C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 5.12.2024 – Delibera – Prot. 11195/18 pfi 24-25/PM/rn (calcio a 5 serie D) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Davide Fiorentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani:

Prot. 11195/18 pfi 24-25/PM/rn (calcio a 5 serie D) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Davide Fiorentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani:

 a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Carmine Cicalese, Alberto Cuoco, Giovanni Iovine e Christian Laierno nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Givova Pagani alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Calcio a 5 di serie D e precisamente: il calciatore sig. Carmine Cicalese alle gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, il calciatore sig. Alberto Cuoco alla gara Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, il calciatore sig. Giovanni Iovine alla gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023, il calciatore sig. Christian Laerno alle gare Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 e Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024, nonché alla gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023, valevole per la Coppa Campania di serie D; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani, omesso di provvedere al tesseramento dei sigg.ri Antonio Rescigno e Sabato Napoletano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Calcio a 5 di serie D e precisamente: il sig. Antonio Rescigno in occasione degli incontri Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, nonché dell’incontro Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D; il sig. Sabato Napoletano in occasione dell’incontro Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023; 2.- il sig. Antonio Rescigno, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani nelle quali sono indicati i nominativi dei seguenti calciatori, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento degli stessi, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Calcio a 5 di serie D e precisamente: del calciatore sig. Carmine Cicalese per le gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024; del calciatore sig. Alberto Cuoco per la gara Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024; del calciatore sig. Christian Laerno per la gara Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024, nonché per la gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, valevoli per il campionato di Calcio a 5 di serie D, nonché della gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Givova Pagani pur non essendo tesserato per tale società; 3.- il sig. Sabato Napoletano, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani nella quale è indicato il nominativo dei calciatori Giovanni Iovine e Christian Laierno, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento degli stessi; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Givova Pagani pur non essendo tesserato per tale società; 4.- il sig. Carmine Cicalese, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alle gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, tutte valevoli per il campionato di calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 5.- il sig. Alberto Cuoco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alla gara Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 6.- il sig. Giovanni Iovine, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alla gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 7.- il sig. Christian Laierno, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alle gare Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 e Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024, valevoli per il campionato di calcio a 5 di serie D, nonché alla gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 8. la società A.S.D. Givoca Pagani a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Fiorentino, Antonio Rescigno, Sabato Napoletano, Carmine Cicalese, Alberto Cuoco, Giovanni Iovine e Christian Laierno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Carmine Cicalese, quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Alberto Cuoco, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giovanni Iovine, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Christian Laierno, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Antonio Rescigno, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Sabato Napolitano, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Davide Fiorentino, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Givova Pagani la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Carmine Cicalese, quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Alberto Cuoco, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giovanni Iovine, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Christian Laierno, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Antonio Rescigno, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Sabato Napolitano, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Davide Fiorentino, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Givova Pagani la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 800,00 di ammenda.

 

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