C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 26.09.2024 – Delibera – Prot. 5231/119 pfi22-23 PM/mf del 28/08/2023 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- la società A.S.D. Real Pozzuoli Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico Muoio, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini:

 

Prot. 5231/119 pfi22-23 PM/mf del 28/08/2023 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- la società A.S.D. Real Pozzuoli Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico Muoio, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC”; 2.-la società A.S.D. Scala Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Valentina Mansi, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: ““violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “Libertas Salerno”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””; 3.- la società A.S.D. Atripalda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Gerardo, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “”della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA-CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””; 4.- la società A.S.D. Macerata Calcio 2018 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gaetano Di Gennaro, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “”della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, 25 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA-CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””; 5.- la società A.S.D. La Fenice a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pasquale di Nuzzo, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “”della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””. Rilevato che le società A.S.D. Real Pozzuoli Academy, A.S.D. Scala Calcio, A.S.D. Atripalda, A.S.D. Macerata Calcio e A.S.D. La Fenice hanno concordato la definizione della propria posizione ai sensi dell’art. 126 Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 285/AA del 20 marzo 2023 sono stati pubblicati gli accordi raggiunti con le società A.S.D. Real Pozzuoli Academy, A.S.D. Scala Calcio, A.S.D. Atripalda, A.S.D. Macerata Calcio 2018 ed A.S.D. La Fenice; Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 46/AA del 31.7.2023 è stato dato atto della mancata ottemperanza agli accordi intervenuti con le società A.S.D. Real Pozzuoli Academy, A.S.D. Scala Calcio, A.S.D. Atripalda, A.S.D. Macerata Calcio 2018 e A.S.D. La Fenice con conseguente risoluzione degli stessi, per non aver provveduto le predette società al pagamento delle ammende previste nel termine perentorio normativamente previsto.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società A.S.D. Real Pozzuoli Academy € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Scala Calcio € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Atripalda € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Macerata Calcio 2018 € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. La Fenice € 666,00 di ammenda. Ritiene il Collegio preliminarmente di prendere atto che la decisione di questo Tribunale Federale, con la quale era stato dichiarato improcedibile il deferimento originario di questo in oggetto, è stata riformata dalla Corte Federale di Appello con decisione del 9/10/2023, che risulta confermata dal Collegio di Garanzia del Coni del 9/05/2024. Conseguentemente, non può considerarsi come anonimo la segnalazione che ha dato origine al deferimento, in quanto essa proviene da una mail pec. Va, anche, sottolineato che la Asd Sport and Fun risulta inserita nel registro generale della Regione Campania delle associazioni di promozione sportiva alla data del 11/01/2022. In ultimo, va considerato che alla segnalazione del 14/07/2022 risulterebbero anche allegate le schermate dei siti internet che pubblicavano lo svolgimento del Torneo, con l’incolpazione delle società deferite. Pertanto, nella fattispecie in essere la PF non doveva svolgere alcuna attività pre-procedimentale. Le sanzioni come richieste appaiono congrue e vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: la società A.S.D. Real Pozzuoli Academy € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Scala Calcio € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Atripalda € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Macerata Calcio 2018 € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. La Fenice € 666,00 di ammenda.

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