C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/CSAT del 28.11.2024 – Delibera – Gara – Sporting Pontecagnano / Agerola Srl del 9.11.2024 – Campionato Promozione, girone D. Squalifica Castaldi Luigi (tre giornate)
Gara – Sporting Pontecagnano / Agerola Srl del 9.11.2024 – Campionato Promozione, girone D. Squalifica Castaldi Luigi (tre giornate)
La società Asd Sporting Pontecagnano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n.48 del 14/11/2024, con la quale il Gst aveva sanzionato il calciatore Castaldi Luigi con la squalifica per tre giornate, perché sebbene già sostituto, entrava sul terreno di gioco e colpiva un avversario al volto con la mano aperta. Deduceva la società reclamante che era un calciatore dell’Agerola Calcio a scatenare una mass confrontation davanti alla panchina della società ricorrente dopo aver commesso un fallo di gioco violento ai danni di un calciatore di quest’ultima società. Tale episodio aggravato dalle circostanze che il predetto calciatore dopo aver subito il provvedimento di ammonizione, inveiva con frasi ingiuriose nei confronti dei dirigenti occupanti la panchina della società reclamante e incominciava a spintonarsi con vari calciatori. In tale frangente il calciatore, sig. Castaldi Luigi, alzandosi dalla panchina, al solo fine di allontanarlo con una spinta sulla spalla ma giammai lo attingeva al viso con la mano aperta. In tale circostanza, pertanto, sarebbe ravvisabile una condotta antisportiva ancorchè una condotta violenta, come peraltro ravvisabile dai video che hanno ripreso la gara, per cui alla fattispecie andava applicata una sanzione disciplinare ex art. 39 CGS e non ex art. 38 CGS. Concludeva la ricorrente per l’annullamento della squalifica in via preliminare; in via subordinata chiedeva una riduzione della sanzione per le motivazioni espresse nella impugnativa. La CSAT , letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. La Corte adita, preliminarmente evidenzia che in tale grado di giudizio non è consentito alla stessa poter visionare video, sebbene prodotti da TV autorizzate, e rileva, altresì, che il referto di gara costituisce fonte privilegiata. Dalla lettura del refrto si evidenzia il comportamento violento posto in essere dal calciatore tant’è che, senza ombra di dubbio, il DDG riporta che il calciatore, sig. Castaldi Luigi, aveva attinto l’avversario al viso con la mano aperta.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.48 del 14.11.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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