C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 17.10.2024 – Delibera – Prot. 2908/81 pfi23-24 PM/ fda -ag del 31/07/2024 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la società A.S.D. Smedile Futebol Clube, – per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Vittorio Smedile, Antonio Spinuso e Vincenzo Capuano e Rostyslav Tymchuk così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

Prot. 2908/81 pfi23-24 PM/ fda -ag del 31/07/2024 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la società A.S.D. Smedile Futebol Clube, - per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Vittorio Smedile, Antonio Spinuso e Vincenzo Capuano e Rostyslav Tymchuk così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: Rilevato che i sig.ri Rostyslav Tymchuk, Vincenzo Capuano, Antonio Spinuoso e Vittorio Smedile, quest’ultimo in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Smedile Futebol Clube, hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 383/AA del 18 marzo 2024 è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D Smedile Futebol Clube prevedeva l’applicazione della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione ed € 200,00 (duecento/00) di ammenda; Considerato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 15/AA dell’8 luglio 2024 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D Smedile Futebol Clube in quanto la società non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento; Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n. 07/CFA-2023/2024); Il rappresentante della Procura Federale concordava con la società deferita il patteggiamento ex art. 127 CGS, determinando così la sanzione: per la società A.S.D. Smedile Futebol Clube € 400,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Smedile Futebol Clube € 400,00 di ammenda.

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