UNA ulteriore giornata di squalifica di Campionato”. In data 22 febbraio 2024, il Comitato Regionale Toscana LND inviava alla Procura Federale una e-mail avente ad oggetto “calciatore squalifica pendente – Società LUNIGIANA PONTREMOLESE”, con la quale trasmetteva alla medesima Procura “documentazione relativa all’oggetto”.

1.1.   Ne scaturiva il procedimento disciplinare per cui è causa, con deferimento, per quanto in questa sede di interesse, della società ricorrente “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri [omissis], [omissis], e [omissis], così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

Innanzi al Tribunale Federale, la Lunigiana resisteva sostenendo di non essere venuta a conoscenza, per un difetto di sistema di rilevazione automatica, dell’avvenuta squalifica, e perciò di essersi condotta in buona fede, donde non le poteva essere addebitata alcuna penalizzazione (oltre ad invocare principi di proporzionalità ed irragionevolezza, comunque da doversi considerare ai fini dell’applicazione di qualsivoglia sanzione).

Per l’adito TFT: “I fatti oggetto del giudizio non sono contestati, e la posizione irregolare del calciatore [omissis], in tutte le gare elencate nell’atto di deferimento non è in discussione. La doglianza della difesa degli indagati circa una carenza sistemica per la mancanza di segnalazione di squalifiche da scontarsi all’inizio della stagione sportiva è irrilevante. E, del resto, le società con un minimo di attenzione hanno tutti gli strumenti per verificare la posizione di ogni singolo calciatore all’inizio della stagione, ed il calciatore deve avere buona memoria delle sanzioni ricevute sul campo e dopo dal giudice sportivo, sia che si tratti di campionato che di playoff (che hanno regole sanzionatorie diverse, ma comunque ben note a tutti i tesserati ed alle società). La buona fede di tutti deferiti è innegabile, ma può fungere da mera attenuante e, ovviamente, non da scriminante. Quanto sostenuto dalla difesa sulla proporzionalità e ragionevolezza è condivisibile, soprattutto nel caso di specie laddove la posizione irregolare del calciatore sia frutto di un mero errore non connotato da dolo e non sia legata a problemi di tesseramento, ma ad una squalifica di una giornata non scontata”.

Indi, il medesimo Tribunale Federale, muovendo dalla disposizione di cui all’art. 11, comma 2, CGS, perveniva a determinare: “La sanzione della penalizzazione in classifica, deve essere scontata nella prossima stagione sportiva, non rispondendo al principio di afflittività, se fosse comminata nella stagione sportiva appena conclusa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi in camera di consiglio, per le violazioni degli Artt. 4 comma 1, 45 comma 1 e 21 commi 1 e 2 CGS Infligge le seguenti sanzioni: […] - alla GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919, per i medesimi fatti: 10 punti di penalità da scontarsi nella stagione 2024-25 e € 1.000,00 di ammenda”.

1.2.  Gravata detta decisione, la Corte Federale di Appello confermava dette sanzioni, procedendo ad una ricostruzione sistematica delle normative ricorrenti in materia, anche al fine di risolvere la questione prospettata circa la sussistenza di una sorta di bis in idem, tra l’altro, così partitamente motivando:

La Corte ritiene che una simile obiezione non abbia fondamento, attesa la diversa natura dell’interesse protetto e la diversa funzione delle due sanzioni applicabili nella fattispecie di cui trattasi: la sanzione della perdita della gara non ha carattere “sostanzialmente penale”, ma risponde a finalità ripristinatorie della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione alla gara del calciatore avversario squalificato; la penalizzazione riveste invece una funzione più propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società che impiega in gare ufficiali un calciatore squalificato.”

