C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/TFT del 28.11.2024 – Delibera – Prot. 10888/5 pfi 24-25/PM/rn DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Giuseppe Lanzilli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Protopisani Soccer:
Prot. 10888/5 pfi 24-25/PM/rn DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Giuseppe Lanzilli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Protopisani Soccer:
della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Protopisani Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Giuseppe Ferrigno e Salvatore Signorelli, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, Protopisani Soccer – Atletico Portici 2009 del 6.1.2024, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024, Protopisani Soccer – I Numeri 1 del 28.1.2024, Atletico Sant’Agata – Protopisani Soccer del 7.3.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Protopisani Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rocco Campana, nonché per avere consentito e comunque non impedito allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Protopisani Soccer in occasione delle seguenti gare, valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di accompagnatore ufficiale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Protopisani Soccer nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ferrigno Giuseppe e Signorelli Salvatore, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare – Protopisani Soccer del 3.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria; sig. Gennaro Vitiello, all’epoca dei fatti segretario generale tesserato per la società Protopisani Soccer: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Protopisani Soccer nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Giuseppe Ferrigno e Salvatore Signorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle gare Protopisani Soccer – I Numeri 1 del 28.1.2024 ed Atletico Sant’Agata – Protopisani Soccer del 7.3.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria; sig. Mattia Scognamiglio, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Protopisani Soccer: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Protopisani Soccer nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Salvatore Signorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara Protopisani Soccer – Atletico Portici 2009 del 6.1.2024, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria; sig. Rocco Campana, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Protopisani Soccer: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla Protopisani Soccer nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Giuseppe Ferrigno e Salvatore Signorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani ; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nonostante non fosse tesserato per tale società, svolto il ruolo ed i compiti di accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Protopisani Soccer in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024; sig. Giuseppe Ferrigno, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Protopisani Soccer: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla Protopisani Soccer, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024; Protopisani Soccer – I Numeri 1 del 28.1.2024; Atletico Sant’Agata – Protopisani Soccer del 7.3.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024; sig. Salvatore Signorelli, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Protopisani Soccer: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla Protopisani Soccer, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, Protopisani Soccer – Atletico Portici 2009 del 6.1.2024, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024, Protopisani Soccer – I Numeri 1 del 28.1.2024, Atletico Sant’Agata – Protopisani Soccer del 3.2.2024 rigiocata in data 7.3.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024; la società Protopisani Soccer a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Lanzilli, Gennaro Vitiello, Mattia Scognamiglio, Rocco Campana, Giuseppe Ferrigno e Salvatore Signorelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 25/11/2024 erano presenti il Presidente Giuseppe Lanzilli e l’avv. Maria Gammone, munita di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS e segnatamente per: il calciatore Giuseppe Ferrigno, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Signorelli, sei (6) giornate di squalifica; il sig. Mattia Scognamiglio, all’epoca dei fatti direttore la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Gennaro Vitiello, all’epoca dei fatti segretario la sanzione di mesi due (2) e giorni 15 di inibizione; il sig. Rocco Campana, all’epoca dei fatti persona non tesserato che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione; il sig. Giuseppe Lanzilli, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Protopisani Soccer la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare a seguito di patteggiamento, per: il calciatore Giuseppe Ferrigno, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Signorelli, sei (6) giornate di squalifica; il sig. Mattia Scognamiglio, all’epoca dei fatti direttore la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Gennaro Vitiello, all’epoca dei fatti segretario la sanzione di mesi due (2) e giorni 15 di inibizione; il sig. Rocco Campana, all’epoca dei fatti persona non tesserato che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione; il sig. Giuseppe Lanzilli, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Protopisani Soccer la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.
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