C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/GST del 4.10.2024 – Delibera – Gara del 2/10/2024 ROSSOBLU CASTEL S.GIORGIO – POL. SANTA MARIA CILENTO
Gara del 2/10/2024 ROSSOBLU CASTEL S.GIORGIO - POL. SANTA MARIA CILENTO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Pol. Santa Maria Cilento relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Rossoblu Castel San Giorgio per avere, quest'ultima, utilizzato nella partita di Coppa Italia dilettanti - ottavi di andata - del 2.10.2024 un calciatore - Longo Michele (16.01.1997) - in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: "con Comunicato Ufficiale n. 41 LND C.R. Campania del 26.10.2023 il sig. Longo Michele veniva squalificato all'esito della partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia Dilettanti del 18.10.2023 allorquando militava nella società Mariglianese. La società Mariglianese veniva eliminata dalla Coppa e, pertanto, il Longo non scontava la squalifica con quella società; " in data 23.11.2023 il sig. Longo Michele risolveva il contratto con la società ASD Real Forio ed in data 3.01.2024 si tesserava con la società SSD Ischia calcio. Quest'ultima società non partecipava alla Coppa Italia Dilettanti e, pertanto, il sig. Longo Michele non scontava la squalifica comminatagli; " in data 11.07.2024, infine, il calciatore Longo Michele approdava alla società ASD Rossoblu Castel San Giorgio per partecipare alla stagione sportiva 2024/2025. In data 24 e 25 agosto 2024, iniziava la Coppa Italia Dilettanti e, la società ASD Rossoblu Castel San Giorgio, inserita nel girone M, non partecipava al primo turno della giornata per rispettare un turno di riposo; " in data 1.09.2024 il calciatore Longo Michele partecipava alla gara tra la società ASD Battipagliese Calcio e l'ASD Rossoblu Castel San Giorgio valevole per la seconda giornata della Coppa Italia Dilettanti; " in data 4.09.2024 il Longo Michele partecipava alla gara tra l'ASD Rossoblu Castel San Giorgio e l'ASD SC Vittoria Marra terza giornata della Coppa Italia Dilettanti girone M; " da ultimo, il predetto Longo Michele, partecipava alla gara di Coppa Italia Dilettanti - ottavi di andata - del 2.10.2024 fra la società ASD Rossoblu Castel San Giorgio e la società Pol. Santa Maria Cilento. Rilevato che il calciatore Longo Michele (16.01.1997) non ha mai scontato la squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale n. 41 LND C.R. Campania del 26.10.2023
PQM DELIBERA:
" accogliere il ricorso proposto dalla società Pol. Santa Maria Cilento ed infliggere alla società ASD Rossoblu Castel San Giorgio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della società ricorrente Pol. Santa Maria Cilento; " escludere dalla competizione la società ASD Rossoblu Castel San Giorgio come da punto E del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 - Modalità di Svolgimento. Pertanto, la Pol. Santa Maria si qualificherà direttamente al turno successivo; " infliggere l'ammenda di euro 200,00 alla società ASD Rossoblu Castel San Giorgio; "squalificare per una gara il calciatore Longo Michele (16.01.1997) da sommarsi alla squalifica inflitta con il Comunicato Ufficiale n. 41 LND C.R. Campania del 26.10.2023 e mai scontata dal Longo; "squalificare per una gara il dirigente accompagnatore della società ASD Rossoblu Castel San Giorgio sig. Oliva Nicola; Infine, dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti disciplinari.