C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/CSAT del 21.11.2024 – Delibera – Gara – Grumese Calcio / Futura Ischia del 27.10.2024 – Campionato Eccellenza Femminile, girone A. Squalifiche: Buono Roberta (squalifica fino 8gg)- Bottaro Irene (squalifica 12 gg)
Gara – Grumese Calcio / Futura Ischia del 27.10.2024 – Campionato Eccellenza Femminile, girone A. Squalifiche: Buono Roberta (squalifica fino 8gg)- Bottaro Irene (squalifica 12 gg)
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con reclamo trasmesso a mezzo pec del giorno 8.11.2024, preannunciato il 31.10.2024, la società reclamante ASD Futura Ischia ha impugnato la sanzione di 8 (otto) giornate di squalifica alla calciatrice Buono Roberta comminata dal giudice sportivo con C.U. n. 16/CF del 31.10.2024 in quanto in occasione della gara di cui in epigrafe “al minuto 41 veniva espulsa dopo che il DDG fischiava un calcio di rigore in favore della società Grumese. Al momento dell’espulsione urlava frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del DDG. Dopo essere stata espulsa continua nella protesta con gesti e frase ingiuriose e discriminatorie nei confronti delle persone diversamente abili. Anche a fine gara continuava nelle offese ed espressioni ingiuriose, partecipando alla rissa che si scaturiva a fine gara.” Dopo il triplice fischio all’esterno degli spogliatoi scoppiava una rissa tra circa 20/30 persone comprese alcune calciatrici e la Buono Roberta, in cui volavano schiaffi, pugni, con spinte e tirate di capelli come poi riscontrava personalmente il DDG una volta uscito dagli spogliatoi. In particolare la società contesta la squalifica sostenendo che il DDG non avrebbe identificato la calciatrice durante la rissa che, al termine della gara, avveniva nello spazio antistante agli spogliatoi, mentre nulla controdeduce in merito a quanto avvenuto e refertato durante la partita al momento dell’espulsione della calciatrice Buono Roberta. Viene ascoltato il presidente della società reclamante il quale, pur non essendo stato presente ai fatti contestati, ha concluso per l’estraneità della Buono alla rissa e insiste per l’audizione di due testimoni presenti ai fatti. La corte, preliminarmente, reputa di non dover ascoltare i testi e reputa l’impugnativa della reclamante non meritevole di accoglimento dal momento che, in via principale, la società non ha proprio contestato quanto avvenuto e refertato in campo al 41mo minuto di gioco al momento del fischio del calcio di rigore e dell’espulsione della calciatrice, la quale protestava “con aggressività” ed urlava frasi minacciose e ingiuriose nonché di natura discriminatoria nei confronti dei diversamente abili quali come da referto.”. In secondo luogo non è affatto vero che il DDG, nel referto, abbia ammesso di non aver riconosciuto alcuna calciatrice durante la rissa scoppiata dinnanzi agli spogliatoti, anzi ha espressamente affermato che la Buono F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 10/CSAT del 21 Novembre 2024 pag. 13 “anche a fine gara continuava nelle offese ed espressione ingiuriose, partecipando alla rissa. …. La calciatrice della Ischia Soccer, espulsa come descritta prima, urla contro di me: è tutta colpa tua s…., mo che guardi a fare, vai a fare i b… ora”. La genericità del reclamo e la mancata impugnativa di fatti rilevanti e sufficienti a giustificare la sanzione comminata comportano l’integrale rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.16/CF del 31.10.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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