C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/TFT del 28.11.2024 – Delibera – Prot.10677/23 pfi 24-25/PM/rg DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Roberto D’Auria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer:
Prot.10677/23 pfi 24-25/PM/rg DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Roberto D’Auria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer:
della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Raffaele Riccio, Samuel Spera e Carmine Cacciapuoti, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Esordienti 12 anni e precisamente: il calciatore sig. Raffele Riccio alla gara Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, il calciatore sig. Samuel Spera alla gara Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023 ed il calciatore sig. Carmine Cacciapuoti alla gara Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Danilo Pontillo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pvteoli Soccer in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Esordienti 12 anni: Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023 e Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024; il sig. Danilo Pontillo, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pvteoli Soccer: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Raffaele Riccio, Samuel Spera e Carmine Cacciapuoti, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Esordienti 12 anni e precisamente: il calciatore sig. Raffele Riccio alla gara Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, il calciatore sig. Samuel Spera alla gara Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023 ed il calciatore sig. Carmine Cacciapuoti alla gara Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Danilo Pontillo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pvteoli Soccer in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Esordienti 12 anni: Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023 e Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024; il sig. Raffaele Riccio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pvteoli Soccer: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alla gara Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, valevole per il campionato Esordienti 12 anni, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Samuel Spera, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pvteoli Soccer: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alla gara Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023, valevole per il campionato Esordienti 12 anni, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Carmine Cacciapuoti, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pvteoli Soccer: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alla gara Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024 valevole per il campionato Esordienti 12 anni, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Pvteoli Soccer a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto D’Auria, Danilo Pontillo, Raffaele Riccio, Samuel Spera e Carmine Cacciapuoti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 25/11/2024 il Presidente Roberto D’Auria, munito di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedendo l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS e segnatamente per: il calciatore Carmine Cacciapuoti, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Samuel Spera, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Raffaele Riccio, due (2) giornate di squalifica; il sig. Danilo Pontillo, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione di inibizione; il sig. Roberto D’Auria, all’epoca dei fatti presidente la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione; per la società A.S.D. Pvteoli Soccer € 350,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare a seguito di patteggiamento, per: il calciatore Carmine Cacciapuoti, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Samuel Spera, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Raffaele Riccio, due (2) giornate di squalifica; il sig. Danilo Pontillo, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione di inibizione; il sig. Roberto D’Auria, all’epoca dei fatti presidente la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione; per la società A.S.D. Pvteoli Soccer € 350,00 di ammenda.
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