C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 03.10.2024 – Delibera – Prot.1131/844 pfi23-24/PM/rn (Campionato Calcio A5 serie D) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – la società Futsal Crisci a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da sostenitori della propria squadra presenti sugli spalti del palazzetto dello sport sito in Forchia (BN), in occasione della gara Futsal Crisci – Boys San Salvatore del 17.1.2024 valevole per il girone A del campionato di Serie D di Calcio a 5,

 

Prot.1131/844 pfi23-24/PM/rn (Campionato Calcio A5 serie D) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - la società Futsal Crisci a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da sostenitori della propria squadra presenti sugli spalti del palazzetto dello sport sito in Forchia (BN), in occasione della gara Futsal Crisci – Boys San Salvatore del 17.1.2024 valevole per il girone A del campionato di Serie D di Calcio a 5, i quali proferivano frasi ed espressioni del seguente tenore testuale rivolte ai sigg.ri Hamza Boukhdhir e Roberto Saquella, calciatori tesserati per la società Boys San Salvatore: "la mamma del 12 fa la puttana", "tua mamma fa la puttana", "sei un figlio di puttana"; - il sig. Antonello Colangelo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Boys San Salvatore: della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 20 e 24.4.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; - la società Boys San Salvatore a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonello Colangelo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva (ad eccezion fatta la Futsal Crisci, che accedeva al patteggiamento ex art. 127 CGS) per: il calciatore Antonello Colangelo, quattro (4) giornate di squalifica; per la società Boys San Salvatore € 200,00 di ammenda. Il Collegio preso atto dall’avvenuto patteggiamento ex art.127 CGS, letti gli atti, vista la mancata comparizione della Boys San Salvatore e del sig. Antonello Colangelo, ritiene che i fatti posti a base dell’accusa non sono contestati. La mancata comparizione innanzi la Procura Federale è un obbligo di ciascun consociato la cui omissione va senz’altro sanzionata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Antonello Colangelo, quattro (4) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione corrente; per la società Boys San Salvatore € 200,00 di ammenda; di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, per la società Futsal Crisci € 200,00 di ammenda .

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