Inoltre:

  1. Sotto il profilo sistematico ciò vale a configurare l’autonomia delle singole violazioni con il connesso regime sanzionatorio diretto a realizzare, per la società resasi responsabile delle violazioni reiterate, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche”.
  2. Può senz’altro ammettersi che l’attivazione di un sistema automatico di registrazione delle squalifiche avrebbe facilitato e reso più sicuro e immediato per la società sportiva il riscontro della condizione ostativa alla partecipazione del proprio calciatore alla gara; si può certo immaginare, tanto più in epoca dominata dall’uso diffuso di tecnologie, che l’impiego di archivi cartacei o il ricorso alla memoria storica degli operatori possano generare con maggiore facilità l’emergere di errori nella verifica dei dati. […] Al contempo, si deve tuttavia rilevare che la mancanza di una banca dati accessibile non genera una situazione di assoluta inesigibilità della condotta addebitata alla reclamante, che possa valere ad esentare o ad attenuare la colpevolezza della società.”
  1. Difatti, l’operatività degli obblighi generali di correttezza e di osservanza delle norme federali di cui agli artt. 4 e 8 C.G.S. racchiude anche il rispetto delle regole ordinarie di diligenza, la cui violazione è sicuramente integrata da condotte colpose per negligenza o disattenzione, che giustificano le conseguenti misure sanzionatorie”.
  2. “Né vale invocare – nel caso di specie – l’errore scusabile in quanto per l’applicazione di tale istituto non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l’errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”. L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 104/2022-2023)”.
  3. Quanto poi all’asserita mala fede della società che ha segnalato l’irregolarità, va osservato in primo luogo che, per antico brocardo, non videtur vim nec dolum facere, qui iure suo utitur, et ordinaria actione experitur. La società che ha segnalato la partecipazione irregolare del calciatore avversario squalificato nella gara disputata il 14 gennaio 2024 e terminata con la vittoria della odierna reclamante ha esercitato legittimamente una prerogativa riconosciutale dall’ordinamento e in particolare dall’art. 67 C.G.S. […]”.
  4. Altri profili di censura investono la misura della penalizzazione inflitta dal TFT. Si sostiene che la sanzione sarebbe eccessiva e non adeguata alla gravità della condotta contestata. La Corte ritiene di dover richiamare l’orientamento espresso da queste Sezioni Unite nella decisione n. 89/CFA/2019-2020, secondo cui esiste “una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa.” Tale orientamento poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione”.

Segue la motivazione tesa alla dimostrazione della “congruità” della penalizzazione inflitta, concludendo, a tal proposito:

Nel caso in esame, il TFT dopo aver enunciato il principio secondo cui “la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro”, ha poi inflitto, in applicazione del carattere equitativo del processo sportivo, 10 punti di penalizzazione ed € 1.000 di ammenda, con l’attenuazione del mero criterio matematico che avrebbe dovuto portare a una sanzione di 15 punti di penalità e a € 1.500 di ammenda. Tale capo della decisione non ha incontrato opposizione da parte della Procura federale e non è quindi modificabile in peius. I principi sopra richiamati escludono tuttavia la possibilità di procedere alla (ulteriore) riduzione dei 10 punti che il TFT ha inflitto alla Società, misura che la Corte giudica adeguata a sanzionare la condotta recidivante della stessa (tenuto anche conto che essa non ha patito l’ulteriore penalizzazione con la privazione dei 30 punti conquistati nelle gare disputate con la presenza del calciatore squalificato). Quanto sopra vale anche ad escludere la possibilità di commutare la sanzione della penalizzazione in ammenda, come richiesto con l’ultimo motivo del reclamo che propone peraltro una domanda non formulata in primo grado e come tale da giudicare”.

Infine, ed in relazione ad altra questione sollevata in sede di gravame:

  1. La Corte osserva che il TFT ha disposto che la sanzione della penalizzazione in classifica debba essere scontata nella prossima stagione sportiva, non rispondendo al principio di afflittività, se fosse comminata nella stagione sportiva appena conclusa.

La decisione deve essere confermata anche sul punto. La possibilità dello slittamento della penalizzazione in una stagione successiva a quella in corso risponde alla finalità di assicurare la concreta efficacia punitiva della sanzione, come dispone con chiarezza l’art. 8, comma 1, lettera g) del C.G.S.: “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. In altri termini, tale possibilità opera essenzialmente per garantire che la sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, privi il soggetto colpevole di utilità conseguite nella stagione in corso”.

