C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/CSAT del 7.11.2024 – Delibera – Gara – G.B. Caprese / Sant Aniello Gragnano del 19.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone F. Squalifica sei gare Rocchino Domenico.

Gara – G.B. Caprese / Sant Aniello Gragnano del 19.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone F. Squalifica sei gare Rocchino Domenico.

La società Asd Sant Aniello Gragnano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del GST pubblicata sul C.U. n.41 del 24/10/2024, che infliggeva al calciatore Rocchino Domenico la squalifica per sei (6) giornate effettive. La società reclamante deduceva che la decisione del Gst era ingiusta e la sanzione disciplinare applicata era troppo gravosa e severa e non trovava giustificazione nei fatti per come effettivamente accaduti. Mancherebbe nell’atteggiamento del calciatore il “fare minaccioso” dal momento che, in occasione dell’assegnazione del calcio di rigore alla società avversaria, lo stesso, unitamente ad altri compagni, di corsa si avvicinavano all’arbitro per provvedere circa la decisione ritenuto inesistente. Per fermare la corsa, il calciatore “portava le mai al petto” del DDG ma certamente né per aggredirlo né per recargli lesioni personali. Di qui il richiamo all’art. 36 CGS laddove alla lettera b) prevedeva, in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava in un contatto fisico, la squalifica per quattro (4) giornate. Concludeva la reclamante per l’annullamento della squalifica o, in via gradata, per la riduzione della stessa a due giornate trovando nella fattispecie applicazione quanto disposto dall’art. 36 CGS, comma 1, lettera a), che prevedeva tale sanzione disciplinare per i tesserati in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Ancora in via più gradata, attese le attenuanti da ricercarsi nell’atteggiamento del calciatore tenuto al termine della gara che chiedeva più volte scusa al DDG per l’accaduto, si chiedeva la riduzione ad una (1) giornata dal momento che, si ripete, nella fattispecie trova applicazione quanto previsto dall’art.36 CGS comma 1, lettera a). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ed il referto di gara, esaminato il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. La reclamante, infatti, non tiene conto della nuova formulazione dell’art.36 CGS, pubblicata sul C.U. n.165/A del 20/04/2023, laddove al comma 1, lettera b), prevede una squalifica minima di 8 giornate, o a tempo determinato, in caso di condotta irriguardosa nei confronti del DDG che si concretizza in un contatto fisico. Nella fattispecie è indubbio, anche per semplice ammissione della ricorrente e del calciatore stesso, che quest’ultimo attinge il DDG appoggiando le mani al petto e già tale circostanza individua una condotta gravemente irriguardosa. Il Gst, inoltre, ha già considerato, nell’applicare la sanzione disciplinare, le attenuanti del calciatore che al termine della gara più volte chiedeva scusa tant’è che la sanzione disciplinare adottata è stata di sei (6) giornate effettive di gara difronte ad una sanzione edittale di otto (8) giornate.

P.Q.M.

DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.41 del 24.10.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

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