C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 5.12.2024 – Delibera – Prot. 11014/15 pfi 24-25/PM/rn (terza categoria- na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- la sig.ra Lucia Porciello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli:

Prot. 11014/15 pfi 24-25/PM/rn (terza categoria- na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- la sig.ra Lucia Porciello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli:

a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Umberto D’Inverno nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli alla gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Christian Massa nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli quantomeno in occasione della gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria; 2.- il sig. Christian Massa, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Cantera Napoli: a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Umberto D’Inverno, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli pur non essendo tesserato per tale società; 3.- il sig. Umberto D’Inverno, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Cantera Napoli: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli, alla gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. Cantera Napoli a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Lucia Porciello, Christian Massa ed Umberto D’Inverno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Umberto D’Inverno, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Lucia Porciello, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Christian Massa, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Umberto D’Inverno, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Lucia Porciello, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Christian Massa, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

 

 

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