C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/CSAT del 5.12.2024 – Delibera – Gara – Sanrufese / Pol. Giovine Acea Asd del 6.11.2024 – Coppa Italia Calcio a 5 serie D. Perdita gara- esclusione campionato.

Gara – Sanrufese / Pol. Giovine Acea Asd del 6.11.2024 – Coppa Italia Calcio a 5 serie D. Perdita gara- esclusione campionato.

La società Pol. Giovine Ascea Asd proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.28/C5 del 14/11/2024, con la quale, tra l’altro veniva inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara ad entrambe le società per 0-6, con contestuale esclusione dalla competizione, nonché l’ammenda di euro 500.00 per entrambe le società e l’obbligo per due giornate per entrambe le società di disputare a porte chiuse le gare di campionato alla presenza di un commissario di campo a carico delle società. Concludeva il Gst che, per la stagione agonistica 24/25, tutte le gare tra le due squadre dovevano essere disputate a porte chiuse con la presenza di due commissari di campo a carico delle società. Deduceva la società reclamante che, quanto descritto dal DDG nel referto di gara, non corrisponde al vero come peraltro, si poteva facilmente verificare dal video della gara allegato. In particolare, attraverso la visione del video si poteva verificare il comportamento della tifoseria della squadra di casa nonché il comportamento particolarmente violento di alcuni tesserati della medesima squadra nei confronti del calciatore della società reclamante, sig. Torres Walter Andre. Concludeva la reclamante per l’accoglimento della impugnativa con consequenziale riammissione della società alla Coppa C5 serie D, anche perché, in caso di sconfitta sul campo della Pol. Giovine Ascea Asd, la stessa non sarebbe stata eliminata dalla competizione in quanto già qualificata sulla scorta dei risultati ottenuti, in precedenza. Concludeva la reclamante, per l’annullamento e/o riduzione della squalifica del campo di gioco e per l’annullamento della ammenda per euro 500.00. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali, il referto e quanto ad esso allegato, nonché il reclamo così come proposto ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. La società reclamante fonda le motivazioni del reclamo esclusivamente su quanto riprodotto dal video della partita allegato senza produrre e/o provare alcunchè a proprio discolpa. Alla Corte Sportiva adita non è consentito, atteso le normative vigenti del CGS, la possibilità di visionare alcun video per cui nella fattispecie, può solo prendere in considerazione quanto dedotto e precisato dal DDG nel referto di gara che costituisce, come ben noto, fonte privilegiata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 28/C5 del 14.11.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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