C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/GST del 16.10.2024 – Delibera – Gara del 5/10/2024 ATLETICO CHIAIANO – FUTSAL QUARTO
Gara del 5/10/2024 ATLETICO CHIAIANO - FUTSAL QUARTO
Il GST, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Quarto relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società, per avere quest'ultima, utilizzato nella partita del Campionato Serie C/2 Calcio a 5 - girone B - del 5.10.2024, un calciatore - Ascione Giorgio (14.04.2000) - in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: " come da Comunicato Ufficiale del C. R. Campania n. 86/C5 del 9 maggio 2024 pag. 680 il calciatore Ascione Giorgio, all'epoca tesserato per la società New Sporting Center, veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; " il calciatore non scontava la squalifica nella stagione sportiva 2023 - 2024 e che, pertanto, la prima finestra utile a scontare la sanzione era la partita oggetto di ricorso.
PQM DELIBERA:
" accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Quarto e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara società Atletico Chiaiano con il risultato di 0 - 6; " infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Atletico Chiaiano; " squalificare il calciatore Ascione Giorgio per una gara da sommarsi alla squalifica comminatagli nella scorsa stagione sportiva e non ancora scontata; " squalificare per una gara il dirigente accompagnatore Sig. Riso Luca della società Atletico Chiaiano. Dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.