C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/CSAT del 12.12.2024 – Delibera – Gara – San Sebastiano Fc / Juventude Stabia 2001 del 26.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone F. Squalifica Borrelli Luca (squalifica fino 31.10.2028)

Gara – San Sebastiano Fc / Juventude Stabia 2001 del 26.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone F. Squalifica Borrelli Luca (squalifica fino 31.10.2028)

Con reclamo proposto dalla Asd San Sebastiano FC avverso la squalifica fino al 31.10.2028 inflitta al sig. Borrelli Luca, dal GST e pubblicata su C.U. n.44 del 31/10/2024 per i fatti occorsi durante la gara Asd San Sebastiano Fc – Juventude Stabia 2001 svoltasi il 26.10.2024 valevole per la 5° giornata di andata del F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 16/CSAT del 12 Dicembre 2024 pag. 22 Campionato di Prima categoria Girone F della stagione 2024/2025 chiedevo in via principale l’accoglimento del reclamo e per l’effetto in riforma dell’impugnata delibera la riduzione, della squalifica di anni quattro (4) inflitta all’allenatore della reclamante, in via subordinata la derubricazione della condotta da violenza nei confronti degli ufficiali di gara ex art.35 comma 4 del CGS a condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, ex art. 36 comma 1 lett. b) del CGS con ridimensionamento della squalifica fino al 31.12.2021 o fino al 30.06.2025 o fino al 31.10.205, in via di estremo subordine derubricare le condotte ascritte al Borrelli da “violenta nei confronti degli ufficiali di gara” ex art. 35 comma 4 del CGS al più mite art. 35 comma 2 del CGS con ridimensionamento della squalifica fino al 31.10.2026 (ovvero due anni) in via ulteriormente subordinata la riduzione della squalifica nella minor misura ritenuta equa e di giustizia con possibilità di commutazione di 12 mesi o di quelli ritenuti di giustizia in prescrizioni alternative/volontario. Ciò posto alla luce del motivato reclamo questa Corte ha svolto un ampia attività istruttoria ed in particolare: ha escusso in data 25.11.2024 il DDG Bisogno Antonio il quale confermava il contenuto del referto arbitrale. All’esito della deposizione il legale della reclamante formulava osservazioni come da verbale del 25.11.2024. Alla successiva udienza del 2.12.2024, Questa Corte procedeva ad escutere il dirigente Asd San Sebastiano Fc sig. Buono Massimo il quale escludeva che l’allenatore aveva aggredito il DDG ma confermava nel contempo che il sig. Borrelli aveva spintonato l’arbitro della gara. All’esito dell’audizione il legale della reclamante formulava osservazioni a verbale evidenziando contradizioni e discrasie tra quanto dichiarato dall’arbitro e quanto riportato nel referto ospedaliero atteso che nelle zone in cui l’arbitro riferisce di essere stato colpito vi era assoluta assenza di lesioni ed ecchimosi. Preso atto di quanto sopra ad avviso di Quest Corte appare assorbente il nuovo dettato dell’art.35 del CGS (come novellato nella riunione del 19.04.2023 del Consiglio Federale di cui al C.U. 165/A del 20.04.2023) “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”. La predetta modifica dei predetti articoli è intervenuta a seguito dei molteplici episodi di aggressione nei confronti dei direttori di gara. Ed infatti dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge la volontà repressiva dell’ordinamento sportivo verso qualsiasi forma di violenza rivolta alla classe arbitrale e non solo a tutela dell’integrità fisica ma anche e soprattutto della dignità del ruolo rivestito e del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. A ciò si aggiunga che già prima della predetta innovazione codicistica l’orientamento giurisprudenziale della giustizia sportiva aveva più volte evidenziato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e che tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità non và dimenticato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si assume la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (cfr decisione 0025/CFA 2023/2024 Corte Federale di Appello sezione unite, in senso conforme Corte Federale d’Appello ss.uu. n.52/CFA/ 2021/2022; Corte Federale d’Appello ss.uu. n.54/CFA/ 2021/2022; Corte Federale d’Appello ss.uu. n.56/CFA/ 2021/2022; Corte Federale d’Appello ss.uu. n.3/CFA/ 2022/2023; Corte Federale d’Appello ss.uu. n.066/CFA/ 2022/2023. Infine Questa Corte ha acquisito in atti i precedenti del reclamante Borrelli Luca ed ha rilevato che il predetto non è nuovo a comportamenti aggressivi nel corso dell’attività sportiva. Infatti il Borrelli in precedenza e stato già squalificato, con i C.U. n.66 del 1/12/2022 e C.U. n.46 del 21.10.2021.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la squalifica fino al 31/10/2028 inflitta dal Gst e pubblicata sul C.U. n.44 del 31.10.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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