C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/TFT del 28.11.2024 – Delibera – Prot. 10652/21 pfi 24-25/PM/rg DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Gianfranco Lambiase, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon:

Prot. 10652/21 pfi 24-25/PM/rg DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Gianfranco Lambiase, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Santagata, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon, alla gara US Pollese 1923 – Atletico Poseidon del 4.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Giuseppe Voria nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletico Poseidon in occasione quantomeno della gara US Pollese 1923 – Atletico Poseidon del 4.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali; 2. il sig. Giuseppe Voria, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di diri-gente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon in occasione dell’incontro US Pollese 1923 – Atletico Poseidon del 4.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, nella quale è indicato il nominativo del sig. Giuseppe Santagata attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Giuseppe Santagata, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon, alla gara US Pollese 1923 – Atletico Poseidon del 4.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Atletico Poseidon a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Gianfranco Lambiase, Giuseppe Voria e Giuseppe Santagata così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Giuseppe Santagata, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Voria, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Gianfranco Lambiase,, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Poseidon la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per il calciatore Giuseppe Santagata, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Voria, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Gianfranco Lambiase,, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Poseidon la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

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