  1. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport la Lunigiana, affidando le proprie doglianze ai seguenti sette motivi (che si riassumono “al netto” della reiterazione di talune argomentazioni contenute negli stessi):
  1. “Erronea - o […] insufficiente - motivazione sull’applicazione della sanzione della penalizzazione

- Punto decisivo della controversia - Violazione dell’art. 8, 10, CGS FIGC e art. 2, comma 4, CGS CONI”.

Secondo la prospettazione della ricorrente, erra la CFA allorché afferma che “è possibile applicare, in aggiunta alla sconfitta “a tavolino”, anche la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica prevista dal primo comma lett. g) dell’art. 8”. Secondo la Lunigiana, la penalizzazione di uno o più punti in classifica si applicherebbe alla società nelle fattispecie previste dagli artt. 10, commi 2-4-9, art. 11, comma 2, art. 31, commi 3-4-5, art. 32, art. 33, art. 34. Tuttavia, nessuno dei suddetti articoli, in cui è prevista l’applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica, riguarderebbe la partecipazione alla gara del giocatore squalificato. Inoltre, il sodalizio sportivo ricorrente deduce che, anche qualora si ritenesse corretta l’interpretazione della normativa de qua come effettuata in decisione, la fattispecie dovrebbe essere ricondotta ad una controversia di giustizia di tipo tecnico, la cui sanzione deve essere irrogata dal Giudice Sportivo e/o dalla Corte Sportiva di Appello: giudizio che, come tale, nasce dall’esigenza di accertare che le competizioni si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse vi partecipino solo i soggetti abilitati secondo le regole imposte dalla Federazione.

  1. “Erronea - o […] insufficiente – motivazione – Disapplicazione principio ne bis in idem - Punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 79, CGS FIGC e art. 2, comma 4, CGS CONI”.

A seguire il ragionamento sul punto della CFA, si realizzerebbe, in tesi, una violazione del citato principio laddove venisse irrogata un’ulteriore sanzione allo stesso soggetto e per lo stesso fatto, tra l’altro da parte di un organo che rappresenta espressione di un unico ordinamento giuridico: in tal caso le sanzioni assolverebbero senza dubbio la medesima finalità punitiva, e, dunque, sarebbero state illegittimamente “sommate”.

  1. “Erroneità e contraddittorietà della decisione – Assenza di un sistema di rilevazione della posizione irregolare del giocatore - Punto decisivo della controversia violazione dell’art 4, CGS, FIGC”.

Si assume che l’assenza di un sistema di rilevazione, automatica e d’ufficio, delle irregolarità relative alla posizione dei giocatori che non hanno scontato la squalifica impedisce ai soggetti in buona fede di avvedersi dell’errore commesso e di porvi immediatamente rimedio e avvantaggia indebitamente chi agisce in mala fede, come nel caso di una squadra che, pur essendo a conoscenza della irregolarità della posizione di un giocatore della squadra avversaria, ometta di farne tempestiva denuncia, consentendo con dolo che la irregolarità stessa si protragga e aspettando il momento giusto per farne segnalazione, al fine di trarne un indebito vantaggio, in aperta violazione dei principi di buona fede e correttezza il cui rispetto è d’obbligo per tutti i tesserati.

Si sostiene, inoltre, che l’assenza di un termine di prescrizione breve entro cui presentare la denuncia di irregolarità favorisce comportamenti opportunisti, avvantaggiando chi agisce in mala fede, in pregiudizio di chi, invece, è in buona fede.

  1. “Erroneità e contraddittorietà della decisione – Presunta assenza di buona fede e consapevolezza della posizione irregolare del giocatore - Punto decisivo della controversia”.

