C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 17.10.2024 – Delibera – Prot.3787/997 pfi23-24/PM/fda (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Sabato Fimiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lentiscosa:
Prot.3787/997 pfi23-24/PM/fda (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Sabato Fimiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lentiscosa: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lentiscosa, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Agatino Michele Zuccarà fosse tesserato sia con le errate generalità di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) sia con quelle reali corrispondenti ad Agatino Michele Zuccarà (matricola 2.784.976), generando così due tesseramenti diversi che hanno consentito allo stesso di essere nella stagione 2023 - 2024 contemporaneamente tesserato sia per la società A.S.D. Atletico San Marco che per la società A.S.D. Lentiscosa; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Agatino Michele Zuccarà di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Lentiscosa, alla gara A.S.D. Lentiscosa – Supersantos F.C. del 10.3.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata nei suoi confronti con il nominativo fittizio di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 18.5.2023 del Comitato Regionale Campania; b) violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Lentiscosa consegnata all’arbitro in occasione dell’incontro U A.S.D. Lentiscosa – Supersantos F.C. del 10.3.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Agatino Michele Zuccarà (matricola 2.784.976) attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata nei suoi confronti con il nominativo fittizio di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 18.5.2023 del Comitato Regionale Campania; 2.- sig. Agatino Michele Zuccarà, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Lentiscosa: - della violazione degli art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito ad essere tesserato sia con le errate generalità di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) sia con quelle reali di Agatino Michele Zuccarà (matricola 2.784.976), generando così due tesseramenti diversi che gli hanno consentito di essere nella stagione 2023 - 2024 contemporaneamente tesserato sia per la A.S.D. Atletico San Marco che per la A.S.D. Lentiscosa; nonché ancora per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Lentiscosa, alla gara A.S.D. Lentiscosa – Supersantos F.C. del 10.3.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata nei suoi confronti con il nominativo fittizio di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 18.5.2023 del Comitato Regionale Campania; 3.- la società A.S.D. Lentiscosa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabato Fimiani e Agatino Michele Zuccarà così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale concordava con i deferiti il patteggiamento ai sensi dell’ex art. 127 CGS, determinando così le sanzioni per: Agatino Michele Zuccarà sei (6) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi quattro anni di inibizione; per la società A.S.D. Lentiscosa la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente ed € 267,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per: il calciatore Agatino Michele Zuccarà sei (6) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi quattro anni di inibizione; per la società A.S.D. Lentiscosa la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente ed € 267,00 di ammenda.
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