C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 5/GST del 9.10.2024 – Delibera – Gara del 28/ 9/2024 U.S. FAIANO 1965 – A.S.D. CITTA DI GRAGNANO

Gara del 28/ 9/2024 U.S. FAIANO 1965 - A.S.D. CITTA DI GRAGNANO

Il GST, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società U.S. Faiano 1965 relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente ASD Città di Gragnano per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara del Campionato Promozione - girone D del 28.09.2024 - un calciatore - Sorrentino Catello (3.10.2008) - in posizione irregolare. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: " il calciatore di anni 15 partecipava alla gara oggetto di ricorso senza essere stato autorizzato ai sensi dell'art. 34 co. 3 delle NOIF dal Comitato Regionale della Campania. PQM delibera: " accogliere il ricorso proposto dalla società U.S. Faiano e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Città di Gragnano con il risultato di 3 - 0; " squalificare il dirigente accompagnatore sig. Mascolo Angelo della società ASD Città di Gragnano per n. 1 giornata; " squalificare il calciatore Sorrentino Catello (3.10.2008) per n. 1 giornata; " infliggere l'ammenda di euro 200,00 alla società ASD Città di Gragnano. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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