In tesi, la Corte erra quando ritiene che la buona fede possa essere riconosciuta solo quando l’errore, non superabile con l’ordinaria diligenza, abbia ad oggetto la liceità del fatto. Nel caso di specie la buona fede avrebbe caratterizzato la condotta della società, che ha schierato il giocatore in posizione irregolare inconsapevolmente. Trattatasi di circostanza che non avrebbe potuto essere messa in discussione dalla Corte perché mai contestata prima, neppure dalla Procura, e confermata dal TFT.

Inconferente risulta, inoltre, il riferimento della Corte alla consolidata giurisprudenza endofederale in merito alla consapevole partecipazione a gare ufficiali di giocatori in posizione irregolare: nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna consapevole partecipazione in posizione irregolare, in quanto né il giocatore, né il Presidente, né il dirigente, né la società, erano consapevoli della posizione irregolare del giocatore.

  1. “Erroneità e contraddittorietà della decisione – Certezza della graduazione della sanzione e inderogabilità dei minimi edittali – Presunta adeguatezza della sanzione - Punto decisivo della controversia”.

In considerazione della addotta assenza di una specifica norma che prevede la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica in caso di utilizzo del giocatore in posizione irregolare, la ricorrente censura la parte della decisione della CFA ove afferma che, nel caso di specie, poiché la sanzione della penalizzazione in termini di punti in classifica incide sulla sfera del sanzionato, ma anche su quella dei competitori, è necessario che la graduazione della pena abbia un maggior grado di certezza e che, dunque, non possa essere derogata rispetto ai minimi edittali.

  1. “Erroneità della decisione – Applicazione penalizzazione stagione sportiva 2023/2024 - Punto decisivo della controversia”.

La sanzione avrebbe dovuto trovare applicazione nel Campionato 2023/2024, nel corso del quale l’irregolarità è stata compiuta. Ciò, anche in considerazione del principio della afflittività della sanzione irrogata in quanto, al termine della precedente stagione, la Lunigiana si era classificata in quinta posizione, accedendo alla fase dei play off (da cui era uscita al primo turno).

  1. “Omessa motivazione - Commutazione della sanzione - Punto decisivo della controversia - Violazione art. 2, comma 4, CGS CONI”.

Infine, la decisione viene impugnata anche nella parte in cui, affliggendo la sanzione della penalizzazione di 10 punti, ha disatteso la richiesta della società di poter eventualmente commutare la sanzione della penalizzazione in ammenda, sostenendo “..vale anche ad escludere la possibilità di commutare la sanzione della penalizzazione in ammenda, come richiesto con l’ultimo motivo del reclamo che propone peraltro una domanda non formulata in primo grado e come tale da giudicare inammissibile ai sensi dell’art. 101, terzo comma, C.G.S”: questo nonostante il sodalizio sportivo, nelle conclusioni di cui agli scritti difensivi del procedimento di primo grado, avesse richiesto già in tale sede la possibilità che venisse applicata la commutazione della pena.

  1. Si è costituita in giudizio la FIGC concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

 

 

  1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità così come proposta dalla FIGC, deducendo essere il ricorso, così come proposto innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport, una mera riproposizione di censure di merito e, in particolare, per ciò che attiene alla quantificazione della penalizzazione inflitta.

Così non è, in quanto la Lunigiana risulta aver fondato almeno la gran parte dei motivi (come in fatto riassunti) su censure da cui potersi sussumere la violazione di norme vigenti in materia (pur se a mezzo di trattazione non sempre puntuale nel collegare le argomentazioni spese con il motivo di diritto).

  1. Nondimeno, il ricorso della Lunigiana è infondato e, come tale, va rigettato.
    1. 1   Innanzitutto, in relazione ai motivi di gravame proposti sub “1.” e “2.”, va considerato che l’art. 8 CGS FIGC, nel prevedere, al primo comma, i casi in cui si procede a comminare sanzioni a carico delle società quando queste si rendono responsabili di violazioni di norme federali e “di ogni altra disposizione loro applicabile”, dispone, sotto la lettera “g)”, la: “penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. La stessa disposizione, inoltre, al comma 2, prevede: “2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10”.

