C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 5.12.2024 – Delibera – Prot. 11164/28 pfi 24-25/PM/ag (campionato under 16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Giorgio Alfiero, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei:

Prot. 11164/28 pfi 24-25/PM/ag (campionato under 16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Giorgio Alfiero, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Sicignano, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara F.C. Pompei – Paratina Academy del 3.12.2023, valevole per il girone I del Campionato Regionale Under 16; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Lorenzo Sicignano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Pompei: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara F.C. Pompei – Paratina Academy del 3.12.2023, valevole per il girone I del campionato Regionale Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società F.C. Pompei a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio Alfiero, Vincenzo Manfredini e Lorenzo Sicignano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lorenzo Sicignano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giorgio Alfiero, all’epoca dei fatti amministratore unico per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 nel campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Per la società e per il sig. Alfiero Giorgio, è presente l’avvocato in rappresentanza, che chiede rideterminazione delle sanzioni, poiché nel deferimento nella CCI non si parla di recidiva e comunque la stessa non è specifica. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: ritiene di applicare il calciatore Lorenzo Sicignano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giorgio Alfiero, all’epoca dei fatti amministratore unico per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 nel campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda.

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