C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/TFT del 28.11.2024 – Delibera – Prot. 10774/24 pfi 24-25/PM/pdd DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Raffaele Iannitti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli

Prot. 10774/24 pfi 24-25/PM/pdd DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Raffaele Iannitti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Roberto Tartaglione e Xhuljo Balliu nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria e precisamente: il calciatore sig. Xhuljo Balliu alla gara Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 ed il calciatore sig. Roberto Tartaglione alle gare World Soccer S. Arpino – Boys Vanvitelli del 28.1.2024, Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 ed Oasi Sanfeliciana – Boys Vanvitelli del 23.3.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Girolamo Pratillo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione quantomeno della gara Oasi Sanfeliciana – Boys Vanvitelli del 23.3.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria; c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, consentito e comunque non impedito al sig. Crescenzo Rivetti di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione quantomeno della gara Oasi Sanfeliciana - Boys Vanvitelli del 23.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, pur essendo lo stesso tesserato per la A.S.D. Boys Vanvitelli quale calciatore; 2. il sig. Girolamo Pratillo, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione dell’incontro Oasi Sanfeliciana - Boys Vanvitelli del 23.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria nella quale è indicato il nominativo del sig. Roberto Tartaglione, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno dell’incontro Oasi Sanfeliciana –Boys Vanvitelli del 23.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria; 3. il sig. Emanuele Dubioso, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione dell’incontro World Soccer S. Arpino - Boys Vanvitelli del 28.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Roberto Tartaglione, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 4. il sig. Crescenzo Rivetti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione dell’incontro Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, nella quale sono indicati i nominativi dei sigg.ri Roberto Tartaglione e Xhuljo Balliu, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli nonostante fosse tesserato come calciatore; 5. il sig. Roberto Tartaglione, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: World Soccer S. Arpino – Boys Vanvitelli del 28.1.2024, Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 ed Oasi Sanfeliciana – Boys Vanvitelli del 23.3.2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 6. il sig. Xhuljo Balliu, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alla gara Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 7. la società A.S.D. Boys Vanvitelli a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Iannitti, Emanuele Dubioso, Crescenzo Rivetti, Girolamo Pratillo, Roberto Tartaglione e Xhuljo Balliu così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Crescenzo Rivetti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Roberto Tartaglione, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Xhuljo Balliu, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Emanule Dubioso, all’epoca dei fatti dirigente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Girolamo Pratillo, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Raffaele Iannitti, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Boys Vanvitelli la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione24/25 ed € 400,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per: il sig. Crescenzo Rivetti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Roberto Tartaglione, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Xhuljo Balliu, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Emanule Dubioso, all’epoca dei fatti dirigente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Girolamo Pratillo, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Raffaele Iannitti, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Boys Vanvitelli la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it