C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/TFT del 28.11.2024 – Delibera – Prot. 10949/9 pfi 24-25/PM/b DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Giuseppe Palmariello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus San Mango:
Prot. 10949/9 pfi 24-25/PM/b DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Giuseppe Palmariello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus San Mango:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1,e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus San Mango, omesso di provvedere al regolare tesseramento deI sig. Luigi Azzato nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che tale calciatore prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Virtus San Mango, alla gara Salza Irpinia 1999 - A.S.D. Virtus San Mango del 14.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria; nonchè ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Salza Irpinia 1999 - A.S.D. Virtus San Mango del 14.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus San Mango nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Luigi Azzato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Luigi Azzato all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Virtus San Mango: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Virtus San Mango, alla gara Salza Irpinia 1999 - A.S.D. Virtus San Mango del 14.1.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società ASD Virtus San Mango a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Palmariello e Luigi Azzato così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luigi Azzato, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Palmariello, all’epoca dei fatti presidente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Virtus San Mango la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Luigi Azzato, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Palmariello, all’epoca dei fatti presidente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Virtus San Mango la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.
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