C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 03.10.2024 – Delibera – Prot.1245/860 pfi23-24/PM/mf (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Salvatore Ippolito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Santa Maria Assunta:
Prot.1245/860 pfi23-24/PM/mf (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Salvatore Ippolito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Santa Maria Assunta: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Santa Maria Assunta, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Ilario Facchini, Pellegrino La Manna, Pietro D’Elia e Pasquale Montella nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione degli stessi alla gara Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; 2.- il sig. Carlo La Cerra, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Santa Maria Assunta: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024 valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta consegnata all'arbitro, nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Pasquale Montella, Ilario Facchini, Pietro D’Elia e Pellegrino La Manna, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; 3.- il sig. Ilario Facchini, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Santa Maria Assunta: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all’incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 4.- il sig. Pellegrino La Manna, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Santa Maria Assunta: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all’incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 5.- il sig. Pietro D’Elia, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Santa Maria Assunta: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all’incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 6.- il sig. Pasquale Montella, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Santa Maria Assunta: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all’incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 7.- la società Santa Maria Assunta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Ippolito, Carlo La Cerra, Pasquale Montella, Ilario Facchini, Pietro D’Elia e Pellegrino La Manna, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pasquale Montella tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Ilario Facchini tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pietro D’Elia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pellegrino La Manna tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Carlo La Cerra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Salvatore Ippolito, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Santa Maria Assunta la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta della Procura Federale, stante anche la presenza dei deferiti . Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Pasquale Montella tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Ilario Facchini tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pietro D’Elia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pellegrino La Manna tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Carlo La Cerra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Salvatore Ippolito, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Santa Maria Assunta la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.
Share the post "C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 03.10.2024 – Delibera – Prot.1245/860 pfi23-24/PM/mf (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Salvatore Ippolito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Santa Maria Assunta:"