È, dunque, testualmente previsto che, laddove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni a carico della società possono essere sia di tipo tecnico (quella di cui al comma 2), che di tipo disciplinare (quella di cui alla lettera “g)” del comma 1), con la conseguenza che non può (innanzitutto) teorizzarsi alcuna esasperazione dell’afflittività della sanzione in forza della “somma” dei due provvedimenti, ed, altresì, che, come in effetti avvenuto, lo stesso fatto può, anzi, deve, dar luogo a due distinti procedimenti, di cui uno dichiaratamente di carattere disciplinare, perciò esteso, oltre che ai tesserati responsabili, anche al sodalizio di appartenenza (come per l’appunto previsto dall’art. 8 CGS FIGC).

Si tratta di norma specifica che, non a caso, è finalizzata a reprimere ogni “violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile” di cui si rendano responsabili le società sportive, tendendo a perseguire la volontà del legislatore sportivo di punire con severità le società stesse, tanto che è previsto che a queste possono essere inflitte persino più di una delle sanzioni ivi elencate sotto le lettere da “a)” a “n)”.

Né può sostenersi, come vorrebbe parte ricorrente, che la disposizione de qua non risulti sufficientemente tipizzata ai fini di potersi dar seguito all’applicazione delle distinte sanzioni, atteso che la norma tende a reprimere qualsivoglia violazione di discipline federali (anche di quelle poste a presidio di principi generali, quali quelli di lealtà, correttezza e merito), senza perciò alcuna necessità di doversi individuare la casistica considerata.

A ciò, si aggiunga che la locuzione, “inoltre”, che si legge al comma 2, dà conto di come sia normativamente previsto che, alla sanzione di tipo disciplinare prevista al comma 1, possa aggiungersi anche la sanzione tecnica della perdita della gara.

Per questa stessa ragione, non può aversi, nel contesto normativo dato, alcuna violazione del divieto di ne bis in idem nei casi in cui, come quello di specie, vengano comminate sia la sanzione tecnica che quella disciplinare.

    1. 2  I motivi di gravame sub n.3 e sub n.4, pure suscettibili di trattazione congiunta, sono infondati. Innanzitutto, non può svalutarsi il fatto che, a mente dell’art. 4, comma 3, CGS FIGC, ogni comunicato ufficiale si presume conosciuto dai tesserati: ciò non consente di invocare come scriminante la pur riconosciuta mancanza di un sistema di rilevazione automatica delle squalifiche inflitte, ma, tutt’al più, come in effetti avvenuto (dichiaratamente), che, nella commisurazione della sanzione, si possa attenuare la penalizzazione.

È vero (a tal proposito) che la Corte Sportiva di Appello ha sostanzialmente criticato, dissociandosi dal Giudice di primo grado, la tesi che potesse valorizzarsi la dedotta buona fede, ma, non avendo detto Giudice modificato in pejus la penalizzazione inflitta, non si comprende quale interesse abbia l’odierno ricorrente ad una nuova pronuncia in relazione alla sua pretesa buona fede, avendone già tenuto conto il Giudice di primo grado, e non può certo il Collegio di Garanzia occuparsi di decisioni assunte in via discrezionale dal giudice di merito, se non quando queste esorbitino dal perimetro della legalità (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 20 febbraio 2019, n. 15) che, per quanto appena considerato, non può dirsi nel caso di specie.

Né può sindacare questo Giudice, sotto il profilo di un supposto vizio motivazionale, la decisione impugnata, in quanto la stessa risulta essere esaustiva nel rappresentare le valutazioni fattuali e gli argomenti giuridici che hanno indotto la CSA a confermare la penalizzazione inflitta in primo grado (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 18 ottobre 2016, n. 49; Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 30 gennaio 2019, n. 7).

La mancanza, d’altra parte, di un sistema di pubblicità, come lamentato dalla parte ricorrente, non rileva ai fini della certezza e della tassatività delle sanzioni, bensì attiene ad una fase applicativa (amministrativa) della disciplina, che comunque trova sufficiente tenuta in termini di opponibilità alle parti interessate grazie alla norma generale appena citata (art. 4 CGS FIGC).

Quanto, poi, alla suggestione ingenerata con il motivo di ricorso n. “3.”, secondo cui, grazie anche alla mancanza di un sistema di rilevazione automatica, in relazione all’impiego di un atleta squalificato, potrebbe ogni parte controinteressata, scegliere, a seconda della propria convenienza, il momento (la gara) in relazione alla quale denunciare l’irregolarità, questa resta una mera illazione rispetto all’esercizio di diritti incondizionati, che, invero, trovano disciplina in norme espresse in CGS, e cioè quelle di cui agli artt. 66 e 67. Anzi il tenore della disposizione di cui all’art. 66 sembra essere proprio quello di prevedersi una facoltà, e non un obbligo, per la società che si avvede della partecipazione irregolare, di proporre apposito ricorso.

Anche la tesi che sarebbe occorso prevedere un termine di prescrizione breve, pur se meritevole di riflessione da parte del legislatore sportivo, non ha rilievo alcuno in questa sede.

    1. 3  Quanto al motivo di gravame n.”5.”, è rilevante notare che, lo stesso, nonostante una rubrica piuttosto ampia e perfino aspecifica (come, del resto, anche quelle degli altri motivi di ricorso), nel dolersi della decisione di merito riportandone uno stralcio, trascura, del tutto, di impugnare quanto ritenuto dalla Corte Federale confermando la decisione del TFT, secondo cui la sanzione della penalizzazione di uno (o più) punti di classifica andava applicata per ciascun incontro disputato con l’impiego del giocatore squalificato, nonostante questi dovesse scontare solo una giornata. Si tratta, all’evidenza, di questione che andava eventualmente eccepita espressamente, contestando la tesi della Corte Federale, secondo cui, nonostante la sanzione di cui alla lettera “g)” dell’art. 8 CGS non lo prevedesse espressamente, si sarebbe potuta comminare perfino una penalizzazione per ciascuna gara cui l’atleta, squalificato per una sola giornata, aveva partecipato. È su tale presupposto, del resto, che il Tribunale determinava la penalizzazione di dieci punti, e la Corte teorizzava, senza darvi seguito, la penalizzazione di trenta punti commisurabili a quelli conquistati sul campo dalla Lunigiana impiegando l’atleta squalificato.

La Lunigiana, però, pur dolendosi del fatto che la CSA avesse teorizzato, per confermare la penalizzazione irrogata da TFT, un parametro inconferente rispetto alle disposizioni federali (quale quello dei punti conquistati sul campo in tutte le gare disputate), non ha mosso alcuna censura avverso la tesi che, pur ragionandosi in termini di minimi edittali, dovesse tenersi conto, non dell’impiego dell’atleta squalificato per una sola gara, bensì per la pluralità delle gare cui l’atleta stesso aveva partecipato nonostante squalificato.

Solo nel caso in cui la Lunigiana avesse sollevato siffatta ipotizzabile violazione di norme questo Collegio avrebbe potuto farne scrutinio.

La Lunigiana, invece, si è, limitata a muovere critica alla sola argomentazione per cui si sarebbe potuta applicare la penalizzazione pari ai punti conseguiti “sul campo”, questione, però, del tutto irrilevante, giacché, comunque, la CSA ha confermato l’entità della penalizzazione così come già determinata dal Tribunale in dieci punti.

Anche il motivo n. “5.”, perciò, così come proposto, risulta essere infondato (se non inammissibile).

    1. 4  Quanto al motivo n.”6.” del proposto ricorso, occorre preliminarmente evidenziare come, con lo stesso, si reiterano doglianze già espresse nei precedenti motivi, salvo, per quanto è dato comprendere, contestando che la penalizzazione inflitta non doveva essere scontata nella stagione 2024/2025.

Non risulta, però, proposta una motivata argomentazione in merito, che non sia quella, molto generica, consistente nel dolersi di una (non spiegata) irragionevolezza e di una (non spiegata) ingiusta punitività di detta comminatoria.

Detto motivo (ancorché potrebbe ritenersi perfino inammissibile) è comunque infondato.

Come più volte statuito da questo Collegio, in punto di effettività ed afflittività (quale non può verificarsi a stagione sportiva già consumatasi) della sanzione, trova, di più, specifica disciplina, sempre all’art. 8, primo comma, lettera “g)”, ove si prevede: “se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”.

Questo è quanto è stato ritenuto dai giudici di merito, con motivazione ineccepibile sul piano della esaustività e della logica e non sembra che possa il Collegio di Garanzia dello Sport sindacare quanto riservato al Giudice di merito in ordine alla esatta individuazione del momento in cui possa verificarsi la voluta afflittività.

Vale in questa sede ricordare che, ad esempio, il comma 6 dell’art. 22 CGS prevede, espressamente per le squalifiche, “che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.” Inoltre, “Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza…” ( cfr. Collegio Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione n. 35/2017), il che si attaglia anche alla sanzione disciplinare della penalizzazione, atteso che per “stagione sportiva” si intende la competizione avente la medesima finalità competitiva (nel caso di specie: il Campionato di Promozione).

Di più, la doglianza secondo cui la penalizzazione spiegherebbe effetti anche ai fini dell’ammissione ad altri tornei, come una sorta di sanzione aggiuntiva, è irrilevante, atteso che l’effetto dell’applicazione della penalizzazione, ove si riverberi anche sulla possibilità di partecipare, in conseguenza della classifica finale, ad altre competizioni, non dà vita ad una nuova sanzione, ulteriore rispetto alla prima, essendo conseguenza insita nella penalizzazione inflitta (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione n. 30/2023, in materia di conseguenze immanenti alle sanzioni normativamente previste).

    1. 5   Resta da esaminare l’ultimo motivo del proposto ricorso, con il quale si lamenta che inesattamente la Corte Sportiva di Appello abbia ritenuto non proposta, in primo grado, la richiesta di commutazione in ammenda dei punti di penalizzazione.

La censura in esame sconta innanzitutto una serie di profili di inammissibilità:

  1. non viene localizzato, ex art. 366, n. 6, c.p.c., il documento da cui si possa evincere l’essersi richiesto la commutazione di cui si discute;
  2. non si avvede parte ricorrente che la decisione della CSA non si fonda solo sulla tesi della mancata proposizione della domanda di commutazione in primo grado, ma anche sull’argomento per cui la già applicata ponderazione dei punti di penalizzazione costituisse beneficio adeguato rispetto ad una condotta ritenuta tanto grave, da potersi, a maggior ragione, escludere potersi procedere alla commutazione dei punti di penalità in una sanzione di carattere pecuniario;
  1. non viene dedotta alcuna disposizione che risulterebbe violata in modo tale da rendersi censurabile in sede di legittimità.

Per di più, la censura è infondata, in quanto, non potendosi prescindere dalla parametrazione a più gare (perché non censurata) della penalizzazione inflitta, questa risulta, rispetto a quel criterio, ragionevole e ponderata, così da escludere, anche in termini di fondatezza, il diritto a pretendere la commutazione di cui si discute.

  1. Per quel che concerne il regolamento delle spese, ritiene il Collegio che queste possano essere compensate, sia perché è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità in relazione a quanto sostenuto dalla FIGC, sia perché l’insieme delle questioni prospettate reca una oggettiva controvertibilità, che certamente sarebbe stata meno ampia, se, come riconosciuto anche dalle decisioni di merito, fosse sussistito un miglior sistema organizzativo per la rilevazione delle squalifiche inflitte.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 novembre 2024. Il Presidente                                                                              Il Relatore

F.to Vito Branca                                                           F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 20 dicembre 2024. Il Segretario

F.to Alvio La Face

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